IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive della qualita' 
              agroalimentare della pesca e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  una  DOP  o  di  una  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio in  particolare  l'art.  6,  comma  3,  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L  15  del  21
gennaio 1998 con il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette la  denominazione  di  origine  protetta  «Vitellone  bianco
dell'Appennino centrale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
gennaio 2020 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di
emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
in Italia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito  in  legge
dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio  nazionale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020. 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana il 25 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020, recante  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 16 maggio 2020; 
  Considerato che lo stato di emergenza in Italia  ha  comportato  la
totale chiusura delle strutture  ristorative  private  e  collettive,
determinando un forte calo, delle vendite di alcuni  specifici  tagli
anatomici della mezzena, quali lombate e alcuni tagli del posteriore,
e  che  tali  prodotti  devono  essere  assorbiti  da  altre  filiere
distributive e commerciali con  la  necessita'  di  indirizzare  tali
tagli su linee produttive diverse; 
  Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela  del  Vitellone
bianco dell'Appennino centrale, riconosciuto dal Ministero  ai  sensi
della legge n. 526/99, acquisita con protocollo  n.  0024795  del  15
maggio  2020,  di  modifica  temporanea  dell'art.  3,  comma  1  del
disciplinare di produzione con  la  quale  si  chiede  di  escludere,
dall'obbligo di frollatura, la carne di  bovini  maschi  destinata  a
processi di macinazione. 
  Considerato importante procedere ad una modifica  del  disciplinare
per evitare che carni utilizzate per la preparazione carni  macinate,
debbano essere necessariamente escluse dalla  certificazione  facendo
perdere la  qualificazione  alla  certificazione  anche  al  prodotto
finale. 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della IGP «Vitellone bianco dell'Appennino
centrale» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n.
1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del  regolamento  delegato  (UE)  n.
664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di   produzione   della   IGP   «Vitellone   bianco
dell'Appennino   centrale»   attualmente   vigente,   affinche'    le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica temporanea  del  disciplinare  di
produzione   della   «Vitellone   bianco   dell'Appennino   centrale»
registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al
regolamento (CE) n. 134/98 del  20  gennaio  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L 15 del 21  gennaio
1998. 
  La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP della
«Vitellone bianco dell'Appennino centrale» sara' in vigore dalla data
di pubblicazione della stessa sul sito internet del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali  fino  alla  vigenza  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  31  gennaio  2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  1°
febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, citato nelle premesse. 
    Roma 29 maggio 2020 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Abate