IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, che modifica l'art. 6, comma  3,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, indicando che con decreto di natura  non  regolamentare
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  determinati  i  termini,  le
modalita' e le condizioni degli  interventi  finanziari  agevolati  a
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo
rotativo di cui all'art. 2, comma  1,  del  decreto-legge  28  maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
1981, n. 394; 
  Visto  l'art.  18-bis  (Utilizzo  del  Fondo  rotativo  di  cui  al
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, che ha sostituito il comma 1 dell'art.  6  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, che, pertanto,  dispone:  «Le  iniziative  delle
imprese  italiane  dirette   alla   loro   promozione,   sviluppo   e
consolidamento  sui  mercati  anche  diversi  da  quelli  dell'Unione
europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente normativa  europea  in  materia  di
aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformita' con
la normativa europea in materia di aiuti di Stato.»; 
  Visto il decreto 7  settembre  2016  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
recante   «Riforma   degli   strumenti    finanziari    a    sostegno
dell'internazionalizzazione  delle  imprese,  a  valere   sul   Fondo
rotativo 394/81», emanato ai sensi dell'art. 6 del  decreto-legge  n.
112 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  133  del
2008; 
  Visto  il  decreto  8  aprile  2019  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
recante  «Introduzione  di  nuovi  strumenti  finanziari  a  sostegno
dell'internazionalizzazione  delle   imprese»,   emanato   ai   sensi
dell'art. 6 del  decreto-legge  n.  112  del  2018,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  133  del  2008,  e  che  reca  anche
modifiche all'art. 4, comma 3, e all'art. 6, comma 7, del  decreto  7
settembre 2016; 
  Ritenuto  necessario  precisare  l'ambito   di   intervento   degli
strumenti finanziari  a  sostegno  dell'internazionalizzazione  delle
imprese a valere sul Fondo rotativo 394/81, a seguito dell'estensione
della  loro  operativita'  anche  nell'ambito   dell'Unione   europea
disposta dall'art. 18-bis del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
  Ritenuto, altresi', necessario, in conformita'  all'art.  2,  comma
12, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  trasferire  al
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
l'esercizio delle funzioni  spettanti  al  Ministero  dello  sviluppo
economico indicate dall'art. 10  del  decreto  7  settembre  2016,  e
disporre che le  delibere  e  le  circolari  operative  del  Comitato
agevolazioni  vengano  pubblicate  sul  sito  web  istituzionale  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche al decreto 7 settembre 2016 
 
  1.  Al  decreto  7  settembre  2016,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) le parole: «mercati extra Unione europea», «Paesi extra U.E.»  e
«mercati  extra  U.E.»,  ovunque  ricorrono,   sono   rispettivamente
sostituite dalle seguenti parole: «mercati esteri, inclusi quelli  di
Stati membri dell'Unione  europea,»,  «Paesi  esteri,  inclusi  Stati
membri dell'Unione europea,» e «mercati  esteri,  inclusi  quelli  di
Stati membri dell'Unione europea,»,  e  le  parole:  «dello  sviluppo
economico (www.mise.gov.it)» ovunque ricorrono sono sostituite  dalle
seguenti  parole:  «degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale (www.esteri.it)»; 
    b) all'art. 3, comma 1: 
  1) alla lettera c), le parole: «piccole e medie» sono soppresse; 
  2) alla lettera c), punto 1), le parole: «piccole e  medie  imprese
esportatrici»  sono  sostituite  dalle  seguenti   parole:   «imprese
esportatrici piccole, medie e a media capitalizzazione»; 
  3) alla lettera c), punto 2), le parole:  «piccole  e  medie»  sono
soppresse; 
    c) all'art. 4: 
  1) al comma 1, le parole: «in Paesi che non sono membri dell'Unione
europea» sono soppresse, e dopo le parole: «distribuiti  con  marchio
di imprese italiane» sono aggiunte le  seguenti  parole:  «secondo  i
criteri stabiliti con delibere del Comitato agevolazioni»; 
  2) al comma 3, il secondo periodo, e' sostituito dal seguente:  «La
struttura  puo'  essere  costituita  da  uffici,  uno  showroom,   un
magazzino, un negozio, un corner, centri di assistenza post  vendita.
Nel caso di imprese gia'  presenti  con  una  propria  struttura  nel
mercato  di  riferimento,  sono  ammesse   le   spese   relative   al
potenziamento delle strutture esistenti.  Non  sono  in  nessun  caso
consentiti  la  costituzione  o  il  potenziamento  di  una  rete  di
distribuzione.»; 
  4) il comma 4 e' soppresso; 
  5) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
    d) all'art. 5: 
  1)  alla  rubrica,  dopo  le  parole:  «collegati  ad  investimenti
italiani» sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «e  a  programmi  di
assistenza tecnica»; 
  2) al comma 1, il secondo periodo, e' sostituito dal  seguente:  «I
programmi di assistenza tecnica, consistono nella formazione  tecnica
e nell'assistenza post vendita; quando relativi a formazione  tecnica
del personale debbono riguardare investimenti effettuati non piu'  di
dodici mesi prima  della  data  di  presentazione  della  domanda  di
intervento agevolativo.»; 
    e) all'art. 7: 
  1) alla rubrica, le parole: «piccole e medie imprese  esportatrici»
sono sostituite dalle seguenti parole: «imprese esportatrici piccole,
medie e a media capitalizzazione»; 
  2) al comma 1, le parole: «piccole e  medie  imprese  esportatrici»
sono sostituite dalle seguenti parole: «imprese esportatrici piccole,
medie e a media capitalizzazione»; 
  3) al comma 2, le parole: «piccole e  medie  imprese  esportatrici»
sono sostituite dalle seguenti parole: «delle imprese di cui al comma
1»; 
  4) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  I  beneficiari
dell'intervento sono le imprese  esportatrici  di  cui  al  comma  1,
costituite in forma di societa' di capitali, aventi  sede  legale  in
Italia, che abbiano realizzato nei due esercizi precedenti  a  quello
di presentazione della domanda, un fatturato estero la cui media  sia
pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale, o,  in
alternativa, che abbiano realizzato nell'ultimo esercizio  precedente
a quello di presentazione della domanda anno un fatturato estero pari
almeno al 35% del fatturato aziendale totale.»; 
  5) al comma 4, le parole: «piccole e medie», ovunque presenti, sono
soppresse; 
  6) il comma 8, e' soppresso; 
  7) al comma 9, le parole: «In caso di livello di ingresso uguale  o
superiore  al  livello  soglia   previsto   per   la   categoria   di
appartenenza,» sono soppresse; 
    f) all'art. 9: 
  1) al comma 1, le parole: «piccole e medie» sono soppresse e  prima
delle parole: «, di cui all'art. 3» sono aggiunte le seguenti parole:
«e a manifestazioni fieristiche internazionali  che  si  svolgono  in
Italia»; 
  2) al comma 2, le parole: «piccole e medie» sono soppresse; 
  g)  all'art.  10,  le  parole:  «dello  sviluppo  economico»   sono
sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti parole:  «degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale»; 
  h) all'art. 14, comma 2, le parole: dello «sviluppo economico» sono
sostituite dalle  seguenti  parole:  «degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale».