IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie  generale
- n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006,  concernente  l'attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1320/2017 del 14 luglio 2017, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  180  del  6
agosto 2017 avente ad oggetto  il  medicinale  XELJANZ  (tofacitinib)
relativamente alle confezioni con  codice  A.I.C.  n.  045320037/E  e
045320049/E; 
  Vista la determina  AIFA  n.  142840/2018  del  24  dicembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  14
del 17  gennaio  2019  avente  ad  oggetto  il  medicinale  «Xeljanz»
(tofacitinib) relativamente alle  confezioni  con  codice  A.I.C.  n.
045320076/E, 045320088/E e 045320090/E; 
  Visto   il   trasferimento   di   titolarita'   dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  per  il  medicinale  «Xeljanz»   dalla
societa' Pfizer Limited a Pfizer Europe  MA  EEIG  autorizzato  dalla
Commissione europea  in  data  dell'8  novembre  2018  con  procedura
EMEA/H/C/4214/T/15; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  20488/2019  del  21  febbraio  2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  52
del  2  marzo  2019  avente  ad  oggetto  il   medicinale   «Xeljanz»
(tofacitinib) relativamente alla  confezione  con  codice  A.I.C.  n.
04520102/E; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Pfizer Limited,  titolare
della A.I.C., in data 28 settembre 2018 ha chiesto l'estensione delle
indicazioni  terapeutiche  in  regime  di  rimborso  del   medicinale
«Xeljanz» (tofacitinib)  relativamente  alle  confezioni  con  codice
A.I.C.  n.  045320037/E,   045320049/E,   045320076/E,   045320088/E,
045320090/E; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Pfizer Limited,  titolare
della A.I.C., in data 9 ottobre 2018 ha chiesto la riclassificazione,
ai fini della rimborsabilita' del medicinale «Xeljanz»  (tofacitinib)
relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045320120/E; 
  Visto i pareri della Commissione consultiva  tecnico -  scientifica
rilasciati nelle sue sedute del 13-15 novembre 2018 e 5-8 marzo 2019; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 28-30 settembre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 42 dell'11 novembre 2020 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove  indicazioni  terapeutiche   del   medicinale   «Xeljanz»
(tofacitinib): 
      «Colite ulcerosa 
  Tofacitinib e' indicato  per  il  trattamento  di  pazienti  adulti
affetti da colite ulcerosa (CU) attiva da moderata a severa che hanno
manifestato una risposta inadeguata, hanno perso la risposta  o  sono
intolleranti alla terapia convenzionale o a un agente biologico.». 
  Le indicazioni del medicinale «Xeljanz» (tofacitinib) oggetto della
negoziazione: 
      «Artrite reumatoide 
  Tofacitinib in associazione con metotrexato (MTX) e'  indicato  per
il  trattamento  dell'artrite  reumatoide  (AR)  in  fase  attiva  da
moderata a severa in pazienti  adulti  che  hanno  risposto  in  modo
inadeguato o sono intolleranti ad uno o  piu'  farmaci  antireumatici
modificanti la malattia. 
  Tofacitinib puo' essere somministrato in  monoterapia  in  caso  di
intolleranza  a  MTX  o  quando  il  trattamento  con  MTX   non   e'
appropriato.», 
  sono rimborsate come segue: 
      confezioni: 
        «5 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale»  blister
(Alu/Pvc/Alu) - 56 compresse - A.I.C. n. 045320037/E (in base  10)  -
classe di rimborsabilita': H  -  prezzoex-factory  (I.V.A.  esclusa):
euro 798,80 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.318,35; 
        «5 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale»  blister
(Alu/Pvc/Alu) - 182 compresse - A.I.C. n. 045320049/E (in base 10)  -
classe di rimborsabilita': H - prezzo  ex-factory  (I.V.A.  esclusa):
euro 2.596,10 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 4.284,64; 
        «5 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale»  blister
(Alu/Pvc/Alu) - 112 compresse - A.I.C. n. 045320102/E (in base 10)  -
classe di rimborsabilita': H - prezzo  ex-factory  (I.V.A.  esclusa):
euro 1.597,60 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 2.636,70; 
        «10 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale»  blister
(Alu/Pvc/Alu) - 182 compresse - A.I.C. n. 045320090/E (in base 10)  -
classe di rimborsabilita': H - prezzo  ex-factory  (I.V.A.  esclusa):
euro 5.192,20 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 8.569,28; 
        «10 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale»  blister
(Alu/Pvc/Alu) - 56 compresse - A.I.C. n. 045320076/E (in base  10)  -
classe di rimborsabilita': H - prezzo  ex-factory  (I.V.A.  esclusa):
euro 1.597,60 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 2.636,70; 
        «10 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale»  blister
(Alu/Pvc/Alu) - 112 compresse - A.I.C. n. 045320088/E (in base 10)  -
classe di rimborsabilita': H - prezzo  ex-factory  (I.V.A.  esclusa):
euro 3.195,20 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 5.273,40. 
    Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, su tutta la molecola, da
praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, come da condizioni negoziali. 
  Viene applicata la scheda di prescrizione per il trattamento  della
Colite ulcerosa, «Tofacitinib  e'  indicato  per  il  trattamento  di
pazienti adulti affetti da colite ulcerosa (CU) attiva da moderata  a
severa che hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno perso  la
risposta o sono intolleranti alla terapia convenzionale o a un agente
biologico.», come da parere CTS dell'11-14 febbraio 2020. 
  Per l'indicazione «Artrite psoriasica - Tofacitinib in associazione
con MTX e' indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva
(PsA) in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o sono
intolleranti ad una precedente terapia con un  farmaco  antireumatico
modificante la malattia (DMARD)» resta ferma la  non  rimborsabilita'
dell'indicazione come da determina AIFA n. 1034/2019  del  20  giugno
2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2019. 
  Per l'indicazione «Artrite reumatoide - Tofacitinib in associazione
con metotrexato (MTX) e' indicato  per  il  trattamento  dell'artrite
reumatoide (AR) in fase attiva  da  moderata  a  severa  in  pazienti
adulti che hanno risposto in modo inadeguato o sono  intolleranti  ad
uno o piu' farmaci antireumatici modificanti la malattia. Tofacitinib
puo' essere somministrato in monoterapia in caso  di  intolleranza  a
MTX o quando il  trattamento  con  MTX  non  e'  appropriato»,  viene
eliminata la scheda di prescrizione come da parere CTS del 13-15, 20,
26 maggio 2020. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  L'accordo deve intendersi novativo delle  condizioni  recepite  con
determina  AIFA  del  25  luglio  2018,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2018 che pertanto si estingue.