IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Citta' metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020, che ha disposto l'integrazione delle risorse gia' stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale; Acquisita l'intesa delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, ciascun commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, identifica entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, trasmettendoli alla Regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo. Il Presidente della Regione Liguria, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 e dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, provvede ai sensi del presente articolo anche con riferimento agli eventi di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, ciascun commissario delegato identifica, per ciascuna misura, il comune, la localita', la descrizione tecnica, la relativa durata nonche' l'indicazione delle singole stime di costo e, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche le coordinate geografiche. 3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, ciascun commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali: a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00; b) per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attivita' economica e produttiva. 4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui all'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorita' e modalita' attuative fissati con propri provvedimenti. 5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste. 6. La modulistica di cui al comma 3 puo' essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 7. La ricognizione, di cui al presente articolo, posta in essere dai commissari delegati non costituisce riconoscimento automatico dei relativi contributi e finanziamenti. 8. Restano fermi gli eventuali provvedimenti gia' adottati dai commissari delegati con riferimento alle attivita' di ricognizione di cui al presente articolo.