IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,   n.   2440   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo  in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione  a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto l'art. 3, comma 19-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Considerato che l'art. 5,  comma  5,  del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi  di
valorizzazione e dei conseguenti  programmi  e  piani  strategici  di
sviluppo culturale, definiti ai  sensi  e  con  i  contenuti  di  cui
all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle Regioni e agli
altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3,  del  citato
codice, dei beni e  delle  cose  indicati  nei  suddetti  accordi  di
valorizzazione; 
  Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto  in  data  22  marzo
2019 dal Ministero per i beni e le attivita' culturali,  dall'Agenzia
del demanio e dal Comune di Firenze (FI),  ai  sensi  dell'art.  112,
comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
  Visto l'atto rep. n.  65033  del  12  giugno  2019,  con  il  quale
l'immobile denominato «Ex Chiesa e  Convento  di  San  Pancrazio,  ex
Caserma Vannini», appartenente al demanio pubblico dello Stato,  ramo
storico-artistico, e' stato trasferito, a titolo gratuito,  a  favore
del Comune di Firenze (FI),  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  5,  del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  23481  del  20
dicembre 2019, con la quale e' stato,  tra  l'altro,  comunicato  che
l'immobile denominato «Ex Chiesa e  Convento  di  San  Pancrazio,  ex
Caserma Vannini», era gia' in uso sine titulo  a  privati,  a  fronte
della corresponsione a titolo di indennizzo di  complessivi  1.026,54
euro annui; 
  Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in  data
22 marzo 2019, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze
-Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  provvedera',  a
decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla  riduzione
delle somme a qualsiasi titolo spettanti al comune  trasferitario  in
misura pari alla riduzione  delle  entrate  erariali  conseguente  al
trasferimento stesso; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n.  2020/12186/DSI-PRI
del 7 agosto 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 12 giugno 2019, le risorse, a  qualsiasi  titolo
spettanti al Comune di Firenze  (FI),  sono  ridotte  annualmente  in
misura pari alla riduzione  delle  entrate  erariali  conseguente  al
trasferimento  in  proprieta'  al   medesimo   comune   dell'immobile
denominato «Ex  Chiesa  e  Convento  di  San  Pancrazio,  ex  Caserma
Vannini». 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  1.026,54  euro
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.