IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2017, n. 4055,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 42 del 20 febbraio 2017, con il quale  e'  stato  riconosciuto  il
Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini  DOC  Pinerolese
ed  attribuito  per  un  triennio  al  citato  consorzio  di   tutela
l'incarico  a   svolgere   le   funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi relativi alla DOC «Pinerolese»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che individua le modalita' per la  verifica  della  sussistenza
del  requisito  della  rappresentativita',  effettuata  con   cadenza
triennale,  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Considerato che lo  statuto  del  Consorzio  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  dei  vini  DOC  Pinerolese,   approvato   da   questa
amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art.
3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la tutela e la
valorizzazione  dei  vini  DOC  Pinerolese,  deve  ottemperare   alle
disposizioni di cui  alla  legge  n.  238  del  2016  ed  al  decreto
ministeriale 18 luglio 2018 
  Considerato  altresi'  che  il  Consorzio  per  la  tutela   e   la
valorizzazione dei vini  DOC  Pinerolese  puo'  adeguare  il  proprio
statuto entro il termine indicato all'art. 3,  comma  3  del  decreto
dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la tutela e  la
valorizzazione dei  vini  DOC  Pinerolese  richiede  il  conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e  4
della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Pinerolese»; 
  Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione  dei
vini DOC Pinerolese ha dimostrato la  rappresentativita'  di  cui  al
comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n.  238  del  2016  per  la  DOC
«Pinerolese». Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle
attestazioni rilasciate con le note prot. n.  50226/U  dell'8  maggio
2020 e prot. n. 52891/U  dall'autorita'  pubblica  di  controllo,  la
camera di commercio di Torino, autorizzata a svolgere l'attivita'  di
controllo sulla citata denominazione; 
  Considerata altresi' la nota del 21 luglio 2020 del  Consorzio  per
la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Pinerolese con la quale il
citato consorzio ha fornito i chiarimenti richiesti  in  merito  alla
compagine sociale; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al  Consorzio  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  dei  vini  DOC
Pinerolese a svolgere  le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge  n.  238  del
2016, per la denominazione «Pinerolese»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 18 gennaio 2017, n. 4055, al  Consorzio  per  la
tutela e la valorizzazione dei vini DOC Pinerolese, con  sede  legale
in Bricherasio (TO),  Piazza  Santa  Maria,  n.  11,  a  svolgere  le
funzioni   di   promozione,   valorizzazione,   vigilanza,    tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di  cui
all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n.  238  del  2016,  sulla  DOC
«Pinerolese». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale  18  gennaio
2017, n. 4055, puo' essere sospeso con provvedimento motivato  ovvero
revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238
del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 21 luglio 2020 
 
                                                Il dirigente: Polizzi