IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina  direttoriale  n.  257  del  13  marzo  2020  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Considerati  i  risultati  dello  studio  di  fase  II  a  supporto
dell'efficacia di «Ibrutinib» per  il  trattamento  di  pazienti  con
linfomi non Hodgkin B della zona marginale recidivati/refrattari dopo
almeno una linea di chemio-immunoterapia con anti-CD20; 
  Tenuto conto che la Food and Drug Administration ha autorizzato  il
medicinale «Ibrutinib» per il  trattamento  dei  linfomi  della  zona
marginale con malattia sistemica refrattari ad almeno  una  linea  di
terapia precedente con anti-CD20; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a
totale carico del Servizio sanitario nazionale  per  i  pazienti  con
qualsiasi sottotipo istologico di linfoma non Hodgkin  B  della  zona
marginale con ≥ 1 lesione misurabile (≥1,5 cm nel diametro  maggiore)
al di fuori della milza che abbiano ricevuto almeno una o piu'  linee
di terapia precedenti, incluso almeno un regime contente  l'anti-CD20
(come monoterapia o chemoimmunoterapia); 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle
riunioni del 9, 10, 11 e 12 giugno 2020 - stralcio verbale n. 25; 
  Ritenuto,  pertanto,   di   includere   il   medicinale   Ibrutinib
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648, per il trattamento dei  linfomi  non  Hodgkin  B  della  zona
marginale   recidivati/refrattari   dopo   almeno   una   linea    di
chemio-immunoterapia con anti-CD20; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale IBRUTINIB e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23
dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento  della
Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui
all'art. 2.