IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA/C n. 923/2014 del 4 settembre 2014, recante
«Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  del  medicinale
"Bosulif" (bosutinib)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 16 settembre 2014; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2018)3269  del  22
maggio  2018   (procedura   EMEA/H/C/2373/X/26)   di   autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale «Bosulif» (bosutinib),  di
titolarita'  della  societa'  Pfizer  Limited,  con  iscrizione   nel
registro  comunitario  n.  EU/1/13/818,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, Serie C 229/5 del 29 giugno 2018; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  1168/2018  del  25  luglio  2018  di
classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Bosulif»,
approvato con  procedura  centralizzata,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 188 del  14
agosto 2018; 
  Vista la decisione della  Commissione  europea  C(2018)5372  del  2
agosto  2018  (procedura  EMEA/H/C/2373/T/32)  di   approvazione   al
trasferimento di titolarita' della A.I.C.  del  medicinale  «Bosulif»
(bosutinib) dalla societa' Pfizer Limited alla societa' Pfizer Europe
MA EEIG, con iscrizione  nel  registro  comunitario  n.  EU/1/13/818,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  Serie  C
349/4 del 28 settembre 2018; 
  Vista la domanda presentata in data 28 settembre 2018 con la  quale
la societa' Pfizer Europe MA EEIG ha chiesto la riclassificazione del
medicinale «Bosulif» (bosutinib); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella sua seduta del 4-6 dicembre 2019; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta straordinaria 28-30 settembre - 1° ottobre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 42 dell'11 novembre 2020 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale BOSULIF (bosutinib) e' riclassificato alle condizioni
qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche autorizzate: «Bosulif» e' indicato per  il
trattamento di pazienti adulti affetti da: 
    leucemia mieloide cronica  con  cromosoma  Philadelphia  positivo
(LMC Ph+), in fase cronica (FC), di nuova diagnosi; 
    LMC Ph+ in FC, in fase accelerata (FA) e in fase  blastica  (FB),
trattati in precedenza con uno o piu' inibitori della tirosin-chinasi
(TKI) e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non  sono
considerati opzioni terapeutiche appropriate. 
  Indicazione  terapeutica  rimborsata:  LMC  Ph+  in  FC,  in   fase
accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in  precedenza  con
uno o piu' inibitori  della  tirosin-chinasi  (TKI)  e  per  i  quali
l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati  opzioni
terapeutiche appropriate. 
  Confezione: 400 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -
blister (PVC/PCTFE/PVC) - 28 compresse - A.I.C. n. 042735062  /E  (in
base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 4.144,00. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.839,31. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Viene applicata la scheda di prescrizione per  il  trattamento  dei
pazienti con «LMC Ph+ in fase cronica (FC), in fase accelerata (FA) e
in fase  blastica  (FB),  trattati  in  precedenza  con  uno  o  piu'
inibitori della tirosin-chinasi (TKI) e per i  quali  l'imatinib,  il
nilotinib e il dasatinib non sono  considerati  opzioni  terapeutiche
appropriate». 
  Resta  ferma  la  non  rimborsabilita'  dell'indicazione  «per   il
trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia  mieloide  cronica
con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica  (FC),
di nuova diagnosi», come da determinazione AIFA n. 1027/2019  del  20
giugno 2019, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2019. 
  E' prevista la chiusura del registro di monitoraggio  l'indicazione
«LMC Ph+ in FC, in fase accelerata (FA)  e  in  fase  blastica  (FB),
trattati in precedenza con uno o piu' inibitori della tirosin-chinasi
(TKI) e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non  sono
considerati  opzioni  terapeutiche  appropriate»  e  dell'accordo  di
condivisione del rischio (MEA) per i nuovi pazienti. 
  La gestione dei  pazienti  in  trattamento  con  il  medicinale  in
oggetto  sottoposto  a  registro  di   monitoraggio   garantisce   la
prosecuzione del trattamento nelle modalita'  definite  nella  scheda
del registro, fino alla chiusura  del  trattamento.  Infatti,  questa
procedura garantisce: da una parte il paziente che vede assicurato il
diritto alla cura cosi'  come  definita  all'avvio  del  trattamento,
dall'altra  garantisce  il  SSN  nella  programmazione   delle   cure
nell'ambito dell'appropriatezza prescrittiva  e  del  monitoraggio  e
controllo della spesa. 
  Pertanto,  laddove  erano  previsti  accordi   di   rimborsabilita'
condizionata, l'accordo negoziale originario dovra' essere  applicato
fino all'esaurimento dei  trattamenti  avviati  precedentemente  alla
chiusura del MEA e/o registro. 
  A questo riguardo e' importante ricordare che il prezzo di rimborso
(comunque editabile in piattaforma) sara' aggiornato alle  condizioni
stabilite dal nuovo  accordo,  a  partire  dalla  data  di  efficacia
stabilito dal provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
  Ai pazienti gia' in trattamento  si  continuano  ad  applicare  gli
accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  L'accordo  oggetto  del  presente  provvedimento  deve   intendersi
novativo delle condizioni recepite con determina AIFA n. 923/2014 del
4  settembre  2014,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 16 settembre  2014,
che, pertanto, si estingue. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.