IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629, ed  in  particolare
l'allegato A secondo cui il porto di Napoli, compreso tra il molo San
Vincenzo, e' classificato tra i porti marittimi  di  prima  categoria
destinati alla difesa militare; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che attribuisce
al  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di determinare, con proprio  decreto,
le caratteristiche e l'individuazione dei porti  o  delle  specifiche
aree portuali di cui alla categoria I e la disciplina delle attivita'
dei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  di  seguito  denominato  «codice»,  e
segnatamente: 
    l'art. 231, comma 1,  che  statuisce  l'appartenenza  al  demanio
militare del Ministero della difesa delle opere destinate alla difesa
nazionale; 
    l'art. 233, comma 1, lettere d), f) e m), che individua  le  basi
navali, gli stabilimenti, le strutture di comando e  controllo  dello
spazio marittimo tra le opere destinate alla difesa nazionale; 
    l'art. 238, comma 2, che attribuisce al Ministero  della  difesa,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
determinazione delle caratteristiche e l'individuazione dei  porti  o
delle  specifiche  aree  portuali  di  cui  alla  categoria  I  e  la
disciplina delle attivita' dei porti di prima  categoria  e  relative
baie, rade e golfi; 
    l'art. 307, comma 7, che consente al Ministero  della  difesa  di
individuare beni immobili di proprieta' dello Stato, mantenuti in uso
al medesimo dicastero per finalita'  istituzionali,  suscettibili  di
permuta di beni e di  servizi  con  gli  enti  territoriali,  con  le
societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti privati; 
    l'art. 2193 che, in via transitoria, fino alla pubblicazione  del
decreto previsto dal succitato art. 238, comma 2, individua i porti o
le specifiche aree portuali  destinati  unicamente  o  principalmente
alla difesa militare in quelli in consegna al Ministero della  difesa
alla data di entrata in vigore del  «codice»,  e  il  cui  elenco  e'
riportato dall'art. 1120 del decreto del Presidente della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90 e successive modificazioni ed integrazioni, recante  «Testo  unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»,
ed in particolare l'art. 1120,  comma  1,  lettera  g),  che  intende
destinare alla difesa militare le aree portuali gia' in  consegna  al
Ministero della difesa, incluse nell'ambito del porto di Napoli, come
individuato nel richiamato allegato a) del regio  decreto  30  luglio
1888, n. 5629; 
  Ritenuto necessario ai sensi delle citate normative procedere,  per
il porto di Napoli, all'individuazione delle aree e  all'approvazione
delle attivita' disciplinate all'interno del porto e  della  relativa
baia destinate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; 
  Considerato che rientrano tra i beni del demanio militare del porto
di Napoli le banchine, i moli, gli spazi logistici  strumentali  alle
operazioni di rifornimento delle unita' navali ovvero  di  interventi
di diversa natura necessari per le esigenze di bordo  e  gli  edifici
destinati al perseguimento di finalita' logistiche ed operative sulla
base di direttive generali o speciali impartite dallo Stato  maggiore
della marina ovvero, in ragione delle proprie dirette competenze, dal
Comando logistico della Marina militare; 
  Considerato che lo Stato maggiore della Marina militare, allo scopo
di promuovere la cultura  del  mare  e  per  sostenere  le  attivita'
promozionali attraverso l'allestimento e il  mantenimento  di  musei,
sale storiche e ogni altra  iniziativa  destinata  a  valorizzare  il
profilo storico e culturale  della  Forza  armata  e  delle  connesse
tradizioni marinare, puo' consentire l'utilizzo  di  specifiche  aree
del porto militare di Napoli, in regime di uso  congiunto,  ai  sensi
dell'art. 307, comma 7 del «codice»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto individua le aree e disciplina le  attivita'
correlate ai fini istituzionali della Marina militare all'interno del
porto  militare  di  Napoli  e  della  correlata  baia,  cosi'   come
delimitate nel regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629. 
  2. Le aree del molo San Vincenzo nella disponibilita' della  Marina
inclusi i prospicienti specchi acquei indicati nel verbale n. 03/2016
in data 23 marzo 2016, costituiscono il porto militare  di  Napoli  e
sono  individuate  nella  documentazione  planimetrica  allegata  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. Le aree di cui al comma 2, sono destinate: 
    a) all'ormeggio ed al  supporto  logistico  delle  unita'  navali
della Marina militare. Gli ormeggi di unita' navali del  Corpo  delle
capitanerie di porto sono regolamentati da specifici accordi  tra  il
Comando logistico  della  Marina  militare  e  l'Autorita'  marittima
locale. Gli ormeggi delle unita' navali di altri Corpi  armati  dello
Stato sono regolamentati da specifici accordi tra la Marina  militare
ed i rispettivi Comandi generali o enti equipollenti; 
    b) all'ormeggio e  al  supporto  logistico  delle  Unita'  navali
militari straniere che partecipano ad  operazioni  congiunte  con  le
unita' della Squadra navale italiana; 
    c) all'ormeggio e al supporto logistico delle altre unita' navali
appartenenti ai vari enti dello Stato, ricorrendone le  condizioni  e
sulla base di un formale consenso del Comando logistico della  Marina
militare; 
    d) all'ormeggio e  al  supporto  logistico  delle  unita'  navali
militari straniere, nell'ambito di scambi tra Marine militari; 
    e) alla promozione del patrimonio storico,  museale  e  culturale
della Forza armata e delle correlate tradizioni militari e marittime; 
    f) alla promozione della cultura del mare e delle sue tradizioni; 
    g) alle altre esigenze logistiche e di assistenza anche sanitaria
della Forza armata e del relativo personale. 
  4. Le aree di cui al comma 2 costituiscono  il  comprensorio  della
Marina militare nel porto di Napoli e a  tali  aree  appartengono  le
parti a terra e gli specchi acquei funzionali alle esigenze di cui al
comma 3 e funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali della
Forza armata.