IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco,  in
attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco,  rispettivamente  con  delibera  8
aprile 2016, n. 12  e  con  deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  della  cui
pubblicazione nel proprio sito istituzionale  e'  stato  dato  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006,  concernente  l'attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la delibera Comitato interministeriale per la  programmazione
economica del 1 febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale  - n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista la domanda con la quale la societa' ASTRAZENECA AB,  titolare
della AIC, in data 27  giugno  2019  ha  chiesto  l'estensione  delle
indicazioni  terapeutiche  in  regime  di  rimborso  del   medicinale
LYNPARZA (olaparib) relativamente alla confezione con  codice  A.I.C.
n. 043794027/E e 043794041/E; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
rilasciato nella sua seduta del 6-8 novembre 2019; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'Agenzia
italiana del farmaco, reso nella sua seduta del 28-30 settembre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 42 del 11 novembre 2020 del consiglio  di
amministrazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  adottata   su
proposta del direttore  generale,  concernente  l'approvazione  delle
specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio  e  rimborsabilita'  da  parte   del   Servizio   sanitario
nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove  indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   LYNPARZA
(olaparib): 
  «Cancro dell'ovaio 
  "Lynparza" e' indicato,  in  monoterapia,  per  il  trattamento  di
mantenimento di pazienti adulte con cancro epiteliale  dell'ovaio  di
alto grado avanzato (stadio III e  IV  secondo  FIGO)  BRCA1/2-mutato
(mutazione nella linea  germinale  e/o  mutazione  somatica),  cancro
della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, che  sono  in
risposta  (completa  o  parziale)   dopo   il   completamento   della
chemioterapia di prima linea a base di platino. 
  Cancro della mammella 
  "Lynparza" e' indicato,  in  monoterapia,  per  il  trattamento  di
pazienti adulti con cancro  della  mammella,  localmente  avanzato  o
metastatico, HER2 negativo, e con  mutazioni  della  linea  germinale
BRCA1/2. I pazienti devono essere stati precedentemente trattati  con
un'antraciclina e un taxano nel setting (neo)adiuvante o metastatico,
a meno che  i  pazienti  fossero  stati  non  eleggibili  per  questi
trattamenti. 
  I  pazienti  con  cancro  della  mammella  e   recettore   ormonale
(HR)-positivo, devono inoltre aver  progredito  durante  o  dopo  una
precedente  terapia  endocrina  o  devono  essere   considerati   non
eleggibili per la terapia endocrina». 
  sono rimborsate come segue. 
  Confezione 
  «100  mg  -  compressa  rivestita  con  film-  uso  orale»  blister
(ALU/ALU) - 56 compresse - A.I.C. n. 043794027/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (I.V.A. esclusa): euro 2.704,78; 
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 4.463,97 
  Confezione: 
  «150  mg  -  compressa  rivestita  con  film-  uso  orale»  blister
(ALU/ALU) - 56 compresse - A.I.C. n. 043794041/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (I.V.A. esclusa) euro 2.704,78; 
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 4.463,97; 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, su tutta la  molecola  e
per tutte le indicazioni e le confezioni  rimborsate,  da  praticarsi
alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le   strutture
sanitarie private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,
come da condizioni negoziali. 
  Attribuzione   del   requisito    dell'innovativita'    terapeutica
condizionata,  in  relazione  all'indicazione  terapeutica  negoziata
«Cancro dell'ovaio - "Lynparza" e' indicato, in monoterapia,  per  il
trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro  epiteliale
dell'ovaio di alto grado avanzato (stadio  III  e  IV  secondo  FIGO)
BRCA1/2-mutato  (mutazione  nella  linea  germinale   e/o   mutazione
somatica), cancro  della  tuba  di  Falloppio  o  cancro  peritoneale
primitivo, che  sono  in  risposta  (completa  o  parziale)  dopo  il
completamento della chemioterapia di prima linea a base di  platino»,
da cui consegue: 
  l'applicazione delle riduzioni temporanee  di  legge  di  cui  alle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006; 
  l'inserimento  nei  Prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012); 
  l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art.
1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data  18  novembre  2010
(Rep. Atti n. 197/CSR); 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,         piattaforma          web          all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale dell'Agenzia: 
  https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del  decreto-legge  del  30  aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni,  nella  legge  25  giugno
2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura  costante  adeguata
al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.