Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020
con il n. 295, con il quale l'on.  avv.  Giovanni  Legnini  e'  stato
nominato  Commissario  straordinario  per   la   ricostruzione,   nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto l'art. 38 «Rimodulazione delle  funzioni  commissariali»  del
decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  recante  «Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza  della  rete  nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del  2016  e
2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni,
nella legge 16 novembre 2018, n. 130; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 (di seguito, «decreto Sisma»), ed in particolare l'art. 2,  comma
1, lettera g) secondo cui  il  «Commissario  straordinario  adotta  e
gestisce l'elenco speciale di cui all'art. 34, raccordandosi  con  le
autorita' preposte per lo svolgimento delle attivita' di  prevenzione
contro  le  infiltrazioni  della   criminalita'   organizzata   negli
interventi di ricostruzione»; 
  Visti gli articoli 8 e 34 del medesimo  decreto  n.  189  del  2016
circa la disciplina delle domande di concessione del  contributo  per
la  tipologia  danni  lievi  nonche'   limiti   per   gli   incarichi
professionali attribuibili ai professionisti; 
  Visto l'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 23, convertito
con legge 5 giugno 2020, n. 40 che ha da ultimo prorogato  i  termini
per  gli   adempimenti   amministrativi   e   procedurali   a   causa
dell'emergenza da Covid 19; 
  Vista l'ordinanza n.  12  del  9  gennaio  2017,  come  modificata,
recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6,  comma  2,
dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1,  3,  comma
1, e 5, comma 2,  dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016,  ed
all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 52 del 28 marzo 2018 recante «Procedimento  di
accertamento  delle  violazioni   degli   obblighi   a   carico   dei
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.  34  del
decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni
e  nella  attivita'  di  redazione  delle  schede  Aedes.  Attuazione
dell'art. 2-bis  del  decreto-legge  n.  148  del  16  ottobre  2017,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172»; 
  Vista l'ordinanza n. 90 del 24  gennaio  2020  recante  «Ruderi  ed
edifici collabenti:  criteri  per  l'individuazione  -  modalita'  di
ammissione  a  contributo  dei  collabenti  vincolati  in  attuazione
dell'art. 10 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni e dell'art. 18 ordinanza n.  19/2017  -  Approvazione
delle Linee Guida e modifica della tabella  allegata  alla  circolare
CGRTS 713 del 23 maggio 2018.»; 
  Vista l'ordinanza n. 100 del  9  maggio  2020  recante  «Attuazione
della semplificazione ed accelerazione della  ricostruzione  privata,
definizione dei limiti di importo e  delle  modalita'  procedimentali
per la presentazione delle domande  di  contributo,  anche  ai  sensi
dell'art. 12-bis del decreto-legge n. 189 del  2016,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 229 del 2016»; 
  Considerata  l'opportunita'   di   proseguire   nelle   azioni   di
semplificazione al fine di agevolare  il  lavoro  dei  professionisti
nella ricostruzione attraverso forme dedicate di collaborazione e  di
assistenza dei professionisti, da parte degli Uffici speciali per  la
ricostruzione e della Struttura commissariale; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina  di  coordinamento  del  25  giugno
2020; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Termini per la scadenza della  domanda  di  contributo  per  i  danni
            lievi, i collabenti, l'esecuzione dei lavori 
 
  1. Il termine per la scadenza  della  domanda  di  concessione  del
contributo per i danni lievi, di cui all'art. 8 del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, prorogato al 30  giugno  2020  sulla  base  del
decreto n. 123/2019 convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
e' prorogato al 20 settembre 2020, salva eventuale proroga di  legge,
in forza dell'art. 103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  nonche'  dell'art.  37
del decreto-legge 24 aprile 2020,  n.  23,  convertito  con  legge  5
giugno 2020, n. 40. 
  2. L'omissione della  presentazione  della  domanda  da  parte  del
professionista incaricato, entro  il  termine  di  scadenza  fissato,
costituisce grave inadempimento che, ferma ogni altra responsabilita'
civilistica, sara'  oggetto  di  segnalazione  al  competente  ordine
professionale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8,  comma
4, ultimo periodo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 
  3. Il termine per la scadenza della segnalazione del danno da sisma
per ruderi ed edifici collabenti vincolati, di cui all'art. 10, comma
3-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilito  ai  sensi
dell'ordinanza 24 gennaio 2020, n. 90 e' prorogato al 15 luglio 2020,
anche in forza dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  nonche'  dell'art.  37
del decreto-legge 24 aprile 2020,  n.  23,  convertito  con  legge  5
giugno 2020, n. 40. 
  4. I termini  sospensivi  delle  attivita'  edilizie  disposti  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22  marzo  2020
sino alla ripresa dei lavori e comunque non oltre il  termine  del  4
maggio 2020 stabilito dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 aprile 2020, non sono computati ai fini della  decorrenza
del termine per l'esecuzione dei lavori.  Puo'  essere  disposta  una
ulteriore  sospensione  ai  fini  dell'adeguamento  del  cantiere  di
ricostruzione privata alle misure  e  ai  dispositivi  di  protezione
sanitari anti-Covid prescritti  dalle  leggi  vigenti,  nella  misura
riconosciuta dal direttore dei lavori, comunque per  un  termine  non
superiore a trenta giorni. 
  5. Le eventuali istanze di autorizzazione al miglioramento  sismico
ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 19/2017  e  dell'art.
6-ter  dell'ordinanza  n.  13/2017,  non   costituiscono   causa   di
differimento dei termini di cui al comma 1.