IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie
al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da
parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi
precompilata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria generale dello Stato 31 luglio 2015 e successive
modificazioni, attuativo del citato art. 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175 (Sistema TS);
Visto l'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, il quale prevede che tutti i cittadini,
indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei
redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie
spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei
commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal
Sistema tessera sanitaria;
Visti i commi 679 e 680 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (Legge di Bilancio 2020), i quali prevedono:
al comma 679, che la detrazione fiscale spetta a condizione che
l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero
mediante altri sistemi di pagamento di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
al comma 680, che la disposizione di cui al comma 1 non si
applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute
per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonche' alle
detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e
da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale
(SSN);
Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto legge n. decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente la semplificazione in
materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per
gli anni di imposta 2019 e 2020, tramite il Sistema TS;
Visto l'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, come modificato dall'art. 15, comma 2 del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 140 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, concernente la disciplina della memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri,
per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS dei dati ai
fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata,
secondo le seguenti modalita':
dal 1° luglio 2019, per i soli soggetti con volume di affari
superiore a 400.000 euro, la possibilita' di adempiere all'obbligo di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema
TS;
dal 1° gennaio 2021, l'obbligatorieta' per tutti i soggetti di
adempiere all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 tramite la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i
corrispettivi giornalieri al Sistema TS;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2016, n. 303, attuativo del comma 5
dell'art. 2 del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ed,
in particolare, l'art. 6 il quale prevede che il documento
commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella
definizione di «documento fiscale» di cui alla lettera m), dell'art.
1, comma 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato 31 luglio 2015;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n.
329676 del 16 ottobre 2020, concernente le modalita' tecniche di
utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai
fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata,
a decorrere dall'anno d'imposta 2020, il quale prevede che a
decorrere dall'anno d'imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e
veterinarie forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema TS ai sensi
dell'art. 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, nonche' in base a quanto previsto dai decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del comma 4
del richiamato art. 3, sono esclusivamente quelli relativi alle spese
sanitarie e veterinarie sostenute con le modalita' di cui all'art. 1,
comma 679, della Legge di bilancio 2020, ossia con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad
eccezione delle spese sanitarie di cui all'art. 1, comma 680, della
Legge di bilancio 2020, ossia le spese sostenute per l'acquisto di
medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni
sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private
accreditate al Servizio sanitario nazionale;
Considerato, pertanto, di dover provvedere all'adeguamento delle
modalita' di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e
veterinarie di cui ai decreti attuativi dei citati commi 3 e 4
dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine
di:
estendere i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS,
includendo la modalita' di pagamento (per le finalita' di cui al
citato art. 1, commi 679 e 680 della Legge di bilancio 2020),
nonche', per le finalita' di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136 e per la trasmissione telematica dei
corrispettivi, il tipo di documento fiscale (fattura o
corrispettivo), l'aliquota ovvero la natura IVA della singola
operazione;
modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS;
prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione,
fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione
all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei
dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati)»;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei
dati personali reso con il provvedimento n. 132 del 9 luglio 2020 ai
sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 luglio
2015, dopo le parole «scontrini fiscali» aggiungere le seguenti
parole «, nonche' i documenti commerciali validi ai fini fiscali».
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
b) «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3, comma 3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
c) «i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS», i
soggetti che inviano i dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata ai sensi dell'art. 3,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dei
relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) «opposizione», l'opposizione del cittadino alla messa a
disposizione all'Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie
per le finalita' della dichiarazione dei redditi precompilata;
e) «documento commerciale», il documento di cui al decreto 7
dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, il quale documenta le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi;
f) «fattura», il documento di cui all'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) «dati fiscali», i dati fiscalmente rilevanti di cui all'art.
21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, nonche' i dati relativi alle operazioni di cui all'art. 22 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
h) «corrispettivi giornalieri», i dati dei corrispettivi di cui
all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.