IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernenti i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,  lettera
c), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Viste le domande presentate in data 25 luglio  2019  e  4  dicembre
2019 con le quali la societa' Roche Registration GMBH ha  chiesto  la
classificazione ai fini della rimborsabilita'  delle  confezioni  con
A.I.C. n. 045590027/E del medicinale TECENTRIQ (atezolizumab); 
  Vista la domanda presentata in data 18 settembre 2019 con la  quale
la societa' Roche Registration GMBH ha chiesto la classificazione  ai
fini della rimborsabilita' delle confezioni con A.I.C. n. 045590015/E
del medicinale «Tecentriq» (atezolizumab); 
  Visti i pareri espressi dalla Commissione tecnico-scientifica nelle
sedute del 4-6 dicembre 2019 e 11-14 febbraio 2020; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 21-23 aprile 2020; 
  Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2020  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale
concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove  indicazioni  terapeutiche   del   medicinale   TECENTRIQ
(atezolizumab)  relativamente  alle  confezioni  aventi   A.I.C.   n.
045590015/E: 
    «"Tecentriq", in combinazione con carboplatino ed  etoposide,  e'
indicato per il trattamento di prima linea  di  pazienti  adulti  con
carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC). 
    "Tecentriq" in monoterapia e'  indicato  per  il  trattamento  di
pazienti adulti affetti da NSCLS localmente  avanzato  o  metastatico
precedentemente sottoposti a chemioterapia. Prima di essere  trattati
con "Tecentriq", i pazienti affetti da NSCLC con mutazioni di EGFR  o
ALK-positivo  devono  essere  stati  sottoposti  anche  a  terapia  a
bersaglio  molecolare  (rimborsata   con   determina   n.   1017/2018
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018).». 
  Le  nuove  indicazioni  terapeutiche  del  medicinale   «Tecentriq»
(atezolizumab)  relativamente  alle  confezioni  aventi   A.I.C.   n.
045590027/E: 
    «"Tecentriq" in combinazione con nab-paclitaxel e'  indicato  per
il trattamento di  pazienti  adulti  con  carcinoma  mammario  triplo
negativo  (triple-negative  breast  cancer,  TNBC)   non   resecabile
localmente  avanzato  o   metastatico   i   cui   tumori   presentano
un'espressione di PD-L1 ≥ 1%  e  che  non  sono  stati  sottoposti  a
precedente chemioterapia per malattia metastatica. 
    "Tecentriq" in monoterapia e'  indicato  per  il  trattamento  di
pazienti adulti affetti da NSCLC localmente  avanzato  o  metastatico
precedentemente sottoposti a chemioterapia. Prima di essere  trattati
con "Tecentriq", i pazienti affetti da NSCLC con mutazioni di EGFR  o
ALK-positivo  devono  essere  stati  sottoposti  anche  a  terapie  a
bersaglio molecolare.», 
sono rimborsate come segue: 
  confezioni e numeri A.I.C.: 
    «1200  mg  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 20 ml (60 mg/ml)»  1  flaconcino  -
A.I.C. n. 045590015/E (in base 10) - classe di rimborsabilita':  H  -
prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 5.100 - prezzo al pubblico  (IVA
inclusa) euro 8.417,04; 
    «840  mg  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -   uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 14 ml (60 mg/ml)»  1  flaconcino  -
A.I.C. n. 045590027/E (in base 10) - classe di rimborsabilita':  H  -
prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 3.570 - prezzo al pubblico  (IVA
inclusa) euro 5.891,93. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory su tutte  le  indicazioni
rimborsate, da praticarsi alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi
comprese le strutture sanitarie private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  si  impegna  a
mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del S.S.N. 
  L'accordo  negoziale,  siglato  in  data  15  maggio   2020,   deve
intendersi novativo delle condizioni recepite con determina  AIFA  n.
1017/2018 del 27 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
162 del 14 luglio 2018, che, pertanto, si estingue. 
  Come  da  accordo  negoziale,  resta   ferma   l'esclusione   della
rimborsabilita' per le  indicazioni  di  cui  la  determina  AIFA  n.
228/2020 del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
72 del 19 marzo 2020, n. 331 e n. 333 del 27 marzo  2020,  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 2020. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  S.S.N.,   i   centri
utilizzatori specificatamente  individuati  dalle  regioni,  dovranno
compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento  che
indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando  le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,      piattaforma       web       -       all'indirizzo:
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale                                           dell'Agenzia:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio