IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile; 
  Vista la delibera della giunta comunale del  Comune  di  Ischia  in
data 10 gennaio 2020, n. 2, concernente il divieto di afflusso  e  di
circolazione nell'Isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti  nel  territorio  della
Regione Campania; 
  Vista la delibera del Commissario straordinario del Comune di Lacco
Ameno in data 16 gennaio  2020,  n.  3,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione nell'Isola di  Ischia,  degli  autoveicoli
appartenenti  a  persone  residenti  nel  territorio  della   Regione
Campania; 
  Vista la delibera della giunta comunale del Comune di  Casamicciola
Terme in data 14 maggio  2020,  n.  36,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione nell'Isola  di  Ischia  degli  autoveicoli
appartenenti  a  persone  residenti  nel  territorio  della   Regione
Campania, con esclusione di quelli appartenenti  ai  residenti  della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni
in casa privata con regolare contratto di affitto, o per sette giorni
in un albergo del Comune di Casamicciola Terme, limitatamente  ad  un
solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; 
  Vista la delibera della giunta municipale del Comune  di  Forio  in
data 3 marzo 2020, n. 36, concernente il divieto  di  afflusso  e  di
circolazione nell'Isola di Ischia degli  autoveicoli  appartenenti  a
persone  residenti  nel  territorio  della  Regione   Campania,   con
esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania
che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa  privata
o per sette giorni in un albergo  situato  nella  frazione  Panza  in
Forio, limitatamente  ad  un  solo  autoveicolo  per  ciascun  nucleo
familiare; 
  Vista la delibera  della  giunta  comunale  del  Comune  di  Barano
d'Ischia in data 15 gennaio 2020, n. 5,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione nell'Isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  Regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno quindici  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto di affitto, o sette giorni in  un  albergo  del  Comune  di
Barano d'Ischia, limitatamente ad un  solo  autoveicolo  per  ciascun
nucleo familiare; 
  Vista la delibera della  giunta  comunale  del  Comune  di  Serrara
Fontana in data 20 gennaio 2020, n.  9,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'Isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  Regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno quindici  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto di affitto, o sette giorni in  un  albergo  del  Comune  di
Serrara Fontana, limitatamente ad un  solo  autoveicolo  per  ciascun
nucleo familiare; 
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Napoli n. 135832 del 12 maggio 2020; 
  Viste le precedenti note e, da ultimo, la nota di sollecito n. 3244
del 30 aprile 2020, con le quali si richiedeva alla Regione  Campania
l'emissione del parere di competenza; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti
non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola
di Ischia, come facenti parte della «popolazione  stabile  dell'isola
stessa»; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la
soluzione di riduzione  dei  veicoli  appartenenti  alla  popolazione
residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore  di  una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere
della Regione Campania; 
  Preso atto della situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  che  ha
determinato l'adozione  di  misure  urgenti,  atte  a  contenerne  la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi,  recanti
misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio  2020  e  successivi,  recanti  disposizioni  attuative  dei
decreti-legge citati; 
  Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle  persone  fisiche,  disposti   a   seguito   della   situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere  modificati  in  relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  fino  al  31
ottobre 2020 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'Isola  di
Ischia,  Comuni  di  Casamicciola  Terme,  Barano  d'Ischia,  Serrara
Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli,  motoveicoli
e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio  della
Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della
Regione Campania con esclusione  di  quelli  appartenenti  a  persone
facenti parte della popolazione stabile dell'Isola. 
  2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 e' esteso agli
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico  superiore  a  26  t,
anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel
territorio della Regione Campania.