Estratto determina AAM/A.I.C. n. 170/2020 del 14 dicembre 2020 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale  RINOFF  nella
forma e confezioni,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a. con sede  legale  e  domicilio
fiscale in via di Scandicci n. 37 - Firenze. 
    Confezioni: 
      «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in HDPE
da 10 g (60 erogazioni) con pompa spray -  A.I.C.  n.  047513015  (in
base 10) 1F9ZFR (in base 32); 
      «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in HDPE
da 18 g (140 erogazioni) con pompa spray - A.I.C.  n.  047513027  (in
base 10) 1F9ZG3 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Il periodo di validita' dopo la prima apertura e' di due mesi. 
    Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non
richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
    Composizione: 
      spray nasale, sospensione: 50 microgrammi/erogazione; 
      principio attivo: mometasone furoato (come monoidrato); 
      eccipienti:  cellulosa  microcristallina,  carmellosa   sodica,
glicerolo, sodio citrato, acido citrico monoidrato,  polisorbato  80,
benzalconio cloruro, acqua depurata. 
    Produttore responsabile del  rilascio  lotti:  Farmea  -  10  rue
Bouche' Thomas - Z.A.C d'Orgemont - Angers 49000 Francia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Rinoff» spray nasale e' indicato nel trattamento  dei  sintomi
della rinite allergica  stagionale  o  perenne  negli  adulti  e  nei
bambini dai 3 anni di eta'; 
      «Rinoff» spray nasale e' indicato per il trattamento dei polipi
nasali in pazienti adulti a partire dai 18 anni di eta'. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  n.  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.