Estratto determina n. 971/2020 del 28 settembre 2020 
 
    Medicinale: KETOROLAC S.A.L.F. 
    Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico; 
    confezione: 
      «30 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml 
    A.I.C. n. 045239011 (in base 10). 
    forma farmaceutica: soluzione iniettabile; 
    validita' prodotto integro: due anni; 
    precauzioni particolari per la conservazione: 
    dopo   l'apertura:   il   prodotto   deve    essere    utilizzato
immediatamente. 
    Composizione: 
      Principio attivo: 
        ogni fiala contiene 30 mg di ketorolac trometamina; 
      Eccipienti: 
        etanolo (96%); 
        sodio cloruro; 
        acido cloridrico (regolatore del ph); 
        idrossido di sodio (regolatore di ph); 
        acqua per preparazioni iniettabili. 
    Officine di produzione: 
      Produzione del principio attivo: 
        Dr.  Reddys  Laboratories  Limited,  Plot  No.  110&111,  Sri
Venkateswara Co-operative Industrial Estate Jinnaram Mandal  -  Medak
District - 502 325 Bollaram Village, Telangana - India. 
    Produzione  del  prodotto  finito,  confezionamento  primario   e
secondario, controllo di qualita', rilascio dei lotti. 
    S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, via G.  Mazzini,  9  -
24069 Cenate Sotto (Bergamo) - Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Ketorolac S.A.L.F.» somministrato  per  via  intramuscolare  o
endovenosa e' indicato nel trattamento a breve termine  (massimo  due
giorni) del dolore acuto post-operatorio di grado moderato-severo. 
    Nei  casi  di  chirurgia  maggiore  o  di  dolore  molto  intenso
«Ketorolac S.A.L.F.» endovenoso puo' essere usato  quale  complemento
ad un analgesico oppiaceo. 
    Ketorolac S.A.L.F. 30  mg/ml  soluzione  iniettabile  e'  inoltre
indicato nel trattamento del dolore dovuto a coliche renali. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «30 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml 
    A.I.C. n. 045239011 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1,60; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,00. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  le
confezioni   del   medicinale   «Ketorolac    S.A.L.F.»    (ketorolac
trometamina) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma  5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Ketorolac  S.A.L.F.»  (ketorolac  trometamina)   e'   la   seguente:
medicinale soggetto a prescrizione  medica  da  rinnovare  volta  per
volta (RNR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscano   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.