IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                       MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 5, comma 1,  lettera
d); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare,
la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e  lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento  e  di
gestione delle risorse idriche; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221,  recante  disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo   di   risorse   naturali   e,   in
particolare, l'art. 51 che detta norme in  materia  di  Autorita'  di
bacino sostituendo integralmente gli articoli 63  e  64  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  relativi  rispettivamente  alle
Autorita' di bacino distrettuali e ai distretti idrografici; 
  Visto l'art. 57, comma 1 del decreto legislativo n. 152  del  2006,
con il quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con  proprio
decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, secondo  quanto  riportato  dalla  lettera  a)
dello stesso comma 1,  i  Piani  di  bacino,  sentita  la  Conferenza
Stato-regioni, come individuati al numero 2) della  medesima  lettera
a); 
  Visto l'art. 63, comma 1 del decreto legislativo n. 152  del  2006,
come sostituito dall'art.  51  della  legge  n.  221  del  2015,  che
istituisce, in ciascun distretto idrografico in cui e'  ripartito  il
territorio nazionale, l'Autorita' di bacino distrettuale; 
  Visto l'art. 64, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 152
del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221  del  2015,
che istituisce il distretto idrografico  dell'Appennino  meridionale,
comprendente i bacini idrografici: Liri-Garigliano,  Volturno,  Sele,
Sinni e Noce, Bradano, Saccione,  Fortore  e  Biferno,  Ofanto,  Lao,
Trigno, bacini della Campania,  bacini  della  Puglia,  bacini  della
Basilicata, bacini della Calabria e bacini del Molise; 
  Visto l'art. 170, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del  2006
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  secondo  cui,   fino
all'adozione degli atti emanati in attuazione  degli  articoli  63  e
seguenti del decreto legislativo medesimo, i  provvedimenti  adottati
in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175,
restano validi e conservano la loro efficacia; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  25  ottobre  2016,  emanato,  in  attuazione
dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n.  152  del  2006,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  27
del 2 febbraio 2017, ed entrato in vigore il 17  febbraio  2017  che,
oltre a disporre la soppressione delle Autorita' di bacino nazionali,
interregionali  e   regionali,   disciplina   l'attribuzione   e   il
trasferimento alle Autorita'  di  bacino  di  nuova  istituzione  del
personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese, le
sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto, in particolare l'art.  12,  comma  6  del  suddetto  decreto
ministeriale 25 ottobre 2016, con il quale si prevede che  fino  alla
nomina dei segretari generali  delle  nuove  Autorita'  di  bacino  i
segretari generali delle soppresse Autorita'  di  bacino  di  rilievo
nazionale  si  avvalgono,  anche  mediante  delega  di  firma,  delle
strutture delle ex Autorita' di bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle  strutture  regionali
comprese nel distretto; 
  Visto, altresi', il comma 7 del suddetto art. 12, con il  quale  si
prevede che  fino  all'emanazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di  cui  all'art.  63,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, le attivita' di pianificazione di bacino
e le attivita' di aggiornamento e modifica dei  Piani,  facenti  capo
alle  soppresse  Autorita'  di  bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali e alle strutture regionali comprese nei  singoli  distretti
che svolgono, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  25
ottobre 2016, funzioni di Autorita' di bacino, sono esercitate con le
modalita' di cui al comma 6 dello stesso art. 12 e che  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  approva  gli
atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di  bacino  e
relativi stralci; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unita' di
personale, delle risorse strumentali e  finanziarie  della  soppressa
Autorita' di bacino Liri-Garigliano e Volturno, di cui alla legge  n.
183 del 1989, all'Autorita'  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino
meridionale e  determinazione  della  dotazione  organica,  ai  sensi
dell'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006  e  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare del 25 ottobre 2016; 
  Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n.  152  del
2006,  relativi  ai  Piani  stralcio  per  la  tutela   del   rischio
idrogeologico ed alle procedure per  l'adozione  e  approvazione  dei
Piani di bacino; 
  Vista la nota protocollo n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la
direzione generale per la salvaguardia del territorio e  delle  acque
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
ha fornito a tutte le Autorita' di bacino chiarimenti e indirizzi per
l'approvazione degli atti  di  pianificazione  di  bacino,  ai  sensi
dell'art.  12,  commi  6  e  7  del  citato  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2006, recante «Approvazione del Piano stralcio di bacino per
l'assetto idrogeologico,  rischio  frana,  bacino  Liri-Garigliano  e
Volturno adottato dal comitato istituzionale con delibera n. 1 del  5
aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A, mentre per i  comuni
di cui all'allegato B, il Piano resta adottato con le relative misure
di salvaguardia»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2006, recante «Approvazione del Piano stralcio di bacino per
l'assetto idrogeologico, rischio idraulico, bacino Liri-Garigliano  e
Volturno adottato dal comitato istituzionale con delibera n. 2 del  5
aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A, mentre per i  comuni
di cui all'allegato B, il Piano resta adottato con le relative misure
di salvaguardia»; 
  Visto che il comitato istituzionale dell'Autorita'  di  bacino  dei
fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nella delibera n. 6  del  10  marzo
2010, ha adottato il  Piano  stralcio  per  l'assetto  idrogeologico,
rischio frana, relativamente ai  comuni  di  cui  all'allegato  B  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12  dicembre  2006,
ed ha disposto che «le norme di attuazione  del  Piano  stralcio  per
l'assetto idrogeologico assumono il valore di norme  e  non  piu'  di
misure di salvaguardia per tutte le  aree  a  rischio  potenzialmente
alto, le aree di attenzione potenzialmente alta, le  aree  a  rischio
potenzialmente basso e per le aree di attenzione potenzialmente basso
nei comuni del Liri-Garigliano e Volturno»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile
2011,  recante  «Approvazione  del  Piano  stralcio  di  bacino   per
l'assetto idrogeologico,  rischio  frana,  bacino  Liri-Garigliano  e
Volturno, relativamente ai comuni di cui all'allegato  B  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006», adottato
dal comitato istituzionale con delibera n.  6  nella  seduta  del  10
marzo 2010; 
  Visto l'art. 29 delle norme di attuazione - misure di  salvaguardia
«Modificazioni ed integrazioni al Piano stralcio»; 
  Considerato che i Comuni di Carife (AV),  Fragneto  Monforte  (BN),
Mirabella Eclano (AV), San Leucio del Sannio (BN), Ceppaloni  (BN)  e
Vallata (AV) hanno segnalato all'Autorita' di bacino la  presenza  di
dissesti in settori dei rispettivi territori comunali che  comportano
un aumento dell'estensione di aree classificate a rischio nell'ambito
del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, rischio frana; 
  Preso atto del parere favorevole alla modifica della perimetrazione
delle aree  a  rischio  idrogeologico  dei  Comuni  di  Carife  (AV),
Fragneto Monforte (BN), Mirabella Eclano (AV), San Leucio del  Sannio
(BN), Ceppaloni (BN) e Vallata (AV)  espresso  dal  comitato  tecnico
dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  nelle
sedute del 30 giugno 2016 e 15 dicembre 2016; 
  Visto il decreto segretariale n. 471 del 7 dicembre 2017,  con  cui
il  segretario  generale  dell'Autorita'   di   bacino   distrettuale
dell'Appennino meridionale ha adottato il  progetto  di  variante  al
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, rischio di frana,  per  i
Comuni di Carife (AV), Fragneto Monforte (BN), Mirabella Eclano (AV),
San Leucio del Sannio (BN), Ceppaloni (BN) e Vallata (AV); 
  Preso  atto  dell'esito  favorevole,  con  raccomandazioni,   sulle
proposte di variante da parte della  Conferenza  programmatica  della
Regione Campania, di cui all'art. 68 del decreto legislativo  n.  152
del 2006, espletata ai fini dell'espressione dei pareri di tutti  gli
enti  e  amministrazioni  coinvolti  in  merito  alla  coerenza   tra
pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, nella  seduta
del 16 luglio 2018; 
  Visto il decreto segretariale n. 586 dell'8 ottobre 2018,  con  cui
il  segretario  generale  dell'Autorita'   di   bacino   distrettuale
dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12,  comma
7  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare n. 294 del 25  ottobre  2016,  la  variante  al
Piano  stralcio  per  l'assetto  idrogeologico,  rischio  di   frana,
relativamente ai Comuni  di  Carife  (AV),  Fragneto  Monforte  (BN),
Mirabella Eclano (AV), San Leucio del Sannio (BN), Ceppaloni  (BN)  e
Vallata (Av); 
  Vista la deliberazione n. 4 assunta in data 16 ottobre  2018  dalla
conferenza  istituzionale   permanente   dell'Autorita'   di   bacino
distrettuale dell'Appennino meridionale, recante l'adozione, ai sensi
degli articoli 66 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006  delle
suddette varianti; 
  Visto il parere n. 36/CSR espresso dalla Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di  Trento
e Bolzano nella seduta del 12 marzo 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 5 ottobre 2020; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvate le  varianti  al  Piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico della ex Autorita' di bacino Liri-Garigliano e Volturno
relativamente ai Comuni  di  Carife  (AV),  Fragneto  Monforte  (BN),
Mirabella Eclano (AV), San Leucio del Sannio (BN), Ceppaloni  (BN)  e
Vallata (AV).