Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento  e  del  Consiglio  del  21  novembre  2012,
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare   di
produzione della denominazione di  origine  protetta  «Prosciutto  di
Parma» registrata con regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione
del 12 giugno 1996; 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
tutela del  Prosciutto  di  Parma  DOP,  con  sede  in  piazza  Piero
Calamandrei n. 1/a - 43121 Parma e che il predetto consorzio possiede
i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del  decreto  ministeriale
14 ottobre 2013, n. 12511; 
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico; 
    Considerato che l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012
prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di  chiedere  la
modifica  ai   disciplinari   di   produzione   delle   denominazioni
registrate; 
    Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020  con  il
quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9,  comma
1, 13,  comma  3,  23,  24,  comma  1  e  27,  comma  2  del  decreto
ministeriale 14  ottobre  2013,  n.  12511,  a  causa  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, che ha comportato l'adozione di misure di
contrasto e contenimento alla diffusione del virus; 
    Considerata, in particolare, la sospensione disposta ai sensi del
decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8  del
decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione  di  pubblico
accertamento da svolgersi nell'area di  produzione;  e  dell'art.  9,
relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda
di registrazione o di modifica del disciplinare; 
    Considerato che il decreto ministeriale  n.  6291  dell'8  giugno
2020 prevede, altresi', che in caso  di  valutazione  positiva  della
domanda di registrazione, il  Ministero  trasmetta  alla/e  regione/i
interessata/e  ed  al  soggetto  richiedente,  il   disciplinare   di
produzione nella stesura finale e provveda alla  pubblicazione  dello
stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  affinche'
ogni persona fisica o  giuridica  avente  un  interesse  legittimo  e
residente  sul  territorio  nazionale  possa  fare  opposizione  alla
domanda di registrazione; 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali,
acquisito il parere delle  Regioni  Emilia-Romagna  e  Friuli-Venezia
Giulia, competenti per territorio, circa la  richiesta  di  modifica,
ritiene di dover procedere alla  pubblicazione  del  disciplinare  di
produzione della D.O.P. «Prosciutto di Parma» cosi' come modificato; 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive della qualita'  agroalimentare  della  pesca  e
dell'ippica - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma,  pec  saq4@pec.politicheagricole.gov.it,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati
e  costituiranno  oggetto  di  opportuna  valutazione  da  parte  del
predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta  proposta
di modifica alla Commissione europea; 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  predetta  proposta  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
regolamento  (UE)  n.  1151/2012,   ai   competenti   servizi   della
Commissione europea.