Il MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la delibera del consiglio comunale  di  Ustica  (Palermo)  in
data 27 dicembre 2019, n. 34; 
  Vista la nota della Prefettura di Palermo Area IIIª Ter, in data 13
febbraio 2020, n. 22404, con la quale esprime il proprio nulla-osta; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota della Presidenza in  data  3  febbraio  2020,  n.
4705; 
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2020 e' vietato l'afflusso e  la
circolazione sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti  a
persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica fatte salve le
deroghe di cui agli articoli successivi.