IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Vista la direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993,
che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i  materiali
di  moltiplicazione  delle  piante  ornamentali  e  per   le   piante
ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio; 
  Vista la direttiva 98/56/CE del  Consiglio,  del  20  luglio  1998,
relativa alla commercializzazione dei  materiali  di  moltiplicazione
delle piante ornamentali; 
  Visto il decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  151,  recante
«Attuazione    della     direttiva     98/56/CE     relativa     alla
commercializzazione dei materiali  di  moltiplicazione  delle  piante
ornamentali»; 
  Vista la direttiva 1999/67/CE  della  Commissione,  del  28  giugno
1999, recante «Modifica della direttiva 93/49/CEE che  stabilisce  la
scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione
delle piante ornamentali e per le piante ornamentali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
9 agosto 2000, recante «Recepimento delle direttive della Commissione
n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n.  99/69/CE  del  28  giugno
1999, relative alle  norme  tecniche  sulla  commercializzazione  dei
materiali   di   moltiplicazione   delle   piante   ornamentali,   in
applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo 3 agosto 2018, recante «Modifiche al  decreto
9 agosto 2000 di recepimento delle  direttive  della  Commissione  n.
99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno  1999,
relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei  materiali
di moltiplicazione delle  piante  ornamentali,  in  applicazione  del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
del  28  novembre  2019  che  stabilisce  condizioni   uniformi   per
l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo  e
del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro  gli
organismi nocivi per le piante e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
690/2008 della Commissione e modifica il  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2018/2019 della Commissione; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177  della  Commissione,
dell'11  febbraio  2020,  che  modifica  le   direttive   66/401/CEE,
66/402/CEE,  68/193/CEE,  2002/55/CE,  2002/56/CE  e  2002/57/CE  del
Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e  le
direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per
quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante  sulle  sementi  e
altro materiale riproduttivo vegetale; 
  Visto, in particolare, l'art. 4 della direttiva di esecuzione  (UE)
2020/177; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 25 febbraio 2020, n.  2070,  registrata  alla  Corte  dei
conti in data 11 marzo 2020 al n. 141; 
  Considerato che il regolamento (UE) 2016/2031  ha  stabilito  norme
specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non  da  quarantena
(ORNQ) rilevanti per l'Unione; 
  Considerato che con il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2019/2072
sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie  ammesse  per
tali organismi nonche' le misure volte a prevenirne la  presenza  sul
materiale riproduttivo vegetale; 
  Considerato che con direttiva  di  esecuzione  (UE)  2020/177  sono
stati aggiornati gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non
da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e delle  piante  di  cui
agli allegati della direttiva 93/49/CEE in materia  di  materiali  di
moltiplicazione delle piante ornamentali, al  fine  di  garantire  la
coerenza con l'elenco dei rispettivi ORNQ  e  le  soglie  di  cui  al
regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; 
  Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva 2020/177/UE, quale
norma di natura prettamente tecnica le  cui  condizioni,  fissate  in
ambito  comunitario,  sono  recepite  tal  quali  nella  legislazione
nazionale; 
  Ritenuto pertanto  necessario  modificare  il  citato  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali 9 agosto 2000,  con  il
quale e' stata data  applicazione,  nell'ordinamento  nazionale  alla
direttiva  93/49/CEE,   cosi'   come   modificata   dalla   direttiva
1999/67/CE; 
  Acquisito il parere del Comitato  fitosanitario  nazionale  di  cui
all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  per  via
telematica in data 3 giugno 2020, in risposta a consultazione indetta
mediante posta elettronica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
                       forestali 9 agosto 2000 
 
  1. L'art. 3 del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali 9 agosto 2000 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Requisiti fitosanitari dei materiali). - 1. Nel  luogo  di
produzione i materiali di moltiplicazione  delle  piante  ornamentali
risultano, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti
gli organismi nocivi elencati nell'allegato 1 per quanto  riguarda  i
pertinenti materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. 
  2. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da  quarantena
(«ORNQ») sui materiali di moltiplicazione  delle  piante  ornamentali
che  sono  oggetto  di  commercializzazione  non  supera,  almeno   a
un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'allegato 1. 
  3. I materiali di moltiplicazione delle  piante  ornamentali  sono,
almeno  a  un'ispezione  visiva,  praticamente  esenti  da  organismi
nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell'allegato  1  per
quanto riguarda i materiali di moltiplicazione specifici delle piante
ornamentali, che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' di
tali materiali, o da indizi o sintomi degli stessi. 
  4.  I  materiali  soddisfano  inoltre  i  requisiti  relativi  agli
organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per  le  zone  protette  e  agli  ORNQ
previsti negli atti di esecuzione adottati a  norma  del  regolamento
(UE) 2016/2031, nonche' le misure  adottate  a  norma  dell'art.  30,
paragrafo 1, di tale regolamento.».