IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                 per l'attuazione e il coordinamento 
              delle misure di contenimento e contrasto 
               dell'emergenza epidemiologica COVID-19 
 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri: 
    a) del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
COVID-19; 
    b) del 29 luglio 2020, con la quale  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020; 
    c) del 7 ottobre 2020, con la quale  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie  derivanti  da  agenti  virali   trasmissibili   e'   stato
ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un
commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e  poteri,  anche
in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a
cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 2  recante  disposizioni  per  il
«Riordino  della  rete  ospedaliera  in  relazione  all'emergenza  da
COVID-19»,  al  fine  di  rafforzare  strutturalmente   il   Servizio
sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani  di
riorganizzazione,  predisposti  dalle  regioni   e   dalle   province
autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche,
come quella da COVID-19 in corso; 
  Visti, in particolare, i commi 11 e 12 del predetto art. 2, i quali
dispongono, rispettivamente: 
    a) che all'attuazione dei piani di  riorganizzazione  della  rete
ospedaliera provvede il Commissario straordinario per l'attuazione  e
il coordinamento delle misure occorrenti per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,  nell'ambito  dei
poteri conferitigli dall'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
avvalendosi delle  risorse  finanziarie  a  tal  fine  trasferitegli,
garantendo la massima tempestivita' e l'omogeneita' territoriale,  in
raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma; 
    b) che, per l'attuazione dei piani di cui sopra,  il  Commissario
puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e  per
gli effetti di cui all'art. 122 del predetto decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, a ciascun presidente di regione o di provincia  autonoma
che agisce conseguentemente in qualita' di commissario delegato,  nel
rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite  dal
commissario straordinario; 
  Visti i decreti del Ministero della salute con i quali  sono  stati
approvati i Piani regionali di riordino della rete ospedaliera; 
  Visto il contratto di progetto stipulato il 30 luglio 2020  tra  la
Banca europea per gli investimenti, il Ministero della  salute  e  il
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e, particolarmente gli articoli 3,  4  e  6,
concernenti le condizioni  e  gli  oneri  a  carico  del  Commissario
straordinario, del Ministro della salute e dei «Beneficiari  finali»,
per tali intendendosi le regioni e le province autonome; 
  Preso atto della varieta' degli  interventi  da  porre  in  essere,
della molteplicita' dei rispettivi destinatari e dei diversi  modelli
di imputazione degli interventi; 
  Ritenuto, per i motivi sopra detti, di dover provvedere  attraverso
procedure pubbliche per l'aggiudicazione: 
    c) della  fornitura  di  attrezzature  medicali  per  le  terapie
intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi; 
    d)  dell'affidamento  di  lavori,  servizi   di   ingegneria   ed
architettura e altri servizi tecnici, finalizzati all'attuazione  dei
piani di riorganizzazione della rete ospedaliera; 
    e)  della  fornitura  di   mezzi   di   trasporto   dedicati   ai
trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19,  per  le  dimissioni
protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non  affetti
da COVID-19, 
rimettendo ai «soggetti attuatori» le funzioni di stazioni appaltanti
per le attivita' di competenza  che  saranno  espressamente  indicate
all'esito delle aggiudicazioni in corso; 
  Viste  le  richieste  di  delega   delle   funzioni   commissariali
relativamente   all'attuazione   delle   opere   di   adeguamento   o
ristrutturazione degli ospedali, fatte pervenire dai Presidenti delle
Regioni Abruzzo,  Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,
Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana,  Valle  d'Aosta,  Veneto  e  delle
Province autonome di Bolzano e di Trento; 
  Viste le proprie ordinanze, dalla n. 20 alla n. 28, con le quali  i
Presidenti delle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,  Liguria,
Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Bolzano e
di Trento sono stati nominati «Commissari delegati», conferendo  loro
le funzioni commissariali, relativamente all'attuazione  delle  opere
di adeguamento o ristrutturazione degli ospedali, nel rispetto  delle
direttive impartite e delle  tempistiche  stabilite  dal  Commissario
straordinario, ferme restando le competenze dello stesso  Commissario
straordinario  per  quanto  concerne  la  fornitura  di  attrezzature
medicali ed i mezzi di trasporto previsti nei piani; 
  Ritenuto  di  rimettere  ai  commissari  delegati  la  nomina   dei
«soggetti attuatori» per le esigenze di riorganizzazione  delle  reti
ospedaliere delle rispettive regioni o province autonome; 
  Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina  dei  «soggetti
attuatori» per le  restanti  Regioni  Basilicata,  Calabria,  Marche,
Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria; 
  Visto l'art. 2, comma 14, primo periodo, del  decreto-legge  n.  34
del 19 maggio 2020 sopra richiamato, secondo cui la proprieta'  delle
opere realizzate  dal  Commissario  e'  delle  aziende  del  Servizio
sanitario nazionale presso le quali sono realizzate; 
  Non sussistendo, per quanto noto, motivi di incompatibilita'; 
 
                               Nomina 
 
le aziende del Servizio sanitario nazionale di cui  all'unito  elenco
soggetti attuatori per l'attuazione  dei  piani  di  riorganizzazione
delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva  competenza,  il
soggetto attuatore sara' tenuto  a  conformarsi  alle  direttive  che
saranno a  tal  fine  impartite  dal  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
fermo restando sin d'ora che: 
  1. Per la realizzazione dei lavori finalizzati  all'attuazione  del
potenziamento della rete ospedaliera, nelle strutture  di  rispettiva
competenza, per la quale il soggetto attuatore avra' cura di: 
    a) trasmettere alla struttura commissariale, entro  sette  giorni
dalla data della presente  ordinanza,  per  il  tramite  del  proprio
referente regionale, una «pianificazione operativa» degli  interventi
contemplati nel piano di riorganizzazione della propria  regione  per
le strutture di rispettiva competenza, con indicazione dell'andamento
temporale del singolo  intervento  («cronoprogramma»),  esponendo  le
attivita' da porre  in  essere  al  fine  della  realizzazione  dello
stesso, incluse  le  attivita'  finalizzate  al  conseguimento  delle
necessarie  autorizzazioni   e   di   svolgimento   degli   incarichi
professionali eventualmente necessari; 
    b)  ottenere,   relativamente   ai   lavori   da   eseguire,   le
autorizzazioni  amministrative  occorrenti,  in   coerenza   con   le
condizioni previste dal contratto di progetto con B.E.I., con le sole
semplificazioni  ammesse  dalla  legge  (art.  2,   comma   13,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); 
    c) provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare: 
      I. mediante la contrattualizzazione, quale stazione  appaltante
di secondo livello nell'ambito degli «accordi  quadro»  definiti  dal
commissario straordinario, dell'esecuzione dei  lavori  previsti  dal
Piano  regionale,  nel  termine  di  non  oltre  dieci  giorni  dalla
comunicazione delle disponibilita' offerte  dagli  «accordi  quadro»,
nonche', quando occorrenti,  entro  lo  stesso  termine,  i  connessi
servizi tecnico-professionali, quali progettazione,  verifiche  della
progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento  della   sicurezza,
collaudi; 
      II. ovvero, tramite strutture tecnico-manutentive gia' operanti
a  favore  delle  strutture  di  propria  competenza  sulla  base  di
contratti gia' stipulati e in vigore; 
    d) provvedere all'amministrazione e gestione dei manufatti. 
  2. Per la fornitura delle  attrezzature  medicali,  che  non  siano
state gia' acquisite o assegnate, e dei mezzi di  trasporto  previsti
nel piano di riorganizzazione, il soggetto attuatore  avra'  cura  di
acquisire,  quale  stazione  appaltante,  nell'ambito  dei  contratti
pubblici definiti dal commissario straordinario, la  fornitura  delle
attrezzature medicali e  dei  mezzi  di  trasporto  previsti  per  le
strutture di rispettiva  competenza,  tenuto  conto  di  quelle  gia'
finora acquisite o assegnate in comodato gratuito, avendo cura di: 
    a) operare con le  priorita'  compatibili  con  il  completamento
delle opere di cui al punto 1); 
    b) operare nell'ambito delle risorse  disponibili,  calcolate  in
ragione di quelle  stabilite  dal  piano  di  ristrutturazione  della
rispettiva regione, come approvato dal Ministero della salute,  delle
forniture gia' acquisite o comunque  disponibili  e  delle  eventuali
compensazioni concordate con il Commissario straordinario; 
    c) assolvere i connessi obblighi di amministrazione  e  gestione,
come saranno espressamente indicati dal Commissario straordinario. 
  3.  Provvedere  alla  puntuale  reportistica  delle  attivita',  in
coerenza con le esigenze di monitoraggio  e  controllo  demandate  ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle  finanze,  nonche'  al
Commissario straordinario, e con gli impegni derivanti dal  contratto
di progetto con BEI. Le modalita' di attuazione della reportistica  e
la disciplina  dei  trasferimenti  finanziari  saranno  definite  con
separato provvedimento, da adottarsi previe intese  con  i  Ministeri
interessati. 
  La presente ordinanza e' immediatamente comunicata alla  Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento  incide,
per il tramite dei referenti regionali. 
 
    Roma, 9 ottobre 2020 
 
                                 Il Commissario straordinario: Arcuri