IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre  1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  139
del  14  giugno  1985  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione  di  origine  controllata  dei  vini   «Moscadello   di
Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  200  del  26  agosto
1993 con il quale e' stato modificato il disciplinare  di  produzione
della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»; 
  Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio  1996
con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione  della
DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»; 
  Visto il decreto ministeriale  26  maggio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  146  del  25  giugno
2010 con il quale e' stato modificato il disciplinare  di  produzione
della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato  il  disciplinare  della  DOP
«Moscadello di Montalcino»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP,  con
il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di  produzione
della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione Toscana, su  istanza  del  Consorzio  del  vino  Brunello  di
Montalcino con sede in Montalcino, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Moscadello   di
Montalcino» nel rispetto della procedura di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del regolamento UE  n.  33/2019,  e'  stata  esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e  10,  relativa
alle modifiche  «non  minori»  di  cui  alla  preesistente  normativa
dell'Unione europea, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  29  luglio   2020,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Moscadello di Montalcino»; 
    conformemente  alle  indicazioni  diramate   con   la   circolare
ministeriale  n.  6694  del  30  gennaio  2019  e   successiva   nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare  in  questione  e'  stata  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 2 settembre  2020,  al
fine  di  dar  modo  agli  interessati  di  presentare  le  eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art.  17,  par.
2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE  n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di  produzione  della  produzione  della  DOP  dei  vini
«Moscadello di Montalcino» ed il relativo documento unico consolidato
con le stesse modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse  modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 9188809 del  29  settembre  2020
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma  4,  con
la quale i  titolari  degli  uffici  dirigenziali  non  generali,  in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati  alla
firma  degli  atti  e  dei  provvedimenti  relativi  ai  procedimenti
amministrativi di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello  di
Montalcino», cosi' come consolidato con il  decreto  ministeriale  30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  7
marzo 2014  richiamati  in  premessa,  sono  approvate  le  modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 218 del 2 settembre 2020. 
  2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello  di
Montalcino», consolidato con le modifiche ordinarie di cui  al  comma
1,   ed   il   relativo   documento   unico   consolidato,   figurano
rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.