IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta del Comune di Capri in data 16 ottobre 2019, n. 185, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri; Vista la delibera della giunta del Comune di Anacapri in data 27 novembre 2019, n. 263, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri; Vista la deliberazione del commissario unico liquidatore dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 12 novembre 2019, n. 44, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri; Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 135832 del 12 maggio 2020; Viste le precedenti note e, da ultimo, la nota di sollecito n. 3244 del 30 aprile 2020, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza; Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania; Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e successivi, recanti disposizioni attuative dei decreti-legge citati; Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali; Decreta: Art. 1 Divieti 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 3 novembre 2020 e dal 20 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri. 2. E' altresi' vietato, nei periodi di cui al comma 1, l'imbarco e l'afflusso dei veicoli a noleggio breve intestati a ditte non operanti sul territorio dell'Isola di Capri.