Il MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in data 27 dicembre 2019, n. 34; Vista la nota della Prefettura di Palermo Area IIIª Ter, in data 13 febbraio 2020, n. 22404, con la quale esprime il proprio nulla-osta; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 3 febbraio 2020, n. 4705; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1 Divieti 1. Dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2020 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.