IL DIRIGENTE GENERALE 
           della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro 
 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo  ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato»; 
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri; 
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la  costituzione
della  sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello
Stato; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n.  6,  convertito
in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative  o
celebrative; 
  Visto il decreto legislativo  21  aprile  1999,  n.  116,  recante:
«Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli  11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  regolamento  recante  norme  per  la   fabbricazione   e
l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato  con
decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000; 
  Vista la deliberazione del C.I.P.E.  del  2  agosto  2002,  n.  59,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre  2002,  con
la quale l'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato,  a  decorrere
dalla predetta data del 17 ottobre  2002,  e'  stato  trasformato  in
societa' per azioni; 
  Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 29 ottobre 2019,
n. 96226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del  7  novembre
2019, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da
euro 5 della Serie «Eccellenze italiane - Olivetti  Lettera  22»,  in
versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2020; 
  Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3  del  citato  decreto  29
ottobre 2019, n. 96226, concernenti le  caratteristiche  tecniche  ed
artistiche della suddetta moneta, e l'art. 4 del medesimo decreto che
stabilisce il suo corso legale; 
  Vista la nota  del  18  dicembre  2019,  n.  80030,  con  la  quale
l'amministratore delegato dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
Stato  S.p.a.   ha   comunicato   che   il   proprio   consiglio   di
amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2019, su proposta  della
Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8  della  suddetta  legge  n.
154/1978,  ha  approvato  i  compensi  da  riconoscere   all'Istituto
medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in
euro, millesimo 2020; 
  Vista la nota n. 111963 del 20 dicembre 2019 del  Dipartimento  del
Tesoro - Direzione VI - Ufficio  VII,  concernente  le  modalita'  di
vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2020; 
  Visto il decreto del direttore generale del  Tesoro  del  16  marzo
2020, n. 20020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  80  del  26
marzo 2020, concernente il contingente e  le  modalita'  di  cessione
delle suddette monete e dei relativi  trittici,  composti  da  monete
nelle tre versioni di colore, in versione fior di conio; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  stabilire  i  ricavi   netti   che
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  S.p.a.  deve  versare  a
questo Ministero, a fronte della cessione delle monete e dei trittici
in questione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa  sul  conto
corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia  -
Tesoreria centrale dello  Stato  -  via  dei  Mille  n.  52  -  Roma,
denominato «Cassa speciale per le monete  ed  i  biglietti  a  debito
dello Stato - sezione monete - conto numismatico»,  per  ogni  moneta
d'argento da euro 5  della  Serie  «Eccellenze  italiane  -  Olivetti
Lettera 22», in versione fior di conio con elementi colorati,  e  per
ogni trittico, composto da tre monete d'argento da euro 5 della Serie
«Eccellenze italiane - Olivetti Lettera 22», nelle  tre  versioni  di
colore, millesimo 2020, i sotto indicati importi: 
    per le monete d'argento in versione  fior  di  conio,  euro  0,72
cadauna, per l'intero contingente (11.000 unita'), come previsto  dal
gia' citato decreto del direttore generale del Tesoro  del  16  marzo
2020, n. 20020, per un importo totale pari ad euro 7.920,00; 
    per ogni trittico, euro 2,02  cadauno  per  l'intero  contingente
(2.500 trittici), come previsto dal gia' citato decreto del direttore
generale del Tesoro del 16 marzo  2020,  n.  20020,  per  un  importo
totale pari ad euro 5.050,00; 
    il valore nominale pari ad euro 5,00 per ogni moneta venduta; 
    per ogni moneta d'argento venduta, il valore del metallo prezioso
in essa contenuto pari ad euro 9,23; 
    per ogni trittico venduto, composto da tre monete  d'argento,  il
valore del metallo prezioso in esse contenuto,  pari  ad  euro  27,68
cadauno. 
  I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta  giorni
dal termine ultimo  previsto  per  la  vendita  delle  monete  e  dei
trittici stabilito  all'art.  3  del  citato  decreto  del  direttore
generale del Tesoro del 16 marzo 2020, n. 20020.