LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto  il   considerando   7   della   direttiva   98/26/CE   sulla
definitivita' degli ordini immessi in un sistema di  pagamento  o  di
regolamento titoli, ai sensi  del  quale  gli  Stati  membri  possono
applicare  le  disposizioni  della  direttiva  ai   rispettivi   enti
nazionali che partecipano direttamente ai sistemi di  paesi  terzi  e
alla garanzia in titoli fornita in relazione  alla  partecipazione  a
detti sistemi; 
  Visto l'art. 10,  comma  5  del  decreto  legislativo  n.  210/2001
(«Attuazione  della  direttiva  98/26/CE  sulla  definitivita'  degli
ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento  titoli»),
come sostituito dall'art. 1, comma 508, lettera  a)  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, ai sensi del  quale  la  Banca  d'Italia  puo'
stabilire, con proprio provvedimento adottato d'intesa con la Consob,
l'applicazione delle disposizioni  del  decreto  medesimo  agli  enti
italiani che partecipano ai sistemi di  uno  Stato  non  appartenente
all'Unione  europea  aventi  a  oggetto  l'esecuzione  di  ordini  di
trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) dello
stesso decreto; 
  Visto l'accordo sul recesso del  Regno  Unito  dall'Unione  europea
concluso ai sensi dell'art. 50  del  Trattato  UE,  e  approvato  dal
Consiglio della UE il 30 gennaio 2020 («accordo di recesso»); 
  Considerato che, ai sensi del citato accordo  di  recesso,  dal  1°
febbraio 2020 il Regno Unito ha  cessato  di  far  parte  dell'Unione
europea e che l'accordo medesimo,  nella  parte  quarta,  prevede  un
periodo di transizione terminante il  31  dicembre  2020  durante  il
quale il diritto dell'Unione europea  -  ivi  compresa  la  direttiva
98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in  un  sistema  di
pagamento o di regolamento titoli, attuata in Italia  con  il  citato
decreto legislativo n. 210/2001 - continua  ad  applicarsi  al  Regno
Unito e nel Regno Unito; 
  Considerato che al 1° luglio 2020, scadenza  prevista  dall'accordo
di recesso per un'eventuale proroga del periodo di  transizione,  non
e' stata assunta alcuna decisione in tal senso; 
  Considerato che i sistemi gestiti da LCH Limited e ICE Clear Europe
Limited sono regolati dalla legge inglese; 
  Considerato che ai sistemi gestiti  da  LCH  Limited  e  ICE  Clear
Europe Limited, designati ai sensi  della  direttiva  98/26/CE  dalla
Bank of England e ai quali partecipano enti insediati in  Italia,  si
applica  fino  al  31  dicembre  2020  la  disciplina  europea  sulla
definitivita' degli ordini di  trasferimento  di  cui  alla  medesima
direttiva; 
  Considerato che  tali  sistemi,  in  quanto  regolati  dalla  legge
inglese, costituiranno  alla  scadenza  del  periodo  di  transizione
sistemi di uno Stato non appartenente  all'Unione  europea  ai  sensi
dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 210/2001; 
  Considerate le decisioni di riconoscimento adottate  dall'Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati il 28 settembre 2020
in base alle quali LCH Limited e ICE  Clear  Europe  Limited  saranno
abilitate a fornire servizi di compensazione ai partecipanti  diretti
stabiliti nell'Unione dal giorno successivo al termine del periodo di
transizione fino al 30 giugno 2022; 
  Considerata la rilevanza dei sistemi gestiti da LCH Limited  e  ICE
Clear Europe Limited, anche per l'offerta di servizi di compensazione
relativi a contratti derivati OTC appartenenti a  categorie  soggette
all'obbligo di compensazione di cui all'art. 4 del  regolamento  (UE)
n. 648/2012; 
  Considerata pertanto l'esigenza di garantire ai sistemi gestiti  da
tali controparti centrali le tutele previste dal decreto  legislativo
n. 210/2001, al fine di contenere il rischio  sistemico  e,  in  tale
modo, preservare le condizioni per un accesso degli enti italiani  su
base equa e non discriminatoria; 
  Considerato che la  Banca  d'Italia  e  la  Consob  partecipano  al
comitato di vigilanza  delle  CCP  istituito  in  seno  all'Autorita'
europea degli strumenti finanziari e  dei  mercati,  nell'ambito  del
quale le competenti autorita' europee valutano il buon  funzionamento
dei sistemi gestiti da controparti centrali di Paesi  terzi,  tra  le
quali  LCH  Limited  e  ICE  Clear  Europe  Limited,  ai   fini   del
conseguimento  e  del  mantenimento  del  riconoscimento  nell'Unione
europea; 
  Valutato, alla luce degli accordi e dei  rapporti  di  cooperazione
gia' in essere, che non e'  necessaria  la  conclusione  di  apposite
intese tra la Banca d'Italia, la Consob e la Bank of England; 
  Acquisita l'intesa della Consob; 
 
                            Dispone che: 
 
  A decorrere dal  1°  gennaio  2021,  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e  successive  modificazioni,  si
applicano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  10,  comma  5,
del medesimo decreto, agli enti italiani che partecipano direttamente
al sistema gestito da LCH Limited o al sistema gestito da  ICE  Clear
Europe  Limited,  regolati  dalla  legge  inglese,  a  condizione   e
fintantoche' la controparte  centrale  interessata  sia  riconosciuta
nell'Unione  per  effetto  di  un  provvedimento  adottato  ai  sensi
dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 648/2012. 
      Roma, 24 novembre 2020 
 
                                                Il Governatore: Visco