IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17,  comma  10  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il Ministro  della  funzione  pubblica  ed  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF»)  e  successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera  c)  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2009)
9777  del  30  novembre  2009,  che  modifica,  ai  fini  della   sua
estensione, l'autorizzazione ad immettere in commercio il  medicinale
per uso umano  «Docetaxel  Winthrop»  (docetaxel),  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 22/10 del 29  gennaio  2010,
con iscrizione nel registro comunitario al n. EU/1/07/384/003-004; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2010)
3080 del 5 maggio 2010, che modifica l'autorizzazione ad immettere in
commercio  il  medicinale  per   uso   umano   «Docetaxel   Winthrop»
(docetaxel) rilasciata  con  decisione  C  (2007),  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 258/1 del 24 settembre 2010,
con iscrizione nel registro comunitario al n. EU/1/07/384/001-005; 
  Vista la determina AIFA n. 59/2013 del  23  gennaio  2013,  recante
«Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per uso
umano "Docetaxel Winthrop" (docetaxel)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 35  dell'11
febbraio 2013; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2018)
7981  del  22  novembre  2018,  di  autorizzazione   al   cambio   di
denominazione del medicinale da  «Docetaxel  Winthrop»  a  «Docetaxel
Zentiva», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  C
465/1 del 27 dicembre 2018, con iscrizione nel  registro  comunitario
al n. EU/1/07/384; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2018)
8039 del 26 novembre 2018,  di  autorizzazione  al  trasferimento  di
titolarita' dalla societa' Aventis Pharma S.A. alla societa'  Zentiva
K.S. del medicinale «Docetaxel Zentiva» (docetaxel), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 465/1 del 27 dicembre  2018,
con iscrizione nel registro comunitario al n. EU/1/07/384; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2020)
1150  del  21  febbraio  2020,  di  approvazione   della   variazione
EMEA/H/C/002539/IB/0047,   pubblicata   nella   Gazzetta    Ufficiale
dell'Unione europea C 101/1 del 27 marzo  2020,  con  iscrizione  nel
registro comunitario al n. EU/1/12/769; 
  Vista la domanda presentata il 18 giugno 2020 dalla azienda Zentiva
K.S., con la quale e' stata chiesta  l'estensione  delle  indicazioni
terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Docetaxel Zentiva»
(docetaxel); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua seduta del 16-18 settembre 2020; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta straordinaria del 3 novembre 2020; 
  Visti tutti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale DOCETAXEL  ZENTIVA
(docetaxel): 
    «"Docetaxel Zentiva" in associazione con terapia di  deprivazione
androgenica  (Androgen-deprivation  therapy,  ADT),   con   o   senza
prednisone  o  prednisolone,  e'  indicato  per  il  trattamento  dei
pazienti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile» 
  sono rimborsate alle stesse condizioni di classe e prezzo riportati
nella determina AIFA n. 59/2013 del 23 gennaio 2013, recante  «Regime
di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per  uso  umano
"Docetaxel  Winthrop"   (docetaxel)»,   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 35  dell'11
febbraio 2013. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Docetaxel Zentiva» (docetaxel) e' classificato, ai  sensi
dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe «C (nn)».