IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la
programmazione  economica»  e   successive   modificazioni,   e,   in
particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni
del Comitato interministeriale per la  programmazione  economica,  di
seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative
alla composizione dello stesso Comitato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti pubblici», con il  compito  di  fornire  tempestivamente
informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale
all'alimentazione di una banca  dati  tenuta  nell'ambito  di  questo
stesso Comitato; 
  Visto il nuovo «Piano generale dei trasporti  e  della  logistica»,
sul quale questo  Comitato  si  e'  definitivamente  pronunciato  con
delibera 1° febbraio 2001, n. 1, e che e' stato approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121,  con  la  quale  questo
Comitato, ai sensi della legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  recante
«Delega al Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
produttivi strategici ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
attivita'  produttive»,  ha   approvato   il   1°   Programma   delle
infrastrutture strategiche  che  all'allegato  1,  nell'ambito  degli
«Schemi idrici»,  include  «Interventi  per  l'emergenza  idrica  nel
Mezzogiorno continentale  e  insulare»  e,  all'allegato  3  include,
nell'ambito degli interventi per  l'emergenza  idrica  nella  Regione
Basilicata,  la  «Ristrutturazione   dell'adduttore   idraulico   San
Giuliano»; 
  Vista l'Intesa generale quadro tra Governo  e  Regione  Basilicata,
sottoscritta il 20  dicembre  2002,  tra  il  Governo  e  la  Regione
Basilicata che include, nell'ambito del programma dei sistemi idrici,
la «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa»; 
  Vista la normativa vigente in materia di codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e, in particolare: 
    1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, nonche' la  delibera  29
settembre 2004, n. 24, con le quali questo comitato  ha  definito  il
sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito  che  il  CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico,
e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari   sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e  successive  modificazioni,
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento, 
  Vista la delibera 25 luglio  2003,  n.  63,  con  la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,  e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la sentenza del 25 settembre 2003, n. 303, con  la  quale  la
Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla  legge  n.
443  del  2001  e  ai  decreti  legislativi  attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato  e  singola  regione  ai
fini dell'attuabilita' del Programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa  anche  essere  successiva  ad   un'individuazione   effettuata
unilateralmente  dal  Governo  e,  precisando,  che  i  finanziamenti
concessi all'opera sono da considerare  inefficaci  finche'  l'intesa
non si perfezioni; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
    2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio  2015,  n.  15,  che
aggiorna  -  ai  sensi  del  menzionato  art.  36,   comma   3,   del
decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del  sistema
di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5  maggio  2011,  n.
45; 
  Vista la delibera 1° agosto  2014,  n.  26,  con  la  quale  questo
Comitato ha  espresso  parere  sull'11°  Allegato  infrastrutture  al
documento di economia e finanza 2013, che include, nella «tabella 0 -
avanzamento Programma infrastrutture strategiche» - nell'ambito degli
«Schemi idrici - interventi per l'emergenza  idrica  nel  Mezzogiorno
continentale  e  insulare»,  tra  gli  «schemi  idrici   Basilicata»,
l'intervento   «Ristrutturazione    dell'adduttore    idraulico    S.
Giuliano-Ginosa»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli
3 e 4 del medesimo decreto alle  competenti  direzioni  generali  del
Ministero, alle  quali  e'  stata  demandata  la  responsabilita'  di
assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria  e
la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 6  agosto  2015,  n.  62,  con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito
con decreto 14 marzo 2003,  emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016, e in particolare: 
    1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale
di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato  di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari, di seguito CCASIIP, ha  assorbito  e  ampliato  tutte  le
competenze del previgente CCASGO; 
    4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il  MIT
provvede  alle  attivita'  di  supporto  a  questo  Comitato  per  la
vigilanza sulle  attivita'  di  affidamento  da  parte  dei  soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e  definitivi,  anche  ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo  Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per  lo  sviluppo
del Paese, proponendo  allo  stesso  le  eventuali  prescrizioni  per
l'approvazione del progetto; 
    5. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    6. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono,
rispettivamente, che: 
      6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      6.2. per gli interventi ricompresi tra  le  grandi  opere  gia'
inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per  i  quali
la procedura di valutazione di  impatto  ambientale  sia  gia'  stata
avviata  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto   decreto
legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina
previgente; 
      6.3. le procedure per la valutazione d'impatto  ambientale,  di
seguito VIA, delle infrastrutture strategiche, avviate alla  data  di
entrata in vigore del suddetto decreto legislativo  n.  50  del  2016
secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182,  183,  184  e
185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono  concluse  in
conformita' alle  disposizioni  e  alle  attribuzioni  di  competenza
vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure  trovano
applicazione anche per le varianti; 
  Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la  quale  e'  stato
modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012,  n.
62; 
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,
e successive modificazioni; 
  Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 113,  con  la  quale  questo
Comitato  ha  approvato  -  con  le  prescrizioni  e   il   programma
interferenze  proposti  dal  MIT  -  il  progetto  definitivo   della
«Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto
secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS
03», anche ai fini del riconoscimento della compatibilita' ambientale
dell'opera e dell'apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio
nonche' ai fini della dichiarazione  di  pubblica  utilita',  per  un
importo di 31.874.528,23 euro  comprensivo  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, di seguito IVA; 
  Vista la nota 30 gennaio 2020, n. 4056, con la  quale  il  Capo  di
Gabinetto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile
di questo Comitato  dell'argomento  «Ristrutturazione  dell'adduttore
idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo  -  completamento  delle
opere principali di cui  al  progetto  BAS  03»  e  ha  trasmesso  la
relativa documentazione istruttoria; 
  Vista la nota 28 febbraio 2020, n. 4577, con  la  quale  il  MIT  -
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  i   sistemi   informativi   e
statistici - direzione generale per  le  dighe  e  le  infrastrutture
idriche ed elettriche, di seguito DG dighe, ha fornito chiarimenti in
merito  alla  procedura  approvativa  ed   ha   trasmesso   ulteriore
documentazione istruttoria; 
  Vista la nota acquisita nella riunione  preparatoria  del  9  marzo
2020 (protocollo DIPE n. 1458 dell'11 marzo 2020)  con  la  quale  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  di
seguito MiBACT, ha formulato osservazioni in  merito  agli  argomenti
iscritti all'ordine del giorno  e,  in  particolare,  sulla  proposta
allora in esame; 
  Vista la nota 11 marzo 2020, n. 6090, con la quale la DG  dighe  ha
fornito ulteriori  chiarimenti  istruttori  a  seguito  della  seduta
preparatoria del 9 marzo 2020; 
  Vista la nota 13 marzo 2020, n. 6356, con la quale la DG  dighe  ha
trasmesso le  determinazioni  assunte  dalla  Regione  Basilicata  in
merito all'intervento in esame; 
  Vista la delibera 17 marzo 2020, n. 3, con la quale questo Comitato
ha  approvato  con  le  prescrizioni  e  le  raccomandazioni  di  cui
all'allegato alla delibera stessa, anche ai fini della compatibilita'
ambientale, della localizzazione  urbanistica,  dell'apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione  di  pubblica
utilita',   il   progetto    definitivo    della    «Ristrutturazione
dell'adduttore  idraulico  San   Giuliano-Ginosa.   Lotto   secondo -
completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03»,  con
le modifiche  e  le  prescrizioni  introdotte  rispetto  al  progetto
definitivo, gia' approvato da questo  Comitato  con  la  delibera  20
dicembre 2004, n. 113; 
  Visto il rilievo formulato dalla Corte dei conti in data  8  luglio
2020, n. 33879, con il quale sono  state  rappresentate  le  seguenti
osservazioni sulla delibera 17 marzo 2020, n. 3, con la richiesta di: 
      1. chiarire i presupposti logico giuridici a  fondamento  della
scelta di riapprovare, con  modifiche  e  prescrizioni,  un  progetto
definitivo per il quale  sembrerebbe  gia'  individuato  il  soggetto
aggiudicatario della progettazione esecutiva  e  dell'esecuzione  dei
lavori; 
      2. chiarire le  ragioni  della  mancata  espressa  approvazione
delle interferenze e del relativo programma di risoluzione  ai  sensi
dell'art. 170 del decreto legislativo 2006, n. 163; 
      3. precisare come il quadro  economico  riportato  in  delibera
contempli nella loro interezza  le  interferenze  e  le  prescrizioni
riportate in delibera.  Infatti,  gli  importi  ivi  riportati  fanno
riferimento, nel dettaglio, esclusivamente ai lavori per  risoluzione
delle interferenze con l'Acquedotto Lucano S.p.a. per 99.036,56  euro
piu' IVA, e alla sorveglianza archeologica,  per  300.000  euro,  IVA
esclusa, ma non alle prescrizioni della Regione Basilicata e a quelle
per la tutela paesaggistica; 
      4. precisare il calcolo che porta al diverso importo di 117.000
euro, riportato nelle premesse rispetto al valore di 99.036,56  euro,
IVA esclusa; 
  Vista la nota 21 luglio 2020,  n.  30230  con  la  quale  il  MIT -
Ufficio di Gabinetto, in merito alla «Ristrutturazione dell'adduttore
idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto  secondo -  completamento  delle
opere principali di  cui  al  progetto  BAS  03.  Riapprovazione  del
progetto definitivo. Rilievo Corte dei  conti  n.  33879  in  data  8
luglio 2020»  ha  presentato  l'istanza  di  ritiro  della  delibera,
formulata dalla competente direzione generale, la  quale  «chiede  il
ritiro del provvedimento perche', utilmente integrato,  possa  essere
presentato nella prima seduta utile» del Comitato; 
  Vista la nota 21 luglio 2020, n. 4132, con la quale  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e  il
coordinamento della politica economica, di seguito DIPE,  ha  chiesto
il ritiro della delibera n. 3 del 2020 su indicazione del MIT; 
  Vista la nota 24 luglio 2020,  n.  30617  con  la  quale  il  MIT -
Ufficio di Gabinetto ha richiesto l'iscrizione all'ordine del  giorno
di questo Comitato  dell'argomento  «Ristrutturazione  dell'adduttore
idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo  -  completamento  delle
opere principali di cui al  progetto  BAS  03»  ed  ha  trasmesso  la
documentazione istruttoria predisposta dalla DG dighe,  con  nota  22
luglio 2020, n. 15141, a integrale sostituzione di  quella  trasmessa
in occasione della precedente approvazione del 17 marzo  2020,  nella
quale e' espressamente allegato il  programma  di  risoluzione  delle
interferenze da approvare, ai  sensi  dell'art.  170,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 163  del  2006,  e  sono  forniti  chiarimenti
sull'assenza di costi aggiuntivi per le prescrizioni richieste  dalla
Regione Basilicata e dal MiBACT per la tutela paesaggistica, ed anche
sul calcolo  dell'IVA,  in  particolare,  in  merito  all'importo  di
99.036,56  euro,  relativo   a   «lavori   risoluzione   interferenze
Acquedotto Lucano»; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal  MIT  e  in
particolare che: 
    sotto l'aspetto tecnico e procedurale 
      1. questo Comitato,  con  la  delibera  n.  113  del  2004,  ha
approvato una prima volta il progetto definitivo dell'intervento; 
      2. il tempo trascorso per espletare la fase di  aggiudicazione,
interessata  da  un  lungo  contenzioso,  e   per   perfezionare   il
finanziamento assegnato con la medesima delibera n. 113 del 2004,  ha
reso ora necessaria una riapprovazione  del  progetto  definitivo  ai
fini  della  nuova  apposizione  della  dichiarazione   di   pubblica
utilita',  ormai  scaduta  da  agosto  2012  e,  dunque,   non   piu'
prorogabile poiche', in assenza del vincolo preordinato all'esproprio
e  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  si  impedirebbe  al
soggetto aggiudicatore di procedere  all'emanazione  dei  decreti  di
esproprio e alla prosecuzione dell'opera; 
      3. il progetto definitivo all'esame di questo Comitato risulta,
inoltre, modificato a seguito  degli  esiti  della  gara  e  cio'  ha
comportato,   limitatamente   ad   alcuni   tratti,    una    diversa
localizzazione  delle  opere  rispetto  a  quelle  approvate  con  la
delibera n. 113 del 2004; 
      4. l'intervento riguarda  la  «Ristrutturazione  dell'adduttore
idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto  secondo -  completamento  delle
opere  principali  di  cui  al  progetto  BAS  03»  e  consiste,   in
particolare,  nel  completamento  di  un  complessivo  intervento   a
servizio dei comprensori lucani di Valle Bradano e Metaponto, nonche'
dei comprensori della provincia di Taranto; 
      5. l'obiettivo dell'intervento e' costituito dalla eliminazione
delle attuali rigidita'  dei  sistemi  di  accumulo  e  distribuzione
dell'acqua per uso  irriguo  che  caratterizzano  gli  schemi  idrici
«Basento-Bradano» e «Jonico-Sinni»; 
      6. il primo lotto dell'opera e' stato gia' realizzato a  valere
sulle risorse di cui all'art. 141 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, mentre il secondo e' oggetto della proposta all'esame di  questo
Comitato, mediante la ristrutturazione di circa 19 km  di  conduttura
cosi' suddivisa: 
        6.1. secondo tratto dell'adduttore principale (il  cui  primo
tratto e' stato gia'  completato  nell'ambito  del  primo  lotto)  da
Masseria Castrignano a Masseria San Marco (nodo di Girifalco) (tronco
A-G); 
        6.2. adduttore San Marco-Venella (tronco G-M); 
        6.3. galleria iniziale tra l'invaso  di  San  Giuliano  e  il
ponte di Santa Lucia; 
      7. le modifiche apportate in fase di  gara  dall'appaltatore  e
favorevolmente valutate dalla commissione aggiudicatrice riguardano: 
        7.1. il «primo tronco A-G da Masseria Castrignano a  Masseria
San Marco (nodo di Girifalco)», con il riutilizzo di alcune strutture
esistenti quali sifoni, con sostituzione delle vecchie tubazioni  con
nuove tubazioni in  acciaio  in  grado  di  resistere  alle  maggiori
pressioni, e gallerie, con incamiciature delle tubazioni attuali  con
un nuovo rivestimento  in  calcestruzzo  armato  per  adeguarle  alle
maggiori pressioni, e con minori espropri; 
        7.2. il «secondo tronco G-M adduttore San Marco-Venella», con
proseguimento  del  tracciato  utilizzando  aree  gia'   parzialmente
espropriate in asse alla tubazione esistente dismessa lungo la strada
ex S.S. 175 e lungo la S.P. di Pezzica, fino a raggiungere  la  vasca
terminale, invece di realizzare una  nuova  tubazione  verso  sud  in
affiancamento ad una strada poderale esistente in zona agricola; 
      8. il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con nota n.
3533 del 5 maggio 2017, ha trasmesso il progetto definitivo, ai sensi
del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle amministrazioni e  agli
enti interessati, nonche' ai soggetti interferenti; 
      9. nel mese di giugno 2017 il Consorzio di bonifica di  Bradano
e Metaponto ha  provveduto  a  dare  comunicazione  del  procedimento
espropriativo, mediante avviso pubblico presso  l'albo  pretorio  dei
comuni interessati territorialmente dalle  opere,  sui  quotidiani  a
diffusione nazionale e locale, «Il Mattino» e «La Nuova  del  Sud»  -
nelle edizioni del 20 giugno 2017 - nonche' sul Bollettino  ufficiale
della Regione Basilicata; 
      10. lo stesso consorzio ha trasmesso, con nota n. 5816  del  30
giugno 2017, una comunicazione al MIT,  ai  fini  della  convocazione
della conferenza di servizi; 
      11. la nuova conferenza di servizi istruttoria,  convocata  dal
MIT - Dipartimento per le infrastrutture,  i  sistemi  informativi  e
statistici - direzione generale per lo sviluppo  del  territorio,  la
programmazione ed i progetti internazionali, di seguito DG Prog.,  si
e' tenuta il 31 luglio 2017; 
      12. la Regione Basilicata - Dipartimento politiche  agricole  e
forestali, ufficio foreste e  tutela  del  territorio,  con  nota  n.
154077/14AJ del 2 ottobre 2017,  ha  espresso  parere  favorevole  in
merito agli interventi ricadenti  nelle  aree  sottoposte  a  vincolo
idrogeologico, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n.  3267,
recante «Riordinamento della legislazione  in  materia  di  boschi  e
terreni montani», con obbligo di rispettare alcune prescrizioni; 
      13. la Regione Basilicata - Dipartimento ambiente ed  energia -
ufficio  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,  con  nota  n.
156516/23AD del 5 ottobre 2017, ha  espresso  parere  favorevole,  ai
sensi dell'art. 142, lettera b), del decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del  paesaggio,  ai
sensi  dell'art.  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137»,  alla
compatibilita'  dell'intervento  rispetto  ai  valori   paesaggistici
tutelati, ribadendo le prescrizioni gia' impartite con la  precedente
autorizzazione protocollo n. 3971, del 19 novembre 2003; 
      14. la Regione Basilicata - Ufficio compatibilita'  ambientale,
con determina dirigenziale n. 23AB.2018/D.00080 del 30 gennaio  2018,
ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 19,  comma  8,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme  in  materia
ambientale» e dell'art. 15, comma 1, della legge  Regione  Basilicata
14 dicembre 1998, n. 47, recante  «Disciplina  della  valutazione  di
impatto ambientale e norme  per  la  tutela  dell'ambiente»,  di  non
assoggettabilita' alla procedura di VIA, con l'obbligo di  rispettare
alcune prescrizioni; 
      15. il MiBACT - Direzione generale archeologia,  belle  arti  e
paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  della
Basilicata, con nota n. 11196-P del 20  novembre  2019,  ha  espresso
parere favorevole ai soli fini della tutela archeologica, con obbligo
di rispettare  alcune  prescrizioni,  mentre  ai  fini  della  tutela
paesaggistica, la stessa Soprintendenza si  e'  espressa  nell'ambito
della conferenza di servizi del 31 luglio 2017, convocata dal  MIT  -
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  i   sistemi   informativi   e
statistici - Direzione generale per lo sviluppo  del  territorio,  la
programmazione ed i progetti internazionali; 
      16. hanno espresso parere in sede di conferenza di  servizi  il
Comune di Bernalda, l'Acquedotto Lucano  S.p.a.  e  il  Consorzio  di
bonifica Stornara e Tara; 
      17. il Consorzio di bonifica della Basilicata - costituito  con
legge regionale della Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1, con la quale,
tra l'altro, il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto ed altri
consorzi della regione sono stati sciolti e posti in  liquidazione  -
con  nota  n.  6766/AIN.  1  del  18  luglio  2018,  a  seguito   del
completamento dell'iter della conferenza  di  servizi,  ha  trasmesso
alla DG dighe - tra l'altro - il progetto definitivo posto a base  di
gara, le varianti migliorative offerte dal raggruppamento  temporaneo
di imprese, di seguito RTI, aggiudicatario, e approvate dal Consorzio
di bonifica di Bradano e  Metaponto  in  liquidazione,  la  relazione
dettagliata sull'andamento del contenzioso e  relativi  allegati,  il
nuovo quadro economico del progetto approvato dal consorzio  e  altra
documentazione progettuale; 
      18.  la  Regione  Basilicata -  Dipartimento  presidenza  della
giunta regionale, con nota, n.  195576,  del  20  novembre  2018,  ha
trasmesso la relazione,  inviata  dal  Consorzio  di  bonifica  della
Basilicata a  firma  del  responsabile  unico  del  procedimento,  di
seguito  RUP,  di  conferma  della  sussistenza  dei   requisiti   di
attualita' ed interesse alla realizzazione dell'intervento in esame; 
      19. l'Acquedotto Lucano S.p.a., con  nota,  n.  30066,  del  27
luglio 2017, ha espresso  le  proprie  valutazioni  sull'esame  e  la
risoluzione delle interferenze delle infrastrutture proposte  con  le
opere attualmente in esercizio; 
      20. il presidente della Regione Basilicata, con nota n.  44459,
del 10 marzo 2020,  ha  espresso  il  consenso  sulla  localizzazione
dell'intervento, sentiti i comuni interessati; 
      21. la documentazione progettuale include nell'elaborato G2  il
piano particellare degli espropri; 
      22.  il  MIT  ha  proposto,  in   apposito   allegato   «foglio
condizioni» alla relazione istruttoria, le prescrizioni da formulare,
provvedendo a valorizzare le prescrizioni relative alla  sorveglianza
archeologica e alla risoluzione delle interferenze  con  l'Acquedotto
Lucano  S.p.a.  (punto  2  dell'allegato),  non  essendo  invece   da
quantificare le altre prescrizioni del MiBACT,  di  cui  al  punto  1
dell'allegato, e le prescrizioni contenute nei pareri espressi  dalla
Regione Basilicata, di cui ai punti  3,  4,  e  5  dell'allegato,  in
quanto relative a modalita' di rispristino e/o  mitigazione  inerenti
le  lavorazioni  previste  in  progetto  che  trovano  la  necessaria
copertura nell'ammontare  delle  disponibilita'  del  quadro  tecnico
economico e tra le lavorazioni alternative gia' presenti; 
      23. il MIT  ha  allegato  alla  documentazione  istruttoria  il
programma di risoluzione delle  interferenze  per  l'approvazione  ai
sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
    sotto l'aspetto attuativo 
      1.  nella  Intesa  generale  quadro  tra  Governo   e   Regione
Basilicata e'  stato  individuato  quale  soggetto  aggiudicatore  la
stessa Regione Basilicata che, su designazione del  presidente  della
regione, ha operato avvalendosi del supporto dell'Autorita' di bacino
della Basilicata; 
      2. nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo approvato
con la delibera n. 113 del 2004,  condotta  dal  MIT,  il  presidente
della regione ha comunicato, con nota, n. 95128/8002  del  21  aprile
2004, citata nella stessa delibera n. 113 del 2004, la variazione del
soggetto  aggiudicatore,  designando  il  Consorzio  di  bonifica  di
Bradano e Metaponto con sede a Matera; 
      3. della variazione del soggetto aggiudicatore  e'  stata  data
informazione anche nel corso della seduta di  conferenza  di  servizi
del 29 aprile 2004; 
      4. il soggetto aggiudicatore dell'opera, ai sensi  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, individuato nella delibera  n.  113  del
2004, era il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto; 
      5. il  MIT  riferisce,  nella  relazione  istruttoria,  che  la
proposta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della
dichiarazione di pubblica utilita' e' stata formulata dal commissario
del Consorzio di bonifica della Basilicata, quale ente subentrante ex
legge regionale n. 1 del 2017 al disciolto Consorzio di  bonifica  di
Bradano e Metaponto; 
      6. il presidente della Regione Basilicata, con  nota  n.  44466
del 10 marzo 2020, ai sensi della legge regionale 11 gennaio 2017, ha
designato quale nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento in esame
il Consorzio di bonifica della Basilicata, che subentra al  disciolto
Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto; 
    sotto l'aspetto della procedura di affidamento 
      1. il comitato di coordinamento del Consorzio  di  bonifica  di
Bradano e Metaponto, con deliberazione 19 giugno  2006,  n.  369,  ha
deciso di procedere all'espletamento di una gara per pubblico incanto
per l'appalto integrato (progettazione esecutiva  ed  esecuzione  dei
lavori)  per  la  «Ristrutturazione  dell'adduttore   idraulico   San
Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali
di cui al progetto BAS 03»; 
      2. il relativo bando di gara e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea, di seguito, GUUE, n. S121  del  26
giugno 2006; 
      3.  lo  stesso  comitato  di  coordinamento  del  Consorzio  di
bonifica di Bradano e Metaponto, con deliberazione 4 settembre  2006,
n. 449, ha prima disposto la proroga di due mesi (GUUE n. S125 del  5
luglio 2006 e n. S171 dell'8 settembre  2006)  per  la  presentazione
delle offerte e successivamente, con deliberazione 23  ottobre  2006,
n. 567, ha disposto la sospensione sine die  del  bando  di  gara  in
attesa della definizione del finanziamento dell'opera (GUUE  n.  S207
del 28 ottobre 2006); 
      4. dopo la stipula, dell'11 dicembre 2006, di un protocollo  di
intesa tra MIT e Consorzio di bonifica di Bradano  e  Metaponto,  con
deliberazione 5 marzo 2007, n.  99,  del  comitato  di  coordinamento
dello stesso consorzio, e' stata disposta la riapertura  dei  termini
del bando di gara; 
      5. il relativo bando di gara con la riapertura dei  termini  e'
stato pubblicato sulla GUCE n. S37 del 14 marzo 2007; 
      6. nel bando di cui sopra e' stato posto  a  base  di  gara  il
progetto definitivo approvato con la delibera 2004, n. 113, dando  la
possibilita' ai  concorrenti  di  introdurre,  in  sede  di  offerta,
proposte migliorative secondo  le  indicazioni  del  disciplinare  di
gara,  comprese  le  prescrizioni  riportate  nell'allegato  1  della
medesima delibera 2004, n. 113; 
      7.  il  metodo  di   aggiudicazione   adottato   e'   l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa; 
      8. con deliberazione 25 febbraio 2013, n. 99,  il  comitato  di
coordinamento del Consorzio di bonifica di  Bradano  e  Metaponto  ha
approvato gli atti di gara e ha disposto l'aggiudicazione  definitiva
al  RTI  Borio  Giacomo  S.r.l.  mandataria  al  90   per   cento   -
Edilcostruzioni S.r.l. mandante cooptata al 10 per cento; 
      9. la procedura di gara e il  provvedimento  di  aggiudicazione
definitiva, nonche' la  riammissione  in  gara  del  2°  classificato
disposta dal Tribunale  amministrativo  regionale,  di  seguito  TAR,
Basilicata a seguito di ricorso, sono stati impugnati, con  ulteriore
ricorso allo stesso tribunale  amministrativo  regionale  Basilicata,
dal concorrente 3°  classificato  RTI  Cantieri  Costruzioni  Cemento
S.p.a. ed altri, che tuttavia il tribunale  amministrativo  regionale
ha respinto; 
      10. il 29 dicembre 2014, e' stato  stipulato  il  contratto  di
appalto tra il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto e il  RTI
Borio ed altri; 
      11.  a  seguito  del  ricorso  alla  sentenza   del   tribunale
amministrativo regionale Basilicata, il Consiglio  di  Stato  con  la
sentenza  n.  169,  depositata  il  20  gennaio  2015,  ha   disposto
l'annullamento degli atti di gara e dell'aggiudicazione; 
      12. dopo una fase di valutazione sul  merito  di  annullare  in
autotutela il contratto gia' stipulato, considerato che  non  si  era
ancora proceduto alla realizzazione dell'opera e che  non  era  stato
redatto  il  progetto  esecutivo,  e  considerato  che  la   stazione
appaltante ha  comunicato  all'appaltatore  di  sospendere  qualsiasi
esecuzione  del  contratto  all'indomani  della  pubblicazione  della
decisione del Consiglio di Stato, il  commissario  del  Consorzio  di
bonifica di Bradano e Metaponto, con delibera 21 giugno 2016, n. 325,
ha annullato in autotutela il  contratto  stipulato  il  29  dicembre
2014; 
      13. con lo stesso provvedimento, preso  atto  dell'annullamento
dell'aggiudicazione definitiva di cui alla  citata  deliberazione  25
febbraio 2013, n. 99, della esclusione del 2° classificato  RTI  Sipa
ed altri e dell'aggiudicazione disposta dal  Consiglio  di  Stato  in
favore del RTI  Cantieri  Costruzioni  Cemento  ed  altri,  e'  stato
disposto in via definitiva l'affidamento dei lavori allo  stesso  RTI
Cantieri Costruzioni Cemento S.p.a. (capogruppo mandataria); 
      14.  l'iter  amministrativo  relativo   all'affidamento   della
progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori dell'intervento
in esame si e' quindi concluso con la citata  deliberazione  n.  325,
del 2016; 
    sotto l'aspetto del cronoprogramma e del CUP 
      1.  il   CUP   indicato   attualmente   per   l'intervento   e'
G87H04000030001; 
      2. la durata dell'appalto indicativa  riportata  nel  bando  di
gara era di novecentosessanta giorni naturali e consecutivi,  di  cui
centoventi giorni  decorrenti  dalla  data  dell'apposito  ordine  di
servizio impartito dal RUP per la  redazione  completa  del  progetto
esecutivo comprensivo del  piano  di  sicurezza  e  ottocentoquaranta
giorni dalla data di consegna dei lavori alla conclusione di tutte le
opere di cui si compone l'intervento; 
      3. il lungo tempo intercorso tra  l'approvazione  del  progetto
definitivo  con  la  delibera  n.  113  del  2004,  e  l'affidamento,
imputabile agli adempimenti a carattere amministrativo-contabile e al
contenzioso instauratosi in  sede  di  aggiudicazione,  con  sentenze
contrarie fra loro nei diversi gradi di  giudizio,  ha  portato  alla
scadenza  della  dichiarazione   di   pubblica   utilita'   e   delle
autorizzazioni rilasciate in sede di prima approvazione del  progetto
definitivo, con impatto anche sul cronoprogramma; 
      4. il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento,  incluso
negli   elaborati    progettuali    dell'appaltatore,    a    seguito
dell'aggiudicazione  definitiva  disposta  dopo   la   sentenza   del
Consiglio di Stato, e' limitato alla  sola  fase  di  esecuzione  dei
lavori e prevede quattrocentottanta giorni di lavorazioni  a  partire
dall'impianto del cantiere; 
    sotto l'aspetto finanziario 
      1.  il  costo  complessivo  dell'intervento  in  esame  e'   di
31.874.528,23 euro, di cui 5.237.435,05 euro per IVA; 
      2. l'articolazione  del  costo,  riportata  nella  delibera  27
settembre 2019, n. 125, del commissario del Consorzio di bonifica  di
Bradano e Metaponto in liquidazione, e' la seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      3. il costo  stimato  per  l'accoglimento  delle  prescrizioni,
scaturito dalla disamina dei pareri operata dal MIT e  riportata  nel
quadro economico, e' pari a 399.036,56  euro,  IVA  esclusa,  di  cui
99.036,56 euro per la risoluzione delle interferenze con l'Acquedotto
Lucano S.p.a. (all'interno di tale ultimo  importo  sono  incluse  le
voci di costo «volumi idrici per lavaggi e  riempimento  condotte»  e
«spese di cui all'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del
2016  per  polizze  assicurative»  pari  a  1.200   euro   non   sono
assoggettabili ad IVA, ed e' anche inclusa una quota di  IVA  per  un
valore pari a 2.918,53 euro calcolata sulle voci di costo  rientranti
fra le «spese connesse all'attuazione e  gestione  dell'appalto»  non
riportata  di  conseguenza  all'interno  del  rigo  B15  del   quadro
economico) e 300.000,00 euro per la sorveglianza  archeologica  (rigo
B12 del quadro economico) la cui IVA risulta quota parte del rigo B15
del quadro economico; 
      4.  le  prescrizioni  paesaggistiche  n.  1  e  n.  3,  di  cui
all'allegato 1 della citata delibera n. 113 del 2004, sono relative a
modalita' di esecuzioni previste dal progetto posto a base di gara  e
pertanto restano confermate, per come richiesto  dal  MiBACT  con  la
sopra richiamata nota del 9 marzo 2020, e sono riferite  a  modalita'
esecutive di lavori gia' previsti ed alla modalita' di  effettuazione
dei rilievi fotografici; 
      5. con riferimento al parere espresso dalla Regione  Basilicata
le prescrizioni attengono a modalita'  operative  di  ripristino  e/o
mitigazione da prevedersi in corso  di  esecuzione  delle  opere  non
determinando, di fatto, maggiori  costi  oltre  quelli  previsti  nel
quadro economico dell'intervento; 
      6. il quadro  economico  dell'intervento  e'  stato  rimodulato
rispetto a quello della delibera n.  113  del  2004,  scorporando  le
economie derivanti dal ribasso d'asta, che ammontano  a  2.510.185,62
euro, allo stato non utilizzate, e adeguando l'IVA dal 20 al  22  per
cento; 
      7. attingendo alla voce «imprevisti», sono stati  adeguati  gli
importi di alcune voci delle somme a  disposizione  in  relazione  ai
costi effettivamente sostenuti e sono stati inseriti i costi relativi
alla valorizzazione delle prescrizioni; 
      8. la copertura finanziaria dell'intervento  per  31.874.528,23
euro e' assicurata dalle risorse assegnate con la delibera n. 113 del
2004, con articolazione definita dal  decreto  del  MIT  17  dicembre
2010, n. 1010; 
      9. la sopra citata delibera n.  113  del  2004  ha  autorizzato
l'utilizzo,  da  parte  della  stazione  appaltante,  del  contributo
quindicennale dell'importo  massimo  di  2.846.000,00  euro,  di  cui
1.730.000,00 euro con decorrenza originaria dal 2005 e fino al 2019 e
1.116.000,00 euro con decorrenza originaria dal 2006 e fino al 2020; 
      10. con il sopra-citato decreto  n.  1010  del  2010  e'  stato
inoltre  autorizzato  l'utilizzo  del  contributo  con  le   seguenti
modalita': 
        10.1.  14.230.000  euro  mediante   erogazione   diretta   in
relazione allo stato di  realizzazione  dei  lavori  e  del  relativo
credito maturato dal Consorzio di bonifica  di  Bradano  e  Metaponto
(corrispondenti alle prime 5  annualita'  di  entrambi  i  contributi
aventi decorrenza rispettivamente nel 2005 e nel 2006); 
        10.2. 28.460.000 euro mediante attualizzazione con decorrenza
dal 2010 e fino al 2020; 
      11. nel 2015 e' stata richiesta e  autorizzata  una  variazione
del piano sopra  descritto,  con  un  incremento  dei  contributi  da
utilizzare in erogazione diretta  a  partire  dal  2015  (passati  da
14.230.000 euro a 30.190.000 euro) e la contestuale diminuzione della
quota parte  in  attualizzazione  e  dei  netti  ricavi  autorizzati,
confermando la copertura  dell'intero  ammontare  necessario  per  la
realizzazione dell'intervento pari a 31.874.528,23 euro; 
  Considerato che nel merito della verifica preventiva dell'interesse
archeologico il MiBACT - direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  della
Basilicata, nel parere n. 11196, del 20 novembre  2019,  ha  espresso
parere favorevole con prescrizioni,  fra  le  quali  l'esecuzione  di
saggi archeologici preventivi, in fase di cantierizzazione, a  carico
della committenza; 
  Considerato che il  MiBACT,  con  la  nota  citata  in  premessa  e
acquisita nella riunione preparatoria del 9  marzo  2020  (protocollo
DIPE n. 1458 dell'11  marzo  2020),  ha  osservato  che  nel  «foglio
condizioni» trasmesso dal MIT con la documentazione istruttoria, sono
riportate unicamente le  prescrizioni  ascrivibili  agli  aspetti  di
tutela  archeologica  mentre  non  sono  riportate  le   prescrizioni
attinenti alla tutela paesaggistica, gia' impartite con il parere  n.
16023 del 21 novembre 2003 e confluite nell'allegato  prescrizioni  e
raccomandazioni della delibera n. 113 del 2004 al punto 1 e al  punto
3; 
  Considerato che il  medesimo  MiBACT  ritiene  che  sia  necessario
integrare il «foglio condizioni» con  le  sopra  citate  prescrizioni
attinenti alla tutela paesaggistica, aggiungendo  la  locuzione  «per
quanto non  superate  dalle  modifiche  progettuali  apportate  dalle
varianti proposte»; 
  Preso atto che il «foglio condizioni»  trasmesso  dal  MIT  con  la
citata nota  22  luglio  2020,  n.  15141,  include  al  punto  1  le
prescrizioni attinenti alla tutela paesaggistica gia'  impartite  con
il parere n. 16023 del 21 novembre  2003  e  confluite  nell'allegato
prescrizioni e raccomandazioni della delibera  n.  113  del  2004  al
punto 1 e al punto 3; 
  Considerato  che,  con  riferimento   alla   valorizzazione   delle
prescrizioni, le sopra citate  prescrizioni  del  MiBACT  erano  gia'
valorizzate nella delibera n. 113  del  2004  e  che  nella  presente
delibera sono riproposte in  quanto  non  superate  o  risolte  dalle
modifiche progettuali apportate dalle varianti al precedente progetto
definitivo, e che comunque le stesse non determinano un incremento di
costo in quanto riferite  a  modalita'  esecutive  dei  lavori  ed  a
rilievo fotografico; 
  Considerato inoltre che il MIT, con nota n.  14628  del  16  luglio
2020, ha precisato  che  le  prescrizioni  della  Regione  Basilicata
attengono a modalita' operative  di  ripristino  e/o  mitigazione  da
prevedersi in corso di esecuzione delle opere  e,  pertanto,  risulta
giustificabile la mancata valorizzazione delle stesse  da  parte  del
soggetto  aggiudicatore,  non  determinandosi  maggiori  costi  oltre
quelli previsti nel quadro economico dell'intervento; 
  Considerato che il CUP indicato  nella  relazione  istruttoria  per
l'intervento 87H04000030001 risulta al momento in stato «cancellato»; 
  Ritenuto di prescrivere che il soggetto aggiudicatore  richieda  ed
ottenga   un   nuovo   CUP   per    l'intervento    «Ristrutturazione
dell'adduttore  idraulico  San   Giuliano-Ginosa.   Lotto   secondo -
completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03»; 
  Considerato che il MIT propone a questo Comitato l'approvazione del
progetto definitivo dell'intervento «Ristrutturazione  dell'adduttore
idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto  secondo -  completamento  delle
opere principali di  cui  al  progetto  BAS  03»,  nell'ambito  delle
procedure della soppressa legge obiettivo, e, in  particolare,  degli
articoli 161-180 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  Considerato che il MIT, con nota 28  febbraio  2020,  n.  4577,  ha
indicato che il progetto ricade nella fattispecie  indicata  all'art.
216, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto che al progetto dell'intervento in esame  si  applichi  il
combinato disposto dell'art. 214, comma 11, e dell'art. 216, commi 1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,  in  quanto
intervento incluso nel Programma  delle  infrastrutture  strategiche,
come aggiornato con la delibera MEF n. 26 del 2014, con bando di gara
pubblicato il 31 dicembre 2007, una prima  aggiudicazione  definitiva
il 25 febbraio 2013 e una ulteriore aggiudicazione definitiva  il  21
giugno 2016; 
  Ritenuto inoltre che questo Comitato debba riapprovare il  progetto
definitivo dell'intervento come modificato in sede di aggiudicazione,
ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n.  163  del
2006, poiche' la scadenza il 2 agosto 2012  del  vincolo  preordinato
all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita'  impedirebbe
altrimenti al soggetto aggiudicatore di procedere all'emanazione  dei
decreti di esproprio e alla prosecuzione  dell'opera,  a  prescindere
dal fatto che l'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 32  del  2019,
prevede che varianti che non comportano aumenti di costo superiori al
50 per cento del costo dell'opera non debbano  essere  approvati  dal
CIPE nel 2019-2020 ma solo dal soggetto aggiudicatore; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art.  3  della  delibera  n.  82  del
2018); 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, e posta  a  base  dell'odierna  seduta  del  Comitato,
contenente le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta; 
  Considerato che  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ha
rilasciato  nel  corso  della  seduta  del  Comitato  il  nulla  osta
sull'ulteriore corso dello schema  di  delibera  e  che  pertanto  lo
stesso  viene  sottoposto  direttamente  in  seduta  alla  firma  del
Segretario e del Presidente per il successivo tempestivo inoltro alla
Corte  dei  conti  per  il   prescritto   controllo   preventivo   di
legittimita'; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva
la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui  al
decreto legislativo in ultimo citato, a  tutte  le  procedure,  anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
 
1. Approvazione del progetto definitivo 
  1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,  nonche'  ai
sensi del disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 327 del  2001,  e  successive  modificazioni,  e'
riapprovato con le  prescrizioni  e  le  raccomandazioni  di  cui  al
successivo punto 1.5, anche ai fini della compatibilita'  ambientale,
della  localizzazione  urbanistica,  dell'apposizione   del   vincolo
preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita',
il  progetto  definitivo   della   «Ristrutturazione   dell'adduttore
idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto  secondo -  completamento  delle
opere principali di cui al progetto BAS 03», con le  modifiche  e  le
prescrizioni  introdotte  rispetto  al   progetto   definitivo   gia'
approvato da questo Comitato con la delibera n. 113  del  2004,  come
descritte nella precedente «presa d'atto» e riportate al punto 1.5. 
  1.2.   La   suddetta   approvazione    sostituisce    ogni    altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e  consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'  previste
nel progetto approvato al precedente punto 1.1. 
  1.3. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine  urbanistico  e
edilizio, l'intesa sulla localizzazione dell'opera. 
  1.4. Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente  punto
1.1  e'  quantificato  in  31.874.528,23  euro,  IVA  compresa,  come
sintetizzato nella precedente «presa d'atto». 
  1.5. Le prescrizioni, che  includono  anche  le  indicazioni  della
Regione Basilicata e del MiBACT descritte in premessa, sono riportate
nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente  delibera.
In particolare a tali prescrizioni sono aggiunte le prescrizioni  del
MiBACT, le quali, riportate al punto 1, reiterano le prescrizioni  n.
1 e 3 dell'allegato 1 della delibera n. 113 del 2004, con  l'aggiunta
a entrambe della locuzione «per quanto non superate  dalle  modifiche
progettuali apportate dalle varianti», come riportate di seguito  per
maggior dettaglio: 
    1.5.1. dovranno essere  dettagliatamente  studiate,  in  fase  di
progettazione esecutiva, le opere di mitigazione (con  riferimento  a
tutti i manufatti fuori terra) e ripristino ambientale e morfologico,
con modalita' di  "conservazione,  miglioramento  e  ripristino"  che
garantiscano il piu' possibile il mantenimento delle  caratteristiche
originarie dei luoghi. Particolare  attenzione  si  richiede  per  la
riqualificazione ambientale dell'area della Masseria  S.  Marco.  Per
tale area dovranno essere descritti gli interventi di progetto  e  le
misure di mitigazione e/o le eventuali modifiche necessarie a ridurre
l'impatto che gli interventi determineranno sul complesso di  elevato
interesse storico architettonico. La verifica di  ottemperanza  sara'
svolta a cura del MiBACT; 
    1.5.2. dovra' essere prodotta una  sequenza  fotografica  ante  e
post - operam, con i medesimi coni visuali, che  documenti  lo  stato
dei lavori finali in rapporto alla situazione precedente i lavori. La
verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del MiBACT. 
  1.6. L'ottemperanza alle prescrizioni del precedente punto 1.5. non
potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di  cui  al
precedente punto 1.4. 
  1.7. La documentazione progettuale  include  nell'elaborato  G2  il
piano particellare degli espropri. 
  1.8. E' altresi' approvato, ai sensi dell'art. 170,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,  il
programma di risoluzione delle interferenze. 
 
2. Copertura finanziaria 
  2.1. La copertura  finanziaria  dell'intervento  per  31.874.528,23
euro e' assicurata dalle risorse assegnate con la delibera n. 113 del
2004, con articolazione definita dal  decreto  del  MIT  17  dicembre
2010, n. 1010 e successive  modificazioni,  come  meglio  specificato
nella precedente «presa d'atto». 
 
3. Altre disposizioni 
  3.1. La  verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico  dovra'
essere conclusa in fase di progettazione esecutiva. 
  3.2. La durata dei lavori e' pari a  quattrocentottanta  giorni  di
lavorazioni a partire  dall'impianto  del  cantiere,  come  riportato
negli elaborati progettuali dell'appaltatore e dell'offerta. 
  3.3. Per la realizzazione  del  progetto  in  esame  dovra'  essere
stipulato  apposito  protocollo  di  legalita'  tra   la   Prefettura
territorialmente competente e l'impresa appaltatrice, ai sensi  della
normativa vigente. 
  3.4. Il  soggetto  aggiudicatore,  per  tutte  le  fasi  successive
all'approvazione del progetto definitivo, dovra' richiedere ed aprire
uno   specifico   CUP   per   il   progetto   approvato    denominato
«Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto
secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS
03». 
 
4. Disposizioni finali 
  4.1. Il MIT provvedera',  altresi',  a  svolgere  le  attivita'  di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui
alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 
  4.2. Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima  dell'inizio  dei
lavori  previsti  nel  progetto,  a  fornire  assicurazioni  al   MIT
sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni
di cui al precedente punto 1.5. 
  4.3. Il soggetto  aggiudicatore  inviera'  al  MiBACT  il  progetto
esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza  delle  prescrizioni
poste dallo stesso Ministero. 
  4.4. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il  monitoraggio
ai sensi del decreto legislativo  n.  229  del  2011,  richiamato  in
premessa, ed in particolare l'aggiornamento della  Banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche. 
  4.5. Ai sensi della delibera 29  settembre  2004,  n.  24,  il  CUP
assegnato  all'opera  dovra'   essere   evidenziato   in   tutta   la
documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
  4.6.  Il  MIT  provvedera'  ad  assicurare,  per  conto  di  questo
Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il  progetto  di
cui al precedente punto 1.1. 
 
    Roma, 28 luglio 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 974