IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre  2019,
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio
della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 615  del  16  novembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre  2019  nel
territorio della Provincia di Alessandria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2  dicembre  2019,
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi
ai territori colpiti delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto   interessati   dagli   eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre  secondo  la  tabella
ivi allegata; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 621  del  12  dicembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8  novembre
2019 nel territorio della Citta'  metropolitana  di  Genova  e  delle
Province di Savona e di La Spezia»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  622  del  17  dicembre  2019,  recante  «Interventi  urgenti   di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori
delle    Regioni    Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17  gennaio  2020,
che ha disposto l'integrazione delle risorse gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019  e  del  2
dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma  2  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Ritenuto  necessario  prevedere  ulteriori  misure  finalizzate  al
superamento del contesto emergenziale; 
  Acquisita l'intesa delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
               Prime misure economiche e ricognizione 
                      dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019,
ciascun  commissario  delegato   di   cui   all'art.   1,   comma   1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
622 del 17 dicembre  2019,  identifica  entro  novanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, gli interventi  piu'  urgenti
di cui al comma 2, lettere c), d) ed  e)  dell'art.  25  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, trasmettendoli alla Regione  ed  al
Dipartimento della  protezione  civile,  ai  fini  della  valutazione
dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 28, comma 1
del richiamato  decreto  legislativo.  Il  Presidente  della  Regione
Liguria, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17  dicembre
2019 e dell'art. 1 dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, provvede ai sensi  del
presente  articolo  anche  con  riferimento  agli   eventi   di   cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
621 del 12 dicembre 2019. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, ciascun  commissario  delegato  identifica,  per
ciascuna misura, il comune, la localita', la descrizione tecnica,  la
relativa durata nonche' l'indicazione delle singole stime di costo e,
per gli interventi di cui alla lettera d) del comma  2  dell'art.  25
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  anche  le  coordinate
geografiche. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio  2018,  ciascun
commissario delegato definisce la stima  delle  risorse  a  tal  fine
necessarie, sulla  base  della  modulistica  allegata  alla  presente
ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali: 
    a) per attivare le prime misure economiche di immediato  sostegno
al  tessuto  sociale  nei  confronti  dei  nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a
causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale,  nel
limite massimo di euro 5.000,00; 
    b)  per  l'immediata  ripresa  delle   attivita'   economiche   e
produttive sulla base di apposita  relazione  tecnica  contenente  la
descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo  di
euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una
singola attivita' economica e produttiva. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con delibera di  cui  all'art.  24,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il  commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri
provvedimenti. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e) del
decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  possono   costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste. 
  6. La modulistica di cui al comma 3 puo'  essere  utilizzata  anche
per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25,  comma
2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  7. La ricognizione, di cui al presente articolo,  posta  in  essere
dai commissari delegati non costituisce riconoscimento automatico dei
relativi contributi e finanziamenti. 
  8. Restano fermi gli  eventuali  provvedimenti  gia'  adottati  dai
commissari delegati con riferimento alle attivita' di ricognizione di
cui al presente articolo.