Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il n. 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini e' stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto l'art. 38 «Rimodulazione delle funzioni commissariali» del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito, «decreto Sisma»), ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera g) secondo cui il «Commissario straordinario adotta e gestisce l'elenco speciale di cui all'art. 34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi di ricostruzione»; Visti gli articoli 8 e 34 del medesimo decreto n. 189 del 2016 circa la disciplina delle domande di concessione del contributo per la tipologia danni lievi nonche' limiti per gli incarichi professionali attribuibili ai professionisti; Visto l'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40 che ha da ultimo prorogato i termini per gli adempimenti amministrativi e procedurali a causa dell'emergenza da Covid 19; Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificata, recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; Vista l'ordinanza n. 52 del 28 marzo 2018 recante «Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e nella attivita' di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172»; Vista l'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020 recante «Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione - modalita' di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 18 ordinanza n. 19/2017 - Approvazione delle Linee Guida e modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018.»; Vista l'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 recante «Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalita' procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016»; Considerata l'opportunita' di proseguire nelle azioni di semplificazione al fine di agevolare il lavoro dei professionisti nella ricostruzione attraverso forme dedicate di collaborazione e di assistenza dei professionisti, da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione e della Struttura commissariale; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 25 giugno 2020; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Termini per la scadenza della domanda di contributo per i danni lievi, i collabenti, l'esecuzione dei lavori 1. Il termine per la scadenza della domanda di concessione del contributo per i danni lievi, di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogato al 30 giugno 2020 sulla base del decreto n. 123/2019 convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e' prorogato al 20 settembre 2020, salva eventuale proroga di legge, in forza dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' dell'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40. 2. L'omissione della presentazione della domanda da parte del professionista incaricato, entro il termine di scadenza fissato, costituisce grave inadempimento che, ferma ogni altra responsabilita' civilistica, sara' oggetto di segnalazione al competente ordine professionale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 3. Il termine per la scadenza della segnalazione del danno da sisma per ruderi ed edifici collabenti vincolati, di cui all'art. 10, comma 3-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilito ai sensi dell'ordinanza 24 gennaio 2020, n. 90 e' prorogato al 15 luglio 2020, anche in forza dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' dell'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40. 4. I termini sospensivi delle attivita' edilizie disposti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 sino alla ripresa dei lavori e comunque non oltre il termine del 4 maggio 2020 stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, non sono computati ai fini della decorrenza del termine per l'esecuzione dei lavori. Puo' essere disposta una ulteriore sospensione ai fini dell'adeguamento del cantiere di ricostruzione privata alle misure e ai dispositivi di protezione sanitari anti-Covid prescritti dalle leggi vigenti, nella misura riconosciuta dal direttore dei lavori, comunque per un termine non superiore a trenta giorni. 5. Le eventuali istanze di autorizzazione al miglioramento sismico ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 19/2017 e dell'art. 6-ter dell'ordinanza n. 13/2017, non costituiscono causa di differimento dei termini di cui al comma 1.