IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati
a  indennizzare  i  costi  della   prevenzione,   del   controllo   e
dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti
destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi  nocivi
ai vegetali»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n.  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n.  82/2008  e
n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi  non  assicurabili  con  polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2020-2022,   dove
stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che  hanno
subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys)
e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi, in  deroga  all'art.  1,  comma  3,
lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art.  5  del  citato
decreto legislativo n. 102 del 2004»; 
  Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni  subiti  dalle  imprese
agricole   danneggiate   dagli   attacchi   della   cimice   asiatica
(Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale
-  interventi  indennizzatori  di  cui  all'art.   15   del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 40  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021 e 2022»; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
rubricata al n. SA.56453(2020/XA); 
  Visto il proprio decreto 13 marzo 2020  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 3  giugno  2020  n.  140,  di
declaratoria,  tra   l'altro,   del   carattere   di   eccezionalita'
dell'infestazione di cimice asiatica dal 1º gennaio  al  31  dicembre
2019 nelle Province di Bergamo,  Brescia,  Cremona,  Lecco,  Mantova,
Milano, Monza,  Pavia  e  Sondrio  che  hanno  provocato  danni  alle
produzioni; 
  Esaminata la nota della Regione Lombardia, acquisita in  protocollo
il 25 settembre 2020 al n. 9174447, con la quale e' stato  comunicato
il fabbisogno scaturito in esito alle istruttorie  delle  domande  di
aiuto presentate dai beneficiari, da utilizzare per il riparto tra le
regioni delle disponibilita' finanziarie; 
  Vista la deliberazione n. 3601 del 28 settembre 2020 con  la  quale
la Regione  Lombardia  chiede  di  inserire  nell'elenco  dei  comuni
delimitati delle Province di Cremona e Mantova i Comuni di  Olmeneta,
Grumello Cremonese, Isola Dovarese e Rodigo; 
  Esaminata la nota della Regione  Lombardia  pervenuta  in  data  14
ottobre 2020, con la quale la regione chiarisce che il fabbisogno  di
spesa  relativo  alla  richiesta   integrativa   e'   gia'   compreso
nell'importo comunicato con nota del 25 settembre 2020 sopra citata; 
  Dato atto alla Regione Lombardia di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto di accogliere  la  proposta  della  Regione  Lombardia  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per effetto dei  danni  alle  produzioni
agricole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Declaratoria del carattere  di  eccezionalita'  dell'infestazione  di
                 cimice asiatica (Halyomorpha halys) 
 
  La dichiarazione di eccezionalita' dell'attacco di cimice  asiatica
dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, di cui al decreto  13  marzo
2020 richiamato nelle premesse, e'  estesa  ai  Comuni  di  Olmeneta,
Grumello Cremonese e Isola Dovarese per la Provincia di Cremona e  al
Comune  di   Rodigo   per   la   Provincia   di   Mantova   ai   fini
dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5,  comma  2  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 novembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova