IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale  di
protezione civile; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del meccanismo Unionale, partecipa alle
attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita'; 
  Considerato che nei giorni dal 22 al 24 giugno 2020  il  territorio
della Repubblica popolare Ucraina e' stato interessato da eccezionali
eventi meteorologici con conseguenti gravi inondazioni; 
  Vista la  nota  del  26  giugno  2020  con  la  quale  l'Ambasciata
d'Ucraina in Italia ha chiesto al Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale la possibilita' di concedere  aiuti
umanitari al Servizio  statale  ucraino  di  emergenza  in  forma  di
attrezzature ed equipaggiamenti; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale del 29 giugno 2020 con la quale si chiede
l'attivazione delle procedure per la  deliberazione  dello  stato  di
emergenza per  intervento  all'estero,  ai  sensi  dell'art.  29  del
decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Considerato che la richiesta di assistenza  da  parte  del  Governo
italiano  e'   stata   accettata   dal   Sistema   common   emergency
communication and information system (CECIS) in data 28 giugno 2020; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 con
cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici  che  hanno  colpito  il  territorio
della Repubblica popolare Ucraina nei giorni  dal  22  al  24  giugno
2020; 
  Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la  necessita'  di
procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse  necessarie
per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita; 
  Ravvisata la necessita'  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato
italiano nell'adozione di tutte le iniziative  di  protezione  civile
anche  attraverso  la  realizzazione  di  interventi   di   carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
  Ritenuta, pertanto, l'esigenza di  inviare  risorse  materiali  per
fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza,  la
situazione  calamitosa  verificatasi  nell'area  interessata,   anche
mediante la piena e  completa  attivazione  delle  componenti,  delle
strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui agli articoli 4
e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la nota del Ministero  dell'interno  prot.  n.  11881  del  3
luglio 2020; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
               Iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato   italiano
nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a
contrastare la grave emergenza  determinatasi  nel  territorio  della
Repubblica popolare Ucraina a seguito dell'evento calamitoso  di  cui
in  premessa,  il  Dipartimento  della   protezione   civile,   anche
avvalendosi  delle  componenti,  delle  strutture  operative  e   dei
Soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e  13  del  Codice  della
protezione civile interviene a supporto  delle  autorita'  competenti
della Repubblica interessata per garantire il soccorso e l'assistenza
della popolazione anche in  raccordo  con  l'Emergency  Response  and
Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO). 
  2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di
assistenza e soccorso di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
protezione  civile  coordina  l'invio,  nel  territorio  colpito,  di
materiali tecnici ed attrezzature appartenenti al Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco e di materiali ed attrezzature messe a  disposizione
dalle strutture di protezione  civile  delle  regioni  nonche'  dalle
organizzazioni di volontariato. 
  3. Per assicurare il trasporto del materiale,  il  Dipartimento  si
avvale dei mezzi  messi  a  disposizione  da  parte  dell'Aeronautica
militare italiana.