IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche  ed
integrazioni,   che   disciplina   l'attivita'   sementiera   e,   in
particolare, gli articoli 19 e 24 che  prevedono  l'istituzione,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 e successive modifiche ed integrazioni, recante  il  regolamento
di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; 
  Visti, in particolare, l'art. 25, l'allegato VI  e  l'allegato  VII
del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973, n. 1065; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  modifiche  ed  integrazioni  alla  legge   25
novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera; 
  Visto, in particolare, l'allegato IV della legge 20 aprile 1976, n.
195; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1; 
  Vista la direttiva n. 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966,
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere; 
  Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966,
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; 
  Vista la direttiva n. 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; 
  Vista la direttiva n. 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patata; 
  Vista la direttiva n. 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante  oleaginose
e da fibra; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 35, comma 3; 
  Vista la direttiva di esecuzione n. 2014/21/UE  della  Commissione,
del  6  febbraio  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi   e   classi
dell'Unione  commercializzazione  dei  tuberi-seme   di   patata   di
pre-base; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga  le  direttive  numeri:  69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e  2007/33/CE
del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2019/2072   della
Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce  condizioni  uniformi
per l'attuazione del regolamento (UE)  n.  2016/2031  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento
(CE) n. 690/2008 della  Commissione  e  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2018/2019 della Commissione; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 della Commissione
dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive  numeri:  66/401/CEE,
66/402/CEE,  68/193/CEE,  2002/55/CE,  2002/56/CE  e  2002/57/CE  del
Consiglio, le direttive n. 93/49/CEE e n. 93/61/CEE della Commissione
e le direttive di esecuzione n.  2014/21/UE  e  n.  2014/98/UE  della
Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi  per  le  piante
sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; 
  Visti, in particolare, gli articoli  1,  2,  6,  7,  8  e  9  della
direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177,  con  i  quali  sono  state
apportate modifiche alle direttive  numeri:  66/401/CEE,  66/402/CEE,
2002/55/CE, 2002/56/CE  e  2002/57/CE  del  Consiglio  relative  alla
commercializzazione delle sementi e alla direttiva di  esecuzione  n.
2014/21/UE della Commissione; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132»; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 25 febbraio 2020, n.  2070,  registrata  alla  Corte  dei
conti in data 11 marzo 2020 al n. 141; 
  Considerato che il regolamento (UE) n. 2016/2031 ha stabilito norme
specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non  da  quarantena
(ORNQ) rilevanti per l'Unione; 
  Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) n.  2019/2072
sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie  ammesse  per
tali organismi nonche' le misure volte a prevenirne la presenza sulle
sementi o altro materiale riproduttivo vegetale; 
  Considerato che con la direttiva di  esecuzione  (UE)  n.  2020/177
sono stati aggiornati  i  riferimenti  agli  organismi  nocivi  e  le
relative  soglie  delle  direttive  numeri:  66/401/CEE,  66/402/CEE,
2002/55/CE,  2002/56/CE,  2002/57/CE  e  2014/21/UE  concernenti   la
commercializzazione delle sementi, al fine di garantire  la  coerenza
con l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al regolamento di
esecuzione (UE) n. 2019/2072; 
  Ravvisata la necessita' di recepire la  direttiva  n.  2020/177/UE,
quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni,  fissate
in ambito comunitario, sono recepite  tal  quali  nella  legislazione
nazionale; 
  Ritenuto pertanto necessario modificare il decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e la legge 20  aprile  1976,
n. 195, con i quali  e'  stata  data  applicazione,  nell'ordinamento
nazionale alle direttive numeri: 66/401/CEE, 66/402/CEE,  2002/55/CE,
2002/56/CE, 2002/57/CE e 2014/21/UE relative alla commercializzazione
delle sementi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Con il presente decreto sono apportate modifiche al decreto  del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e alla  legge  20
aprile 1976, n. 195.