IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione,  del
13 marzo 2017, che integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visto, in particolare, l'art.  34,  paragrafo  2,  del  regolamento
delegato  (UE)  2017/891,  che  consente   agli   Stati   membri   di
autorizzare,  a  determinate   condizioni,   le   organizzazioni   di
produttori ad apportare modifiche ai programmi  operativi  nel  corso
dell'anno; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2019, n. 8867, recante disposizioni nazionali  in
materia  di  riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di
produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di  esercizio
e programmi; 
  Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1 del decreto del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 13  agosto  2019,  n.
8867, che stabilisce che  le  organizzazioni  di  produttori  possono
presentare la domanda di modifica prevista all'art. 34, paragrafo  2,
del regolamento delegato (UE) 2017/891, entro il 15 settembre di ogni
anno; 
  Considerato che a causa delle  difficolta'  all'operativita'  delle
organizzazioni di produttori conseguenti la pandemia COVID-19, appare
opportuno differire dal 15 settembre 2020 al  30  settembre  2020  il
termine per la presentazione delle modifiche alle annualita' 2020 dei
programmi operativi in corso di attuazione; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 10 settembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La data del 15 settembre 2020 di cui al comma 1 dell'art. 17 del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
13 agosto 2019, n.  8867,  per  la  presentazione  delle  domande  di
modifica  dell'annualita'  2020   dei   programmi   operativi   delle
organizzazioni di produttori, e' prorogata al 30 settembre  2020.  Il
termine del 1° ottobre per l'inserimento della  relativa  domanda  di
modifica nel sistema informativo, e' prorogato al 20 ottobre.