Estratto determina n. 1256/2020 del 3 dicembre 2020 
 
    Medicinale: BORTEZOMIB KRKA. 
    Titolare di A.I.C.: Krka d.d. Novo Mesto. 
    Confezioni: 
      «1 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in  vetro
- A.I.C. n. 046467015 (in base 10); 
      «1 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in  vetro
- A.I.C. n. 046467027 (in base 10); 
      «1 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro
- A.I.C. n. 046467039 (in base 10); 
      «3,5 mg polvere per  soluzione  iniettabile»  1  flaconcino  in
vetro - A.I.C. n. 046467041 (in base 10); 
      «3,5 mg polvere per  soluzione  iniettabile»  5  flaconcini  in
vetro - A.I.C. n. 046467054 (in base 10); 
      «3,5 mg polvere per soluzione  iniettabile»  10  flaconcini  in
vetro - A.I.C. n. 046467066 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per  soluzione  iniettabile  (polvere
per iniezioni): 
      validita' prodotto integro: 
          flaconcino prima dell'apertura: due anni; 
      soluzione ricostituita: 
        la stabilita' chimico-fisica della soluzione ricostituita  e'
stata  dimostrata  per  8  ore  conservata  a  25°C  nel   flaconcino
originale. 
        Dal punto di vista microbiologico, a meno che  il  metodo  di
apertura/ricostituzione  precluda  il   rischio   di   contaminazione
microbiologica, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. 
        Se non viene utilizzato immediatamente,  le  condizioni  e  i
tempi di conservazione in uso sono responsabilita' dell'utilizzatore. 
        Il  tempo  di  conservazione   totale   per   il   medicinale
ricostituito non  deve  essere  superiore  alle  8  ore  prima  della
somministrazione. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      flaconcino prima dell'apertura: 
        non conservare a temperatura superiore ai 30°C. 
        Conservare nell'astuccio esterno per proteggere il medicinale
dalla luce; 
      soluzione ricostituita: 
        per le condizioni di conservazione dopo la ricostituzione del
medicinale vedere il paragrafo 6.3. 
    Composizione: 
      ogni flaconcino  contiene  1  mg  di  bortezomib  (come  estere
boronico del mannitolo). 
      Dopo la ricostituzione, ciascun ml di soluzione iniettabile per
uso endovenoso contiene 1 mg di bortezomib; 
      ogni flaconcino contiene 3,5  mg  di  bortezomib  (come  estere
boronico del mannitolo). 
      Dopo la ricostituzione, ciascun ml di soluzione iniettabile per
uso endovenoso contiene 1 mg di bortezomib. 
      Dopo la ricostituzione, ciascun ml di soluzione iniettabile per
uso sottocutaneo contiene 2,5 mg di bortezomib. 
    Principio attivo: Bortezomib. 
    Eccipienti: 
      mannitolo (E421) 
      azoto* 
        * L'azoto e' presente nel prodotto finito  (nello  spazio  di
testa del flaconcino), ma non e' presente  nel  prodotto  cosi'  come
somministrato al paziente (nella soluzione dopo la ricostituzione). 
    Produttore del principio attivo: Qilu Pharmaceutical Company Ltd,
No.243, Gong Ye Bei Road, Jinan, Shandong Province, 250100 Cina. 
    Produzione,   confezionamento   primario   e   secondario:   Qilu
Pharmaceutical (Hainan) Co., Ltd, No.273-A, Nanhai  Avenue,  National
High-Tech Zone, Haikou, Hainan, 570314, Cina. 
    Confezionamento secondario: Krka, d.d., Novo mesto,  Belokranjska
cesta 26, 8501 Novo mesto Slovenia. 
    Controllo di qualita': 
      Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka  cesta  6,  8501  Novo  mesto
Slovenia; 
      Krka, d.d., Novo  mesto,  Povhova  ulica  5,  8501  Novo  mesto
Slovenia; 
      KRKA - FARMA  d.o.o.,  V.  Holjevca  20/E,  10450  Jastrebarsko
Croazia. 
    Rilascio dei lotti: Krka, d.d., Novo mesto,  Šmarješka  cesta  6,
8501 Novo mesto Slovenia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Bortezomib  Krka»,  in  monoterapia  o  in  associazione   con
doxorubicina liposomiale pegilata o desametasone, e' indicato per  il
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo  in  progressione
che abbiano gia' ricevuto almeno una precedente linea di  trattamento
e che siano  gia'  stati  sottoposti,  o  non  siano  candidabili,  a
trapianto di cellule staminali ematopoietiche; 
      «Bortezomib Krka», in associazione con melfalan  e  prednisone,
e' indicato  per  il  trattamento  di  pazienti  adulti  con  mieloma
multiplo precedentemente non trattato, non eleggibili a chemioterapia
ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche. 
      «Bortezomib Krka», in  associazione  con  desametasone,  o  con
desametasone  e  talidomide,  e'  indicato  per  il  trattamento   di
induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non
trattato, eleggibili a chemioterapia ad alte dosi  con  trapianto  di
cellule staminali ematopoietiche. 
      «Bortezomib   Krka»,    in    associazione    con    rituximab,
ciclofosfamide,  doxorubicina  e  prednisone  e'  indicato   per   il
trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente
non trattato,  non  candidabili  a  trapianto  di  cellule  staminali
ematopoietiche. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Bortezomib Krka (bortezomib)» e' la seguente: medicinale soggetto  a
prescrizione  medica  limitativa   utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC  del  farmaco   generico,   e'   altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si  riferiscano   ad
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  n.  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.