IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera e, in particolare, gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visti, in particolare, l'art. 25, l'allegato VI e l'allegato VII del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera; Visto, in particolare, l'allegato IV della legge 20 aprile 1976, n. 195; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Vista la direttiva n. 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere; Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; Vista la direttiva n. 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; Vista la direttiva n. 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patata; Vista la direttiva n. 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 35, comma 3; Vista la direttiva di esecuzione n. 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, relativa ai requisiti minimi e classi dell'Unione commercializzazione dei tuberi-seme di patata di pre-base; Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive numeri: 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2019 della Commissione; Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive numeri: 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive n. 93/49/CEE e n. 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione n. 2014/21/UE e n. 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; Visti, in particolare, gli articoli 1, 2, 6, 7, 8 e 9 della direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177, con i quali sono state apportate modifiche alle direttive numeri: 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi e alla direttiva di esecuzione n. 2014/21/UE della Commissione; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2020, n. 2070, registrata alla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 al n. 141; Considerato che il regolamento (UE) n. 2016/2031 ha stabilito norme specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione; Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie ammesse per tali organismi nonche' le misure volte a prevenirne la presenza sulle sementi o altro materiale riproduttivo vegetale; Considerato che con la direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 sono stati aggiornati i riferimenti agli organismi nocivi e le relative soglie delle direttive numeri: 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2014/21/UE concernenti la commercializzazione delle sementi, al fine di garantire la coerenza con l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072; Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva n. 2020/177/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale; Ritenuto pertanto necessario modificare il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e la legge 20 aprile 1976, n. 195, con i quali e' stata data applicazione, nell'ordinamento nazionale alle direttive numeri: 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2014/21/UE relative alla commercializzazione delle sementi; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Con il presente decreto sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e alla legge 20 aprile 1976, n. 195.