IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Lampedusa e
Linosa in data 1° luglio 2020,  n.  80,  concernente  il  divieto  di
afflusso sull'isola di Linosa dei veicoli  a  motore  appartenenti  a
persone non facenti parte  della  popolazione  stabilmente  residente
nelle isole del comune stesso; 
  Vista la nota  n.  5284  del  15  luglio  2020,  con  la  quale  si
richiedeva alla  Regione  Sicilia  e  alla  Prefettura  di  Agrigento
l'emissione del parere di competenza; 
  Ritenuto   opportuno   adottare,   con   urgenza,   il    richiesto
provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le  ragioni
espresse nei succitati atti, anche nelle more  dell'acquisizione  del
parere della Regione Sicilia e della Prefettura di Agrigento; 
  Preso atto della situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  che  ha
determinato l'adozione  di  misure  urgenti,  atte  a  contenerne  la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi,  recanti
misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio  2020  e  successivi,  recanti  disposizioni  attuative  dei
decreti-legge citati; 
  Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle  persone  fisiche,  disposti   a   seguito   della   situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere  modificati  in  relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  fino  al  31
ottobre 2020 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di
Linosa, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti  parte
della popolazione stabilmente residente nel  Comune  di  Lampedusa  e
Linosa.