IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie  generale
- n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  Codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA/C n. 468/2010 del 14 dicembre 2010, recante
«Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  del  medicinale
«Javlor» (vinflunina)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2010; 
  Visto il comunicato AIFA di rettifica  della  determina  AIFA/C  n.
468/2010, recante l'autorizzazione all'immissione  in  commercio  del
medicinale  per  uso  umano  «Javlor»,  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 34  dell'11
febbraio 2011; 
  Vista la domanda presentata in data 27 gennaio 2020 con la quale la
societa' Pierre Fabre Medicament ha  chiesto  la  rinegoziazione  del
medicinale «Javlor» (vinflunina) - procedura EU/1/09/550/001-0012; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 28-30 luglio 2020; 
  Vista la deliberazione n. 36 del 24 settembre 2020 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale JAVLOR (vinflunina) e'  rinegoziato  alle  condizioni
qui sottoindicate. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «Javlor»  e'  indicato  in  monoterapia  per  il  trattamento  di
pazienti adulti affetti da  carcinoma  a  cellule  transizionali  del
tratto uroteliale  avanzato  o  metastatico  dopo  fallimento  di  un
precedente regime contenente platino. 
  L'efficacia e la sicurezza di vinflunina non  sono  state  studiate
nei pazienti con performance status (PS) ≥ 2. 
  Confezioni: 
    25  mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso, flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio  in  gomma  di
butile - 2 ml 1 flaconcino - A.I.C.  n.  039540012/E  (in  base  10);
classe di rimborsabilita': H; prezzo ex-factory (iva  esclusa):  euro
245,00; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 404,35; 
    25  mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso, flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio  in  gomma  di
butile - 4 ml 1 flaconcino - A.I.C.  n.  039540036/E  (in  base  10);
classe di rimborsabilita': H; prezzo ex-factory (iva  esclusa):  euro
490,00; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 808,70; 
    25  mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso, flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio  in  gomma  di
butile - 10 ml 1 flaconcino - A.I.C. n.  039540051/E  (in  base  10);
classe di rimborsabilita': H; prezzo ex-factory (iva  esclusa):  euro
1.225,00; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 2.021,74; 
    25  mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso, flaconcino (vetro) chiuso con  tappo  nero  in  gomma  di
clorobutile - 2 ml 1 flaconcino - A.I.C. n. 039540075/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': H; prezzo ex-factory (iva  esclusa):  euro
245,00; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 404,35; 
    25  mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso, flaconcino (vetro) chiuso con  tappo  nero  in  gomma  di
clorobutile - 4 ml 1 flaconcino - A.I.C. n. 039540099/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': H; prezzo ex-factory (iva  esclusa):  euro
490,00; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 808,70; 
    25  mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso, flaconcino (vetro) chiuso con  tappo  nero  in  gomma  di
clorobutile - 10 ml 1 flaconcino - A.I.C.  n.  039540113/E  (in  base
10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex-factory  (iva  esclusa):
euro 1.225,00; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 2.021,74. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Chiusura registro  di  monitoraggio  e  di  tutti  gli  accordi  di
condivisione del rischio (MEA) per i nuovi pazienti. 
  La gestione dei  pazienti  in  trattamento  con  il  medicinale  in
oggetto  sottoposto  a  registro  di   monitoraggio   garantisce   la
prosecuzione del trattamento nelle modalita'  definite  nella  scheda
del registro, fino alla chiusura  del  trattamento.  Infatti,  questa
procedura garantisce: da una parte il paziente che vede assicurato il
diritto alla cura cosi'  come  definita  all'avvio  del  trattamento,
dall'altra  garantisce  il   Servizio   sanitario   nazionale   nella
programmazione    delle    cure    nell'ambito    dell'appropriatezza
prescrittiva e del monitoraggio e controllo  della  spesa.  Pertanto,
laddove  erano  previsti  accordi  di  rimborsabilita'   condizionata
l'accordo  negoziale  originario   dovra'   essere   applicato   fino
all'esaurimento dei trattamenti avviati precedentemente alla chiusura
del MEA e/o registro. A questo riguardo e' importante  ricordare  che
il prezzo di  rimborso  (comunque  editabile  in  piattaforma)  sara'
aggiornato alle condizioni stabilite dal  nuovo  accordo,  a  partire
dalla data di efficacia stabilito dal provvedimento pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale. Ai pazienti gia' in trattamento si continuano  ad
applicare  gli  accordi  di  condivisione  del  rischio   (MEA)   con
adeguamento del prezzo. 
  Il presente  accordo  deve  intendersi  novativo  delle  condizioni
recepite con determina AIFA n. 468 del  14  dicembre  2010,  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del  29
dicembre 2010, che, pertanto, si estingue. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.