IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; Visto, in particolare, l'art. 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, che consente agli Stati membri di autorizzare, a determinate condizioni, le organizzazioni di produttori ad apportare modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi; Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867, che stabilisce che le organizzazioni di produttori possono presentare la domanda di modifica prevista all'art. 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, entro il 15 settembre di ogni anno; Considerato che a causa delle difficolta' all'operativita' delle organizzazioni di produttori conseguenti la pandemia COVID-19, appare opportuno differire dal 15 settembre 2020 al 30 settembre 2020 il termine per la presentazione delle modifiche alle annualita' 2020 dei programmi operativi in corso di attuazione; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 10 settembre 2020; Decreta: Art. 1 1. La data del 15 settembre 2020 di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867, per la presentazione delle domande di modifica dell'annualita' 2020 dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori, e' prorogata al 30 settembre 2020. Il termine del 1° ottobre per l'inserimento della relativa domanda di modifica nel sistema informativo, e' prorogato al 20 ottobre.