Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in materia di permesso di soggiorno
e controlli di frontiera
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: « , entro
il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto
emanato » sono soppresse;
a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38- bis, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che
sono entrati secondo le modalita' e alle condizioni previste
dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio
rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa
dichiarazione di presenza»;
2) al comma 6, dopo le parole: « Stati contraenti » sono
aggiunte le seguenti: « , fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano »));
b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
((«1-bis.)) Sono convertibili in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi
di soggiorno:
a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause
di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli
articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), ((e 16)) del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) permesso di soggiorno per calamita', di cui all'articolo
20-bis;
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o
dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in
possesso di un permesso ((per richiesta di asilo));
e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui
all'articolo 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno ((per assistenza di minori)), di cui
all'articolo 31, comma 3;
((h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) »));
c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato;
d) all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono
abrogati;
e) all'articolo 19:
((01) al comma 1, dopo la parola: « sesso, » sono inserite le
seguenti: « di orientamento sessuale, di identita' di genere, »));
1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a
tortura o a trattamenti inumani o degradanti ((o qualora ricorrano
gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6)). Nella valutazione di
tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi'
ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della ((sua)) vita privata e familiare, a meno
che esso ((sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica, nonche' di protezione della salute nel
rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24
luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di
violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura
e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo
effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la
Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il
rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel
caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di
soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso
di soggiorno per protezione speciale.»;
((3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) al primo periodo, le parole: « condizioni di salute di
particolare gravita' » sono sostituite dalle seguenti: « gravi
condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie»;
3.2) al secondo periodo, le parole: « di salute di
particolare gravita' » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al
periodo precedente » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»));
f) all'articolo 20-bis:
1) al comma 1, le parole « contingente ed eccezionale » sono
sostituite dalla seguente: « grave »;
2) al comma 2, le parole « per un periodo ulteriore di sei mesi
» sono soppresse, la parola « eccezionale » e' sostituita dalla
seguente: « grave » le parole « , ma non puo' essere convertito in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro » sono soppresse;
((g) all'articolo 27-ter:
1) al comma 9-bis, le parole: « In presenza dei requisiti
reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo
restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo
» sono sostituite dalla seguente: « Lo »;
2) al comma 9-ter, le parole: « , oltre alla documentazione
relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, » sono soppresse;))
h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti
periodi: « Il mancato rilascio del parere richiesto non puo'
legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si
applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241.»;
i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata
pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, e' rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate e consente lo
svolgimento di attivita' lavorativa.».
((i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata
per gli studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti
superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - 1. Le
disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli
studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti
superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo
2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in
Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta
giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del
presente testo unico.
2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza e'
accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale
rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a
comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente
competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente
durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle
disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis».
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della
navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in
conformita' alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il
10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689,
il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo' limitare
o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo
che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo
non commerciale. Le disposizioni del presente comma non trovano
comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso
immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per
il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel
rispetto delle indicazioni della competente autorita' per la ricerca
e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti
dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare,
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali e delle norme nazionali, internazionali
ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto
previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata per
combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via
aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei casi di
inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai
sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della
navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6, 11, 12,
19, 20-bis, 27-ter, 32, 36 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre
anni salva la necessita' di un termine piu' breve il
documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche
mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresi' le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
territorio dello Stato, nelle materie che non debbono
essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali
per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita'
culturali delle persone, purche' non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo
20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e
gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle
inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la
Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale .
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti
per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a
fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni
interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al
comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto e' emanato anche in mancanza del parere.».
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano
muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente
testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle
condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso
del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera
durata del corso di studio e della relativa dichiarazione
di presenza.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b);
c) inferiore al periodo di frequenza, anche
pluriennale, di un corso di studio di istituzioni
scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni
universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta
salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere
prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del
percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto
dall'articolo 39-bis.1;
d);
e) superiore alle necessita' specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per
prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo
di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di
soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
ai sensi dell'articolo 24, comma 11.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il
rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di
altra autorizzazione che conferisce il diritto a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e'
trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi
dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla
notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
corso di validita'.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato
l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e'
eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno.
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di
espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione
e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del
territorio dell'Unione europea.
7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea, in possesso di un permesso di
soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il
diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione e'
inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e
sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di
studio o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.».
«Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno). -
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere
utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti
permessi di soggiorno:
a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di
cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali
siano state applicate le cause di diniego ed esclusione
della protezione internazionale, di cui agli articoli 10,
comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) permesso di soggiorno per calamita', di cui
all'articolo 20-bis;
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della
cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
cui lo straniero era precedentemente in possesso di un
permesso per richiesta di asilo;
e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di
cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo
artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n)
ed o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui
all'articolo 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno per assistenza minori, di
cui all'articolo 31, comma 3;
h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis).
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di
cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza
giustificato motivo, all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro
2.000.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli
stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
o in localita' che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso
di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un
centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e'
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al
presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.».
«Art. 11 (Potenziamento e coordinamento dei controlli
di frontiera). - 1. Il Ministro dell'interno e il Ministro
degli affari esteri adottano il piano generale degli
interventi per il potenziamento ed il perfezionamento,
anche attraverso l'automazione delle procedure, delle
misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilita' con i sistemi informativi di livello
extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le
autorita' italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge
30 settembre 1993, n. 388.
1-ter. (Abrogato).
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti e' data
comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate
dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di
confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle
regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le
misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di
frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa
con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera,
nonche' le autorita' marittime e militari ed i responsabili
degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono
all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo
unico, e per la reciproca collaborazione a fini di
contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le
intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di
beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro
dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di
interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e
mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o
ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in
sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con
il Ministro competente.
5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di
contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di
accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e
2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di
flussi irregolari di popolazione migratoria verso il
territorio italiano.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi
di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza
agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o
fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, all'interno della zona di
transito.».
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di
armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla
meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il
fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un
immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche se e' stata concessa la sospensione condizionale
della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita'
di prevenzione e repressione dei reati in tema di
immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6-bis. (Abrogato).
6-ter. (Abrogato).
6-quater. (Abrogato).
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma
3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi
di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale,
se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo
settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne
abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse
generale o per finalita' sociali o culturali, i quali
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Fino
all'operativita' del registro unico nazionale del Terzo
settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano
enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104,
comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non
possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati in via prioritaria all'amministrazione o
trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo
settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai
sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta
fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. I
mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le
finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti
in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si
applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte
delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle
attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la
gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di
ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le
necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con
il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte
ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con
il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero
dell'interno.».
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). - 1. In
nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso di orientamento
sessuale, di identita' di genere, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora
esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di
essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui
all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi
si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono
altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una
persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di
ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale
comporti una violazione del diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, a meno che esso non sia
necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di
ordine e sicurezza pubblica , nonche' di protezione della
salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa
esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della
valutazione del rischio di violazione di cui al periodo
precedente, si tiene conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del
suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di
protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli
atti al Questore per il rilascio di un permesso di
soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia
presentata una domanda di rilascio di un permesso di
soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1, il Questore, previo parere della Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per
protezione speciale.
1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento
alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
d-bis) degli stranieri che versano in gravi
condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie,
accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un
rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di
rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali
ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per
cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione
sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile
finche' persistono le condizioni di cui al periodo
precedente debitamente certificate, valido solo nel
territorio nazionale e convertibile in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione
di persone affette da disabilita', degli anziani, dei
minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli
minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi
violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate
con modalita' compatibili con le singole situazioni
personali, debitamente accertate.».
«Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita'). -
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese
verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in
una situazione di grave calamita' che non consente il
rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il
questore rilascia un permesso di soggiorno per calamita'.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi, ed e'
rinnovabile se permangono le condizioni di grave calamita'
di cui al comma 1; il permesso e' valido solo nel
territorio nazionale e consente di svolgere attivita'
lavorativa.».
«Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre
mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma
4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un
titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che
nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi
di dottorato. Il cittadino straniero, denominato
ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure
previste nel presente articolo, e' selezionato da un
istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto
dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea,
per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di
soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22,
comma 12-quater e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno
richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in
attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla
libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che,
insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base
di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e
Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualita' di lavoratori
altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione
europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito
di un trasferimento intrasocietario come definito
dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida
per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti,
pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca
intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per
aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la
conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e
l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per
concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime
a disposizione dell'istituto privato per chiedere
l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle
spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del
ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per
un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della
convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel
caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa
in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 9-bis.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al
comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
ricercatore si impegna a realizzare l'attivita' di ricerca
e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.
L'attivita' di ricerca deve essere approvata dagli organi
di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano
l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in
possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della
ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo
di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse
finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione
stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro
del ricercatore, le risorse mensili messe a sua
disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e
contiene, altresi', le indicazioni sul titolo o sullo scopo
dell'attivita' di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno
del ricercatore a completare l'attivita' di ricerca, le
informazioni sulla mobilita' del ricercatore in uno o in
diversi secondi Stati membri, se gia' nota al momento della
stipula della convenzione, l'indicazione della polizza
assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i
suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di
provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al
comma 3 e' valutata caso per caso, tenendo conto del doppio
dell'importo dell'assegno sociale, ed e' accertata e
dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la
partecipazione del ricercatore all'attivita' di ricerca
benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di
un'organizzazione internazionale, di altro istituto di
ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.
4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata
dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e
di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui
al comma 3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo
sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda
indica gli estremi del passaporto in corso di validita' del
ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello,
acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di
motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio
nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso
termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta
e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via
telematica dallo sportello unico agli uffici consolari
all'estero per il rilascio del visto di ingresso da
richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il
visto e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre
tipologie di visto.
4-bis. In caso di irregolarita' sanabile o
incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca
e' invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al
comma 4 e' sospeso.
4-ter. Il nulla osta e' rifiutato e, se gia'
rilasciato, e' revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 3-bis e 4;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in
maniera fraudolenta o contraffatti;
c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri
obblighi giuridici in materia di previdenza sociale,
tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o
di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
contratti collettivi applicabili;
d) l'istituto di ricerca e' stato oggetto di sanzioni
a causa di lavoro irregolare;
e) l'istituto di ricerca e' in corso di liquidazione
o e' stato liquidato per insolvenza o non e' svolta alcuna
attivita' economica.
4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e
d), la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel
rispetto del principio di proporzionalita' e tiene conto
delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla
osta e' comunicata in via telematica agli uffici consolari
all'estero.
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente
nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In presenza
di cause che rendono impossibile l'esecuzione della
convenzione, l'istituto di ricerca ne informa
tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti
adempimenti.
6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel
territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria
presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle
formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
ai sensi del presente testo unico.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la
dicitura "ricercatore", e' rilasciato dal questore, ai
sensi del presente testo unico, entro trenta giorni
dall'espletamento delle formalita' di cui al comma 6, per
la durata del programma di ricerca e consente lo
svolgimento dell'attivita' indicata nella convenzione di
accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro
autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di
proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno
e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa
presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.
Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale
sulla base di specifici programmi dell'Unione o
multilaterali comprendenti misure sulla mobilita', il
permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi.
Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e'
comunque consentita l'attivita' di ricerca. Per le
finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di
soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di
addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni
previste per i titolari di permesso per motivi di studio o
formazione professionale.
7-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il
suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e'
revocato nei seguenti casi:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo.
8. Il ricongiungimento dei familiari di cui
all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) e' consentito al
ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo
articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3,
lettera a). Alla richiesta di ingresso dei familiari al
seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla
osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di
cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del
ricercatore di cui al comma 11-quinquies e' richiesta la
dimostrazione di aver risieduto, in qualita' di familiari,
nel primo Stato membro. Ai familiari e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello
del ricercatore.
9. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura
di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore
regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro
titolo. In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il
permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di
visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza
all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di
cui al comma 4.
9-bis. Lo straniero munito di passaporto valido o altro
documento equipollente, che ha completato l'attivita' di
ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 puo'
dichiarare la propria immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi
per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un
permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non
superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o
avviare un'impresa coerente con l'attivita' di ricerca
completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei
familiari e' rinnovato per la stessa durata. In presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo'
essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno
per lavoro.
9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
di cui al comma 9-bis, lo straniero allega idonea
documentazione di conferma del completamento dell'attivita'
di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca. Ove
la documentazione di conferma del completamento
dell'attivita' di ricerca svolta non sia gia' disponibile,
puo' essere presentata entro sessanta giorni dalla
richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.
9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma
9-bis non e' rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato:
a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter
e' stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o
contraffatta;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni previste dai commi 9-bis e
9-ter, nonche' le altre condizioni di ingresso e di
soggiorno previste dal presente testo unico.
10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies
possono essere ammessi a parita' di condizioni con i
cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento
compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari
dell'istituto di ricerca.
10-bis. Il ricercatore a cui e' stato rilasciato il
permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 e'
riammesso senza formalita' nel territorio nazionale, su
richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si
oppone alla mobilita' di breve durata del ricercatore
ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla
mobilita' di lunga durata, anche quando il permesso di
soggiorno di cui al comma 7 e' scaduto o revocato. Ai fini
del presente articolo, si intende per mobilita' di breve
durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori
a centottanta giorni in un arco temporale di
trecentosessanta giorni e per mobilita' di lunga durata
l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a
centottanta giorni.
11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
per ricerca in corso di validita' rilasciato da un altro
Stato membro dell'Unione europea e' autorizzato a
soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire
la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato, per un periodo
massimo di centottanta giorni in un arco temporale di
trecentosessanta giorni. A tal fine non e' rilasciato al
ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui
al comma 4 e' sostituito da una comunicazione dell'istituto
di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo
sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia in cui si svolge l'attivita' di
ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto
in corso di validita' o documento equipollente del
ricercatore e dei familiari, ed e' corredata dell'attestato
di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia
dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del
ricercatore e dei familiari e della convenzione di
accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato
membro nonche' della documentazione relativa alla
disponibilita' di risorse sufficienti per non gravare sul
sistema di assistenza sociale e di una assicurazione
sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove
tali elementi non risultino dalla convenzione di
accoglienza.
11-bis. Il ricercatore e' autorizzato a fare ingresso
in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al
comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11
hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio
nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il
ricercatore, purche' in possesso di un passaporto valido o
documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di
validita', rilasciata dal primo Stato membro, previa
dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiari
nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 7.
11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della
questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi
all'ingresso nel territorio nazionale, comunica
all'istituto di ricerca, e all'autorita' competente
designata come punto di contatto dal primo Stato membro che
sussistono motivi di opposizione alla mobilita' del
ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla
questura, nei seguenti casi:
a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
b) i documenti sono stati ottenuti in maniera
fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;
c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco
di cui al comma 1;
d) e' stata raggiunta la durata massima del soggiorno
di cui al comma 11;
e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e
soggiorno previste dal presente testo unico.
11-quater. In caso di opposizione alla mobilita' il
ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano
immediatamente tutte le attivita' e lasciano il territorio
nazionale.
11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta
giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione
europea e in corso di validita' e' autorizzato a fare
ingresso senza necessita' di visto e a soggiornare nel
territorio nazionale per svolgere l'attivita' di ricerca
presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui
al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma
4. Nel caso in cui lo straniero e' presente nel territorio
nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta
e' presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del
periodo di soggiorno ivi previsto.
11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies
e' rifiutato e se rilasciato e' revocato quando:
a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade
durante la procedura di rilascio del nulla osta.
11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies
e' rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura
"mobilità-ricercatore" e si applicano le disposizioni di
cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale
revoca del permesso di soggiorno di cui al presente comma
sono informate le autorita' competenti del primo Stato
membro.
11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e
della consegna del permesso di soggiorno e' consentito al
ricercatore di cui al comma 11-quinquies di svolgere
attivita' di ricerca a condizione che l'autorizzazione
rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validita'
e che non sia superato un periodo di centottanta giorni
nell'arco di trecentosessanta giorni.
11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo, si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma
6, secondo periodo.
11-decies. La documentazione e le informazioni relative
alla sussistenza delle condizioni di cui al presente
articolo sono fornite in lingua italiana.».
«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore eta'). - 1. Al compimento della
maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,
e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai
minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso
al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge
4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo
parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque
sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394. Il mancato rilascio del parere richiesto non puo'
legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di
soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4.».
«Art. 36 (Ingresso e soggiorno per cure mediche). - 1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico
visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A
tale fine gli interessati devono presentare una
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta
che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa
e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono
attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle
prestazioni sanitarie richieste, secondo modalita'
stabilite dal regolamento di attuazione, nonche'
documentare la disponibilita' in Italia di vitto e alloggio
per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di
rilascio o rinnovo del permesso puo' anche essere
presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia
interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di
permesso di soggiorno per cure mediche e' altresi'
consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il
Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali
e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo
sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una
durata pari alla durata presunta del trattamento
terapeutico, e' rinnovabile finche' durano le necessita'
terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di
attivita' lavorativa.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
profilassi internazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 83 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo
definitivo del Codice della navigazione):
«Art. 83 (Divieto di transito e di sosta). - Il
Ministro dei trasporti e della navigazione puo' limitare o
vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare
territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza
della navigazione e, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente
marino, determinando le zone alle quali il divieto si
estende.