IL DIRETTORE GENERALE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Vista  la   domanda   presentata   dalla   «Associazione   per   la
valorizzazione della rucola e degli altri prodotti di IV gamma  della
Valle del Sele», con sede in Salerno - c.so Vittorio Emanuele n. 143,
intesa ad ottenere la registrazione della IGP Rucola della Piana  del
Sele, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 65693 del 20  settembre  2018,  con  la
quale il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  21  novembre  2012,  ha  trasmesso   all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza prot. PQAI4 n. 9109958 del 10 settembre  2020,  con
la quale la «Associazione per la valorizzazione della rucola e  degli
altri prodotti di IV gamma  della  Valle  del  Sele»  ha  chiesto  la
protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi  dell'art.  9,
comma 1, del predetto regolamento (UE)  n.  1151/2012,  espressamente
esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  da  qualunque   responsabilita',
presente e futura,  conseguente  all'eventuale  mancato  accoglimento
della citata istanza di riconoscimento della  Indicazione  geografica
protetta  Rucola  della  Piana  del  Sele,  ricadendo,   la   stessa,
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato
regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione Rucola  della
Piana del Sele, in attesa che l'organismo  comunitario  decida  sulla
domanda di riconoscimento della Indicazione geografica protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dalla  «Associazione  per
la valorizzazione della rucola e degli altri  prodotti  di  IV  gamma
della Valle del Sele», assicuri la protezione a titolo transitorio  e
a livello nazionale della denominazione Rucola della Piana del  Sele,
secondo  il  disciplinare  di  produzione   consultabile   nel   sito
istituzionale      di      questo      Ministero,       all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it ; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Rucola della Piana del Sele.