IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  direttiva  2013/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva  2002/87/CE  e
abroga le direttive  2006/48/CE  e  2006/49/CE  per  quanto  concerne
l'accesso  all'attivita'  degli  enti  creditizi   e   la   vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di  investimento  e,
in  particolare,  l'articolo  91   che,   tra   l'altro,   disciplina
l'idoneita' degli esponenti delle banche, prescrive che sia  dedicato
tempo sufficiente  allo  svolgimento  degli  incarichi  e  raccomanda
un'adeguata composizione complessiva dell'organo amministrativo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre
2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli  enti
creditizi; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  in
particolare: 
    a) l'articolo 26, il quale: prescrive  che  gli  esponenti  delle
banche siano idonei allo svolgimento dell'incarico e  attribuisce  al
Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con
decreto adottato sentita la Banca d'Italia, i requisiti ed i  criteri
di idoneita' che gli essi devono soddisfare, i limiti al cumulo degli
incarichi che possono essere ricoperti, le cause  che  comportano  la
sospensione temporanea dall'incarico e la sua durata, i casi  in  cui
requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche  ai  responsabili
delle  principali  funzioni  aziendali  nelle  banche   di   maggiore
rilevanza; disciplina la  valutazione  dell'idoneita'  e  l'eventuale
pronuncia di decadenza da parte degli organi aziendali o della  Banca
d'Italia; 
    b) gli articoli 110, comma 1-bis, 112, comma 2,  114-quinquies.3,
comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis,  e  96-bis.3,  comma  3,  che
estendono l'applicazione di alcuni dei requisiti  e  dei  criteri  di
idoneita' previsti dall'articolo 26 agli esponenti,  rispettivamente,
degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di  moneta
elettronica, degli istituti di pagamento e dei  sistemi  di  garanzia
dei depositanti; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli indirizzi elaborati in ambito internazionale  in  materia
di requisiti  di  idoneita'  degli  esponenti  aziendali  e  adeguata
composizione degli organi, con particolare riguardo agli orientamenti
adottati   congiuntamente   dall'Autorita'   Bancaria    Europea    e
dall'Autorita' Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati e  ai
criteri di  valutazione  contenuti  nella  Guida  alla  verifica  dei
requisiti di professionalita' e  onorabilita'  della  Banca  Centrale
Europea; 
  Considerato che l'idoneita' degli  esponenti  aziendali  assume  un
ruolo centrale negli assetti di governo societario degli intermediari
e, per questa via, contribuisce in  modo  determinante  alla  sana  e
prudente gestione degli intermediari stessi; 
  Considerato che in attuazione del  richiamato  articolo  26  appare
necessario stabilire non solo requisiti tassativi ed  imprescindibili
per l'assunzione delle cariche ma anche  un  insieme  piu'  ampio  di
criteri che concorrono a qualificare l'idoneita' dell'esponente e che
consentono, tra l'altro, di tener conto delle specificita' del  ruolo
o  incarico   ricoperto   nonche'   delle   caratteristiche   proprie
dell'intermediario o del gruppo a cui esso appartiene; 
  Considerato  che  la  disciplina  dell'idoneita'  degli   esponenti
aziendali  deve  coerentemente  raccordarsi  con   altre   previsioni
dell'ordinamento, tra cui quelle in  materia  di  governo  societario
delle banche, attuative  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Visti gli esiti della consultazione pubblica svoltasi  nel  periodo
1° agosto - 22 settembre 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020; 
  Vista la comunicazione, in data 5 novembre  2020,  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    a) «autorita' di vigilanza competente», la Banca centrale europea
o la Banca d'Italia, secondo la ripartizione di compiti stabilita dal
regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013,  che
attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici  in  merito
alle  politiche  in  materia  di  vigilanza  prudenziale  degli  enti
creditizi; 
    b) «banche», le banche e le  societa'  capogruppo  di  un  gruppo
bancario; 
    c) «banche di maggiori dimensioni o complessita'  operativa»,  le
banche che sono significative per dimensioni, organizzazione  interna
e natura, ampiezza e complessita' delle  attivita',  ai  sensi  delle
disposizioni in materia di governo societario per le  banche  emanate
ai sensi dell'articolo 53 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; ai fini del presente decreto,  non  rientrano  in  ogni
caso tra le banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa le
banche di credito cooperativo; 
    d) «banche di minori dimensioni  o  complessita'  operativa»,  le
banche definite tali  ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia  di
governo societario per le banche emanate ai  sensi  dell'articolo  53
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    e) «esponenti»,  i  soggetti  che  ricoprono  un  incarico,  come
definito alla lettera h); 
    f) «esponenti con incarichi esecutivi»,  i  componenti  esecutivi
come definiti dalle disposizioni in materia di governo societario per
le banche emanate ai sensi dell'articolo 53  del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, nonche' il direttore generale; 
    g) «gruppo», il gruppo come definito ai  sensi  dell'articolo  4,
paragrafo  1,  numero  138,  del  regolamento  (UE)   575/2013,  come
modificato dal Regolamento (UE) 2019/876;  nella  nozione  di  gruppo
rientrano  in  ogni  caso  le  societa'  appartenenti  ad  un  gruppo
bancario; 
    h)  «incarico»,  gli  incarichi:  i)  presso  il   consiglio   di
amministrazione,  il  consiglio  di  sorveglianza,  il  consiglio  di
gestione;  ii)  presso  il  collegio  sindacale,  iii)  di  direttore
generale, comunque denominato; per le societa' estere, si considerano
gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii)  in  base  alla
legge applicabile alla societa'; 
    i) «incarichi in rappresentanza  dello  Stato  o  di  altri  enti
pubblici»,  gli  incarichi  ricoperti  in   virtu'   di   particolari
disposizioni di legge che conferiscano a uno Stato membro dell'Unione
europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o piu'
membri degli organi societari in loro rappresentanza;  sono  compresi
in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi  espressamente
l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato  o  di  altri
soggetti pubblici; 
    l)  «intermediari  finanziari»,   gli   intermediari   finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo  106  del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre  1993,  n.  385,  ivi  incluse  le  societa'  fiduciarie
iscritte nella sezione separata del  medesimo  albo,  e  le  societa'
finanziarie capogruppo di gruppi finanziari; 
    m)  «intermediari  finanziari  significativi»,  agli  effetti  di
quanto previsto nell'articolo 2 gli intermediari  finanziari  diversi
da quelli di minore  dimensione  (cd.  «intermediari  minori»),  come
definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia  ai
sensi dell'articolo 108  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; 
    n) «istituti di  pagamento  rilevanti  per  la  natura  specifica
dell'attivita' svolta»,  gli  istituti  di  pagamento  autorizzati  a
detenere disponibilita' della clientela in  conti  di  pagamento,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1,  lettera  h-septies.1),  n.  3),  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385e  gli  istituti  di
pagamento che prestano il servizio  di  rimessa  di  denaro,  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera h-septies.1) n. 6) del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  esclusi  quelli   aventi
un'operativita' limitata ai sensi di quanto previsto dal testo  unico
bancario e relative disposizioni attuative; 
    o)  «organo  competente»:  l'organo  del  quale  l'esponente   e'
componente; per i responsabili delle principali funzioni aziendali  e
per il direttore generale,  l'organo  che  conferisce  il  rispettivo
incarico o ufficio; nelle banche che adottano il sistema monistico di
amministrazione e controllo,  il  comitato  per  il  controllo  sulla
gestione per i componenti del comitato stesso; 
    p) «partecipante», agli effetti di quanto previsto negli articoli
13 e 14, un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste  ai
sensi del Titolo II, Capo III, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385 e delle relative disposizioni attuative; 
    q)  «responsabili  delle  principali   funzioni   aziendali»:   i
responsabili  della  funzione  antiriciclaggio,  della  funzione   di
conformita' alle norme, della funzione  di  controllo  dei  rischi  e
della funzione di revisione interna, come definite dalle disposizioni
in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  il  dirigente
preposto alla gestione finanziaria della  societa'  (Chief  Financial
Officer), nonche', ove presente e  se  diverso  da  quest'ultimo,  il
dirigente preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari
previsto dall'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; 
    r) «sistema di tutela istituzionale», un sistema,  istituito  per
legge o sulla base di un accordo contrattuale, mediante il  quale  le
banche aderenti, allo scopo  di  prevenire  o  evitare  la  crisi  di
ciascuna di esse, si proteggono reciprocamente  contro  i  rischi  di
illiquidita' e di insolvenza, quando sono  rispettate  le  condizioni
stabilite all'articolo 113, paragrafo  7,  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del  26  giugno  2013
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese
di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; 
    s) «societa' commerciale», una societa'  avente  sede  legale  in
Italia, costituita secondo una delle forme previste dal libro  V  del
codice civile, Titolo V, Capi III, IV, V, VI e VII, e Titolo VI,  che
abbia  per  oggetto  l'esercizio  di  una  delle  attivita'  previste
dall'articolo 2195, comma 1, del codice civile  oppure  una  societa'
avente  sede  legale  in  un  paese  estero  e   qualificabile   come
commerciale  in  applicazione  delle  disposizioni   dell'ordinamento
rilevante dello Stato in  cui  ha  la  sede  legale  o  la  direzione
generale; 
    t) «testo unico bancario», il testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; 
    u) «testo unico della finanza», il testo unico delle disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  2. Per quanto non espressamente disposto nel presente  decreto,  si
applicano le definizioni previste dall'articolo  1  del  testo  unico
bancario e dalle disposizioni in materia di governo societario per le
banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              - La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 26  giugno  2013  sull'accesso  all'attivita'
          degli enti creditizi e sulla  vigilanza  prudenziale  sugli
          enti  creditizi  e  sulle  imprese  di  investimento,   che
          modifica la direttiva  2002/87/CE  e  abroga  le  direttive
          2006/48/CE e 2006/49/CE e' pubblicata nella GUUE L 176  del
          27 giugno 2013. 
              - Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15
          ottobre 2013 che attribuisce alla  Banca  centrale  europea
          compiti specifici in merito alle politiche  in  materia  di
          vigilanza prudenziale degli enti  creditizi  e'  pubblicato
          nella GUUE L 287 del 29 ottobre 2013. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  26  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia  [TUB]),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  230  del  30  settembre  1993,
          Supplemento ordinario n. 92: 
              «Art. 26 (Esponenti aziendali). -  1.  I  soggetti  che
          svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
          presso  banche  devono  essere  idonei   allo   svolgimento
          dell'incarico. 
              2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono  possedere
          requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
          soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il
          tempo necessario all'efficace  espletamento  dell'incarico,
          in modo da garantire la  sana  e  prudente  gestione  della
          banca. 
              3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: 
                a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
          esponenti; 
                b) i requisiti di  professionalita'  e  indipendenza,
          graduati secondo principi di proporzionalita'; 
                c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da
          ricoprire e  con  le  caratteristiche  della  banca,  e  di
          adeguata composizione dell'organo; 
                d)  i  criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra
          l'altro,  alle  relazioni  d'affari  dell'esponente,   alle
          condotte tenute nei confronti delle autorita' di  vigilanza
          e alle sanzioni o misure correttive da queste  irrogate,  a
          provvedimenti    restrittivi    inerenti    ad    attivita'
          professionali  svolte,  nonche'  a  ogni   altro   elemento
          suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; 
                e) i limiti al cumulo di incarichi per gli  esponenti
          delle banche, graduati secondo principi di proporzionalita'
          e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario; 
                f) le cause che comportano la sospensione  temporanea
          dalla carica e la sua durata. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere determinati i casi in cui  requisiti
          e criteri di idoneita' si applicano anche  ai  responsabili
          delle  principali  funzioni  aziendali  nelle   banche   di
          maggiore rilevanza. 
              5. Gli organi  di  amministrazione  e  controllo  delle
          banche  valutano  l'idoneita'  dei  propri   componenti   e
          l'adeguatezza  complessiva  dell'organo,  documentando   il
          processo di  analisi  e  motivando  opportunamente  l'esito
          della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze
          riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3,  lettera
          c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie  a
          colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita'  o  la
          violazione dei limiti al cumulo degli  incarichi  determina
          la   decadenza   dall'ufficio;   questa   e'    pronunciata
          dall'organo  di  appartenenza  entro  trenta  giorni  dalla
          nomina o dalla conoscenza del difetto  o  della  violazione
          sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di  un
          organo la valutazione e la pronuncia della  decadenza  sono
          effettuate dall'organo che li ha nominati. 
              6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa
          stabiliti, anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
          gravanti sulle banche, valuta l'idoneita' degli esponenti e
          il rispetto dei limiti al  cumulo  degli  incarichi,  anche
          sulla base dell'analisi compiuta e delle  eventuali  misure
          adottate ai sensi  del  comma  5.  In  caso  di  difetto  o
          violazione pronuncia la decadenza dalla carica.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 110, comma  1-bis,
          112,  114-quinquies.3,  comma  1-bis,  114-undecies,  comma
          1-bis, e 96-bis.3, comma 3 del citato  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385: 
              «Art. 110 (Rinvio). - 1. (Omissis). 
              1-bis.   Ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e controllo presso  intermediari
          finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma
          3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo'
          prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
          ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c),  avuto
          riguardo  alla  complessita'  operativa,   dimensionale   e
          organizzativa  degli  intermediari,  nonche'  alla   natura
          specifica dell'attivita' svolta. 
              (Omissis).». 
              «Art. 112 (Altri soggetti  operanti  nell'attivita'  di
          concessione di finanziamenti). - 1.  I  confidi,  anche  di
          secondo  grado,  sono  iscritti   in   un   elenco   tenuto
          dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano
          in via esclusiva l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei
          fidi e  i  servizi  a  essa  connessi  o  strumentali,  nel
          rispetto   delle   disposizioni   dettate   dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze e delle riserve di  attivita'
          previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo
          possono  detenere  partecipazioni  nei  soggetti   di   cui
          all'articolo 111. 
              1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di  cui
          all'articolo 106 sono esclusi  dall'obbligo  di  iscrizione
          nell'elenco  tenuto  dall'Organismo  previsto  all'articolo
          112-bis. 
              2.  L'iscrizione  e'  subordinata  al  ricorrere  delle
          condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o  fondo
          consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e  di  assetto
          proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche'  al  possesso
          da parte di  coloro  che  detengono  partecipazioni  e  dei
          soggetti  che   svolgono   funzioni   di   amministrazione,
          direzione  e  controllo  dei  requisiti   di   onorabilita'
          stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera  a),
          e 26,  comma  3,  lettera  a).  La  sede  legale  e  quella
          amministrativa devono essere situate nel  territorio  della
          Repubblica. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,   determina   i   criteri   oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  in  base  ai
          quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
          l'autorizzazione  per   l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'articolo  106.  La  Banca  d'Italia  stabilisce,   con
          proprio  provvedimento,  gli  elementi   da   prendere   in
          considerazione per  il  calcolo  del  volume  di  attivita'
          finanziaria. In deroga all'articolo 106,  per  l'iscrizione
          nell'albo i confidi possono adottare la forma  di  societa'
          consortile a responsabilita' limitata. 
              4. I  confidi  iscritti  nell'albo  esercitano  in  via
          prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 
              5.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono  svolgere,
          prevalentemente nei confronti delle imprese  consorziate  o
          socie, le seguenti attivita': 
                a)    prestazione    di     garanzie     a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
                b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma  2,  di
          fondi pubblici di agevolazione; 
                c) stipula, ai sensi dell'articolo 47,  comma  3,  di
          contratti con le banche assegnatarie di fondi  pubblici  di
          garanzia  per  disciplinare  i  rapporti  con  le   imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 
              6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita'
          di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere
          altre forme di  finanziamento  sotto  qualsiasi  forma,  ai
          sensi dell'articolo 106, comma 1. 
              7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti  alla
          data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  i
          quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente  in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti  possono  continuare   a   svolgere   la   propria
          attivita', in considerazione del carattere marginale  della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi  determinati   dal   CICR.   Possono   inoltre
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
          le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
          tra i dipendenti di una medesima amministrazione  pubblica,
          gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo  106
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente
          alla data del 4  settembre  2010,  ove  si  verifichino  le
          condizioni di cui all'articolo 2 del decreto  del  Ministro
          del tesoro del 29 marzo 1995.  In  attesa  di  un  riordino
          complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria,
          e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre   2014,   possono
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di  iscrizione  nell'albo  di  cui  all'articolo  106,   le
          societa' cooperative di cui al capo I  del  titolo  VI  del
          libro quinto del codice civile, esistenti alla data del  1°
          gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
          regolamentati, che concedono finanziamenti sotto  qualsiasi
          forma esclusivamente  nei  confronti  dei  propri  soci,  a
          condizione che: 
                a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia  forma
          tecnica; 
                b) il volume complessivo dei finanziamenti  a  favore
          dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; 
                c)  l'importo  unitario  del  finanziamento  sia   di
          ammontare non superiore a 20.000 euro; 
                d) i finanziamenti siano concessi a  condizioni  piu'
          favorevoli di quelli presenti sul mercato. 
              8.  Le  agenzie   di   prestito   su   pegno   previste
          dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          sono sottoposte alle  disposizioni  dell'articolo  106.  La
          Banca d'Italia  puo'  dettare  disposizioni  per  escludere
          l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di  alcune
          disposizioni previste dal presente titolo.». 
              «Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). - 1. (Omissis). 
              1-bis.   Ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e controllo presso  istituti  di
          moneta elettronica si applica l'articolo 26,  ad  eccezione
          del  comma  3,  lettere  c)  ed  e);  il  decreto  di   cui
          all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione  dei  criteri
          di competenza definiti  ai  sensi  del  medesimo  articolo,
          comma 3,  lettera  c),  avuto  riguardo  alla  complessita'
          operativa, dimensionale  e  organizzativa  degli  istituti,
          nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 
              (Omissis).». 
              «Art. 114-undecies (Rinvio). - 1. (Omissis). 
              1-bis.   Ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e controllo presso  istituti  di
          pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del  comma
          3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo'
          prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
          ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c),  avuto
          riguardo  alla  complessita'  operativa,   dimensionale   e
          organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica
          dell'attivita' svolta. 
              (Omissis).». 
              «Art. 96-bis.3 (Obblighi dei sistemi di garanzia). - 1.
          - 2. (Omissis). 
              3.   Ai   soggetti    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi  di
          garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione  del  comma
          3, lettere c) ed e).». 
              - Si riporta il testo del comma  3,  dell'articolo  17,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  n.  1024/2013
          del Consiglio del 15 ottobre 2013 si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 53 del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
              «Art.  53  (Vigilanza  regolamentare). -  1.  La  Banca
          d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi  a
          oggetto: 
                a) l'adeguatezza patrimoniale; 
                b) il contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
                c) le partecipazioni detenibili; 
                d)   il    Governo    societario,    l'organizzazione
          amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
          sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
                d-bis) l'informativa da  rendere  al  pubblico  sulle
          materie di cui alle lettere da a) a d). 
              2. 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi  del  comma  1,
          lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare: 
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano  i
          requisiti, anche di competenza tecnica e  di  indipendenza,
          che tali soggetti devono possedere e le relative  modalita'
          di accertamento; 
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione  della  Banca  d'Italia.   Per   le   banche
          sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
          altro Stato comunitario,  la  decisione  e'  di  competenza
          della medesima autorita', qualora,  entro  sei  mesi  dalla
          presentazione della domanda di  autorizzazione,  non  venga
          adottata una decisione congiunta con la  Banca  d'Italia  e
          sempre che, entro il medesimo  termine,  il  caso  non  sia
          stato rinviato all'ABE  ai  fini  della  procedura  per  la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              2-ter. Le societa' o enti esterni che,  anche  gestendo
          sistemi  informativi  creditizi,  rilasciano  alle   banche
          valutazioni del rischio di  credito  o  sviluppano  modelli
          statistici per l'utilizzo  ai  fini  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
          in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
          personali detenuti legittimamente per un periodo  di  tempo
          storico di osservazione che sia congruo rispetto  a  quanto
          richiesto dalle disposizioni emanate  ai  sensi  del  comma
          2-bis.  Le  modalita'  di  attuazione  e  i   criteri   che
          assicurano la non  identificabilita'  sono  individuati  su
          conforme parere del Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali. 
              3. 
              4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per
          l'assunzione, da parte delle banche o dei  gruppi  bancari,
          di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono
          esercitare,  direttamente  o  indirettamente,  un'influenza
          sulla gestione della banca o del  gruppo  bancario  nonche'
          dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i  soci  e  gli
          amministratori,  fermi  restando  gli   obblighi   previsti
          dall'art.  2391,  primo  comma,  del  codice   civile,   si
          astengono dalle deliberazioni in cui abbiano  un  interesse
          in conflitto, per conto proprio o di terzi.  Ove  verifichi
          in concreto  l'esistenza  di  situazioni  di  conflitto  di
          interessi, la Banca d'Italia puo'  stabilire  condizioni  e
          limiti  specifici  per  l'assunzione  delle  attivita'   di
          rischio. 
              4-bis. 
              4-ter. La Banca d'Italia individua i  casi  in  cui  il
          mancato  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma  4
          comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
          con la partecipazione. 
              4-quater. La  Banca  d'Italia  disciplina  i  conflitti
          d'interessi tra le banche e i soggetti indicati  nel  comma
          4, in relazione ad altre tipologie di  rapporti  di  natura
          economica. 
              4-quinquies.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi  del
          presente  articolo  possono   prevedere   che   determinate
          operazioni siano sottoposte ad autorizzazione  della  Banca
          d'Italia.  Possono  inoltre   prevedere   che   determinate
          decisioni in materia di remunerazione e  di  incentivazione
          siano rimesse  alla  competenza  dell'assemblea  dei  soci,
          anche  nel  modello   dualistico   di   amministrazione   e
          controllo, stabilendo  quorum  costitutivi  e  deliberativi
          anche in deroga a norme di legge. 
              4-sexies. E'  nullo  qualunque  patto  o  clausola  non
          conforme  alle  disposizioni  in  materia  di  sistemi   di
          remunerazione e di  incentivazione  emanate  ai  sensi  del
          comma 1,  lettera  d),  o  contenute  in  atti  dell'Unione
          europea  direttamente  applicabili.   La   nullita'   della
          clausola  non  comporta  la  nullita'  del  contratto.   Le
          previsioni contenute nelle clausole nulle  sono  sostituite
          di diritto, ove possibile, con i parametri  indicati  nelle
          disposizioni  suddette  nei  valori  piu'   prossimi   alla
          pattuizione originaria.». 
              - Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  del  20  maggio  2019   che   modifica   il
          regolamento  (UE)  n.  575/2013  per  quanto  riguarda   il
          coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto  di
          finanziamento  stabile,  i  requisiti  di  fondi  propri  e
          passivita'  ammissibili,  il  rischio  di  controparte,  il
          rischio  di  mercato,  le  esposizioni  verso   controparti
          centrali, le esposizioni verso  organismi  di  investimento
          collettivo,  le  grandi  esposizioni,   gli   obblighi   di
          segnalazione  e  informativa  e  il  regolamento  (UE)   n.
          648/2012, e' pubblicato nella GUUE L 150 del 7 giugno 2019. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  106  e  108  del
          citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
              «Art. 106 (Albo degli  intermediari  finanziari). -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
                a) emettere moneta elettronica e prestare servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 114-quinquies,  comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
                b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
          sensi dell'art. 18, comma 3,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
                c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.» 
              «Art. 108 (Vigilanza). - 1.  La  Banca  d'Italia  emana
          disposizioni di carattere generale  aventi  a  oggetto:  il
          Governo   societario,   l'adeguatezza   patrimoniale,    il
          contenimento del rischio nelle sue diverse  configurazioni,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni e  i  sistemi  di  remunerazione  e  incentivazione
          nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
          materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
          lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
          singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
          Con riferimento a determinati tipi di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
              2.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi  del  comma  1
          prevedono   che   gli   intermediari   finanziari   possano
          utilizzare: 
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa' o enti esterni  previsti  dall'art.  53,  comma
          2-bis, lettera a); 
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
                a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  i
          dirigenti degli intermediari finanziari  per  esaminare  la
          situazione degli stessi; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          degli  intermediari  finanziari,  fissandone  l'ordine  del
          giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali degli intermediari finanziari quando  gli
          organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
          dalla lettera b); 
                d) adottare per le materie indicate nel comma 1,  ove
          la situazione  lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei
          confronti di singoli intermediari  finanziari,  riguardanti
          anche: la restrizione delle  attivita'  o  della  struttura
          territoriale;  il   divieto   di   effettuare   determinate
          operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire
          utili  o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',   con
          riferimento  a   strumenti   finanziari   computabili   nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi; 
                d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
          sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e  prudente   gestione
          dell'intermediario finanziario, la rimozione  dalla  carica
          di uno o piu' esponenti  aziendali;  la  rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza
          di provvedere. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  altresi'  convocare  gli
          amministratori, i sindaci,  i  dirigenti  dei  soggetti  ai
          quali  siano  state   esternalizzate   funzioni   aziendali
          essenziali o importanti. 
              4.  Gli  intermediari  finanziari  inviano  alla  Banca
          d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
          le  segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e
          documento richiesto. Essi trasmettono anche i  bilanci  con
          le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 
              4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al
          personale  degli  intermediari  finanziari,  anche  per  il
          tramite di questi ultimi. 
              4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4  si  applicano
          anche ai soggetti  ai  quali  gli  intermediari  finanziari
          abbiano  esternalizzato  funzioni  aziendali  essenziali  o
          importanti e al loro personale. 
              5. La Banca d'Italia puo' effettuare  ispezioni  presso
          gli  intermediari  finanziari  o  i  soggetti  a  cui  sono
          esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
          richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti  che
          ritenga necessari. 
              6.  Nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  al   presente
          articolo   la   Banca   d'Italia   osserva    criteri    di
          proporzionalita',   avuto   riguardo   alla    complessita'
          operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
          nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione: 
                a)  «autorita'   creditizie»   indica   il   Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro del tesoro e la Banca d'Italia; 
                a-bis) «autorita' di  risoluzione»  indica  la  Banca
          d'Italia nonche' un'autorita' non  italiana  deputata  allo
          svolgimento delle funzioni di risoluzione; 
                b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
                c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il
          credito e il risparmio; 
                d) «CONSOB» indica la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
                d-bis) «'COVIP»' indica la commissione  di  vigilanza
          sui fondi pensione; 
                e) «IVASS» indica l'Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni; 
                e-bis) «MVU» indica il Meccanismo di vigilanza unica,
          ossia il sistema di vigilanza  finanziaria  composto  dalla
          BCE e dalle  autorita'  nazionali  competenti  degli  Stati
          membri che vi partecipano; 
                e-ter) «Disposizioni del MVU» indica  il  regolamento
          (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; 
                f); 
                g) «Stato comunitario» indica lo Stato  membro  della
          Comunita' Europea; 
                g-bis) «Stato di origine» indica lo Stato comunitario
          in cui  la  banca,  l'IMEL  o  l'IP  e'  stato  autorizzato
          all'esercizio dell'attivita'; 
                g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato  comunitario
          nel quale la banca, l'IMEL  o  l'IP  ha  una  succursale  o
          presta servizi; 
                h)  «Stato  terzo»  indica  lo   Stato   non   membro
          dell'Unione europea; 
                h-bis)  «SEVIF»:  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) «ABE»: Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) «AEAP»: Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  «AESFEM»:  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  «Comitato  congiunto»:  il  Comitato  congiunto
          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                  5)  «CERS»:  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) «Autorita' di vigilanza degli Stati membri»:  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                h-ter) «Stato partecipante al MVU» indica  uno  Stato
          comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia  instaurato
          una  cooperazione  stretta  con  la  BCE  a   norma   delle
          disposizioni del MVU; 
                i) «legge fallimentare» indica il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267; 
                l) «autorita' competenti» indica, a seconda dei casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
                m). 
              (Omissis)». 
              -  Il  Capo  III  del  Titolo  II  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 reca: «Partecipazioni
          nelle banche». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  154-bis  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52): 
              «Art. 154-bis (Dirigente preposto  alla  redazione  dei
          documenti contabili  societari).  -  1.  Lo  statuto  degli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine prevede i  requisiti  di  professionalita'  e  le
          modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione
          dei   documenti   contabili   societari,   previo    parere
          obbligatorio dell'organo di controllo. 
              2. Gli atti e le comunicazioni della  societa'  diffusi
          al mercato,  e  relativi  all'informativa  contabile  anche
          infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una
          dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione
          dei documenti contabili  societari,  che  ne  attestano  la
          corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle
          scritture contabili. 
              3. Il dirigente preposto alla redazione  dei  documenti
          contabili   societari   predispone    adeguate    procedure
          amministrative e contabili per la formazione  del  bilancio
          di esercizio e,  ove  previsto,  del  bilancio  consolidato
          nonche'  di   ogni   altra   comunicazione   di   carattere
          finanziario. 
              4. Il Consiglio di amministrazione vigila affinche'  il
          dirigente preposto alla redazione dei  documenti  contabili
          societari  disponga  di  adeguati  poteri   e   mezzi   per
          l'esercizio dei compiti  a  lui  attribuiti  ai  sensi  del
          presente articolo, nonche'  sul  rispetto  effettivo  delle
          procedure amministrative e contabili. 
              5. Gli organi amministrativi delegati  e  il  dirigente
          preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari
          attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio,
          sul bilancio semestrale  abbreviato  e,  ove  redatto,  sul
          bilancio consolidato: 
                a) l'adeguatezza  e  l'effettiva  applicazione  delle
          procedure di cui al comma 3 nel corso del  periodo  cui  si
          riferiscono i documenti; 
                b) che i documenti sono  redatti  in  conformita'  ai
          principi contabili internazionali applicabili  riconosciuti
          nella Comunita' europea ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          luglio 2002; 
                c) la corrispondenza dei  documenti  alle  risultanze
          dei libri e delle scritture contabili; 
                d)  l'idoneita'   dei   documenti   a   fornire   una
          rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione
          patrimoniale,  economica  e  finanziaria  dell'emittente  e
          dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento; 
                e)  per  il  bilancio  d'esercizio   e   per   quello
          consolidato, che  la  relazione  sulla  gestione  comprende
          un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della
          gestione,  nonche'  della   situazione   dell'emittente   e
          dell'insieme  delle  imprese  incluse  nel  consolidamento,
          unitamente  alla  descrizione  dei  principali   rischi   e
          incertezze cui sono esposti; 
                f) per il  bilancio  semestrale  abbreviato,  che  la
          relazione intermedia  sulla  gestione  contiene  un'analisi
          attendibile delle informazioni di cui al comma 4  dell'art.
          154-ter. 
              5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo
          il modello stabilito con regolamento dalla Consob. 
              6. Le  disposizioni  che  regolano  la  responsabilita'
          degli  amministratori  si  applicano  anche  ai   dirigenti
          preposti alla redazione dei documenti contabili  societari,
          in relazione ai compiti loro  spettanti,  salve  le  azioni
          esercitabili  in  base  al  rapporto  di  lavoro   con   la
          societa'.». 
              - I Titoli V e VI del Libro V del codice civile recano,
          rispettivamente  «Delle   societa'»   e   «Delle   societa'
          cooperative e delle mutue assicuratrici». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2195 del codice
          civile: 
              «Art. 2195 (Imprenditori soggetti a  registrazione).  -
          Sono soggetti all'obbligo  dell'  iscrizione  nel  registro
          delle imprese gli imprenditori che esercitano: 
                1) un'attivita' industriale diretta  alla  produzione
          di beni o di servizi; 
                2) un'attivita' intermediaria nella circolazione  dei
          beni; 
                3) un'attivita' di trasporto per terra, o per acqua o
          per aria; 
                4) un' attivita' bancaria o assicurativa ; 
                5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. 
              Le disposizioni della legge che fanno riferimento  alle
          attivita' e alle imprese commerciali si applicano,  se  non
          risulta diversamente, a  tutte  le  attivita'  indicate  in
          questo articolo e alle imprese che le esercitano.». 
              - Il citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del  26  marzo
          1998, Supplemento ordinario n. 52.