IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che istituisce il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente; Visto il comma 2 dello stesso art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale stabilisce che il tributo e' commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed e' dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo; Visto il comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che con delibera della giunta provinciale e della citta' metropolitana, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo e' determinato in misura non inferiore all'1 per cento ne' superiore al 5 per cento delle tariffe per unita' di superficie stabilite ai fini del prelievo di cui al comma 2 del medesimo art. 19 e che qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo; Visto il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che il tributo e' liquidato e iscritto a ruolo dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni e che al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia e della citta' metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi; Visto il comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale dispone che l'ammontare del tributo, riscosso in uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, e' versato direttamente alla tesoreria della provincia o della citta' metropolitana; Visto lo stesso comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o citta' metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso art. 19 e che salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 dello stesso art. 19 e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia; Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonche' eventuali ulteriori criteri e modalita' di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purche' i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2020; Emana il seguente decreto: Art. 1 Oggetto del provvedimento 1. Con il presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalita' per assicurare il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonche' eventuali ulteriori criteri e modalita' di attuazione della disposizione che disciplina il pagamento del TEFA attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24). 2. In base all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il TEFA e' riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668 della medesima legge.