IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dall'art. 265, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 15 giugno 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 111.273 milioni di euro; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2020, ed in particolare l'aggiornamento aprile 2020 determinato dalle necessita' causate dall'emergenza COVID-19; Visti i propri decreti in data 26 aprile, 26 maggio, 28 giugno, 26 luglio, 26 agosto e 27 settembre 2016, nonche' 25 maggio 2017, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime tredici tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2016 e scadenza 15 luglio 2023; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro; Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro, con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028 e della ventunesima tranche dei buoni del Tesoro, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei CCTeu con godimento 15 gennaio 2016 e scadenza 15 luglio 2023. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP 2,80%, con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028 e ai BTP 1,65% con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032 per un ammontare nominale complessivo di 1.750 milioni di euro. Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno. Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sara' determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,700%, e verra' calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla nona cedola dei CCTeu di cui al presente decreto e' pari a 0,190%. Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sara' posta pari a zero. Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».