IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina  direttoriale  n.  257  del  13  marzo  2020  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 20 marzo  2014,  n.  36,
convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79,  comma  4-bis,  che  ha
previsto la possibilita' di inserimento nell'elenco di cui alla legge
23 dicembre 1996, n.  648,  con  erogazione  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, di medicinali  utilizzabili  per  un'indicazione
terapeutica  diversa  da  quella  autorizzata,  anche  in   caso   di
alternativa terapeutica gia' autorizzata,  purche'  tale  indicazione
sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito  della  comunita'
medico-scientifica, nazionale e internazionale, secondo parametri  di
economicita' e appropriatezza; 
  Vista la determina AIFA n. 7358 del  22  gennaio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  1°  febbraio  2020,  relativa
all'inserimento   del   medicinale   BEVACIZUMAB    (originatore    e
biosimilare)  nel  suddetto   elenco   per   il   trattamento   della
neurofibromatosi di tipo 2; 
  Vista la determina AIFA n. 40 del 7 febbraio 2020, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  40  del  18  febbraio  2020,  relativa  alla
rettifica della sopra citata determina AIFA del 22 gennaio 2020; 
  Visto il parere della CTS espresso nelle riunioni dell'8,  9  e  10
novembre 2017 in cui sono stati stabiliti i criteri generali  per  la
valutazione dell'inserimento di farmaci biosimilari  nell'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle
riunioni del 14, 15 e 16 ottobre 2019 - stralcio verbale  n.  15,  in
relazione al medicinale «Bevacizumab» (originatore); 
  Ritenuto,  pertanto,  di  includere  il  medicinale   «Bevacizumab»
biosimilare nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del
Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della  neurofibromatosi  di
tipo 2; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  medicinale  BEVACIZUMAB  BIOSIMILARE  e'  inserito,  ai   sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,   nell'elenco
istituito col provvedimento della commissione unica del farmaco,  per
l'indicazione di cui all'art. 2.