Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con decreto   del
Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
 
                               Art. 1 
 
             Misure urgenti per le festivita' natalizie 
                       e di inizio anno nuovo 
 
  1.  ((  Dal  21  dicembre  2020  al  6  gennaio  2021  e'  vietato,
nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in  entrata  e
in uscita tra i territori di diverse regioni o  province  autonome  e
nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e'
vietato, altresi', ogni  spostamento  tra  comuni,  fatti  salvi  gli
spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze   lavorative   o   da
situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Nei  ))  giorni
festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6  gennaio
2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020,  ma  sono
altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni  con  popolazione  non
superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli
spostamenti  verso  i  capoluoghi  di  provincia.  Durante  i  giorni
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il  6  gennaio  2021  e'  altresi'
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata,  ubicata
nella medesima  regione,  una  sola  volta  al  giorno,  in  un  arco
temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei  limiti  di
due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia'  conviventi,  oltre
ai minori di  anni  14  sui  quali  tali  persone  esercitino  la  ((
responsabilita'  genitoriale  ))  e  alle  persone  disabili  o   non
autosufficienti conviventi. (( E' comunque consentito il rientro alla
propria residenza,  domicilio  o  abitazione,  con  esclusione  degli
spostamenti verso le seconde  case  ubicate  in  un'altra  regione  o
provincia autonoma. )) 
  2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1  restano  ferme,  per
quanto non previsto nel presente  decreto,  le  misure  adottate  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  (( 2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo
dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, possono altresi' prevedere,  anche
indipendentemente dalla classificazione in livelli di  rischio  e  di
scenario,  specifiche   misure   rientranti   tra   quelle   previste
dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge. )) 
  3. La violazione delle disposizioni del presente decreto  ((  ,  di
quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di  quelle  degli
articoli 1 e 2  del  decreto-legge  5  gennaio  2021,  n.  1,  ))  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. 
  (( 3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35, le parole:  «di  durata  non  superiore  a  trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «di  durata  non  superiore  a  cinquanta
giorni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 3  dicembre  2020
          (Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
          marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure  urgenti  per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  recante:
          «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
          epidemiologica da COVID-19», nonche'  del  decreto-legge  2
          dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni  urgenti  per
          fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del
          virus COVID-19»), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          dicembre 2020, n. 301, Edizione straordinaria: 
                «Art.  2  (Ulteriori  misure  di   contenimento   del
          contagio  su   alcune   aree   del   territorio   nazionale
          caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da  un
          livello di rischio alto). - 1. Allo scopo di contrastare  e
          contenere il diffondersi del virus COVID-19, con  ordinanza
          del Ministro della salute, adottata ai sensi  dell'art.  1,
          comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16  maggio
          2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'art. 30, comma  1,
          del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate
          le Regioni che si collocano in uno «scenario di tipo  3»  e
          con un livello di rischio «alto», secondo quanto  stabilito
          dal  documento  di  «Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19;
          evoluzione della strategia e pianificazione nella  fase  di
          transizione per il periodo  autunno  invernale»,  condiviso
          dalla Conferenza  delle  regioni  e  Province  autonome  di
          Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25). 
                2. Con ordinanza del Ministro della  salute  adottata
          ai sensi dell'art. 1, comma  16-bis,  quinto  periodo,  del
          citato decreto-legge  n.  33  del  2020,  d'intesa  con  il
          Presidente   della   regione   interessata,   in    ragione
          dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla
          Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute
          30 aprile 2020, puo' essere in ogni  momento  prevista,  in
          relazione a  specifiche  parti  del  territorio  regionale,
          l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al  comma
          4. 
                3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno
          settimanale, secondo il procedimento  di  cui  all'art.  1,
          comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il
          permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e  provvede
          all'aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma  1,  fermo
          restando che la permanenza per  quattordici  giorni  in  un
          livello di rischio o scenario inferiore  a  quello  che  ha
          determinato  le  misure  restrittive  comporta   la   nuova
          classificazione. Le ordinanze di cui  ai  commi  precedenti
          sono efficaci per un periodo  minimo  di  quindici  giorni,
          salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
          l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
          allo scadere del  termine  di  efficacia  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui  base  sono
          adottate,   salva   la   possibilita'   di    reiterazione.
          Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma  16-ter,
          del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall'art.
          24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre  2020,  n.  157,
          l'accertamento della permanenza per quattordici  giorni  in
          un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
          determinato le  misure  restrittive,  effettuato  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 16-bis,  del  decreto-legge  n.  33  del
          2020, come  verificato  dalla  Cabina  di  regia,  comporta
          l'applicazione, per un  ulteriore  periodo  di  quattordici
          giorni, delle misure relative allo scenario  immediatamente
          inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo  un
          periodo inferiore. 
                  4.  A  far  data   dal   giorno   successivo   alla
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle  ordinanze  di
          cui  al  comma  1,  nelle  regioni  ivi  individuate   sono
          applicate le seguenti misure di contenimento: 
                  a) e' vietato ogni  spostamento  in  entrata  e  in
          uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che  per  gli
          spostamenti motivati da comprovate  esigenze  lavorative  o
          situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.  Sono
          comunque consentiti gli spostamenti strettamente  necessari
          ad assicurare lo svolgimento della  didattica  in  presenza
          nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il
          rientro  presso  il   proprio   domicilio,   abitazione   o
          residenza. Il transito sui territori di cui al comma  1  e'
          consentito  qualora  necessario  a  raggiungere   ulteriori
          territori non soggetti a restrizioni  negli  spostamenti  o
          nei casi in cui gli spostamenti sono  consentiti  ai  sensi
          del presente decreto; 
                  b)  e'  vietato  ogni  spostamento  con  mezzi   di
          trasporto pubblici o  privati,  in  un  comune  diverso  da
          quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che  per
          comprovate esigenze lavorative, di studio,  per  motivi  di
          salute,  per  situazioni  di  necessita'  o  per   svolgere
          attivita'  o  usufruire  di  servizi  non  sospesi  e   non
          disponibili in tale comune; 
                  c)  sono  sospese  le  attivita'  dei  servizi   di
          ristorazione (fra  cui  bar,  pub,  ristoranti,  gelaterie,
          pasticcerie), ad esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale a condizione che  vengano
          rispettati  i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti   a
          prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola
          ristorazione con consegna a domicilio  nel  rispetto  delle
          norme   igienico   sanitarie   sia   per   l'attivita'   di
          confezionamento che di trasporto,  nonche'  fino  alle  ore
          22,00  la  ristorazione  con  asporto,   con   divieto   di
          consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano  comunque
          aperti gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
          bevande  siti  nelle  aree  di  servizio   e   rifornimento
          carburante  situate  lungo  le  autostrade,  gli  itinerari
          europei E45 e E55, negli  ospedali,  negli  aeroporti,  nei
          porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni
          caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
          metro. 
                5.  Le  misure  previste  dagli  altri  articoli  del
          presente decreto, a eccezione di quelle di cui all'art.  3,
          si  applicano  anche  ai  territori  di  cui  al   presente
          articolo,  ove  per  tali  territori  non  siano   previste
          analoghe misure piu' rigorose.» 
                «Art.  3  (Ulteriori  misure  di   contenimento   del
          contagio  su   alcune   aree   del   territorio   nazionale
          caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da  un
          livello di rischio alto). - 1. Allo scopo di contrastare  e
          contenere il diffondersi del virus COVID-19, con  ordinanza
          del Ministro della salute, adottata ai sensi  dell'art.  1,
          comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16  maggio
          2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'art. 30, comma  1,
          del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate
          le Regioni che si collocano in uno «scenario di tipo  4»  e
          con un livello di rischio «alto», secondo quanto  stabilito
          dal  documento  di  «Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19;
          evoluzione della strategia e pianificazione nella  fase  di
          transizione per il periodo  autunno  invernale»,  condiviso
          dalla Conferenza  delle  Regioni  e  Province  autonome  di
          Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25). 
                2. Con ordinanza del Ministro della  salute  adottata
          ai sensi dell'art. 1, comma  16-bis,  quinto  periodo,  del
          citato decreto-legge  n.  33  del  2020,  d'intesa  con  il
          Presidente   della   regione   interessata,   in    ragione
          dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla
          Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute
          30 aprile 2020, puo' essere in ogni  momento  prevista,  in
          relazione a  specifiche  parti  del  territorio  regionale,
          l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al  comma
          4. 
                3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno
          settimanale, secondo il procedimento  di  cui  all'art.  1,
          comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il
          permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e  provvede
          all'aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma  1,  fermo
          restando che la permanenza per  quattordici  giorni  in  un
          livello di rischio o scenario inferiore  a  quello  che  ha
          determinato  le  misure  restrittive  comporta   la   nuova
          classificazione. Le ordinanze di cui  ai  commi  precedenti
          sono efficaci per un periodo  minimo  di  quindici  giorni,
          salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
          l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
          allo scadere del  termine  di  efficacia  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui  base  sono
          adottate,   salva   la   possibilita'   di    reiterazione.
          Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma  16-ter,
          del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall'art.
          24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre  2020,  n.  157,
          l'accertamento della permanenza per quattordici  giorni  in
          un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
          determinato le  misure  restrittive,  effettuato  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 16-bis,  del  decreto-legge  n.  33  del
          2020, come  verificato  dalla  Cabina  di  regia,  comporta
          l'applicazione, per un  ulteriore  periodo  di  quattordici
          giorni, delle misure relative allo scenario  immediatamente
          inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo  un
          periodo inferiore. 
                4.  A   far   data   dal   giorno   successivo   alla
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle  ordinanze  di
          cui  al  comma  1,  nelle  regioni  ivi  individuate   sono
          applicate le seguenti misure di contenimento: 
                  a) e' vietato ogni  spostamento  in  entrata  e  in
          uscita dai territori di cui al comma 1, nonche' all'interno
          dei medesimi  territori,  salvo  che  per  gli  spostamenti
          motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni  di
          necessita' ovvero  per  motivi  di  salute.  Sono  comunque
          consentiti  gli  spostamenti  strettamente   necessari   ad
          assicurare lo svolgimento della didattica in  presenza  nei
          limiti in cui la stessa e'  consentita.  E'  consentito  il
          rientro  presso  il   proprio   domicilio,   abitazione   o
          residenza. Il transito sui territori di cui al comma  1  e'
          consentito  qualora  necessario  a  raggiungere   ulteriori
          territori non soggetti a restrizioni  negli  spostamenti  o
          nei casi in cui gli spostamenti sono  consentiti  ai  sensi
          del presente decreto; 
                  b)  sono  sospese  le  attivita'   commerciali   al
          dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di  vendita  di
          generi  alimentari  e  di  prima   necessita'   individuate
          nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia  nelle
          medie e grandi strutture di vendita, anche  ricompresi  nei
          centri commerciali, purche' sia consentito  l'accesso  alle
          sole predette attivita' e ferme restando  le  chiusure  nei
          giorni festivi e prefestivi di cui all'art.  1,  comma  10,
          lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia
          di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita'  dirette
          alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e
          florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le
          farmacie e le parafarmacie; 
                  c)  sono  sospese  le  attivita'  dei  servizi   di
          ristorazione (fra  cui  bar,  pub,  ristoranti,  gelaterie,
          pasticcerie), ad esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale a condizione che  vengano
          rispettati  i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti   a
          prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola
          ristorazione con consegna a domicilio  nel  rispetto  delle
          norme   igienico   sanitarie   sia   per   l'attivita'   di
          confezionamento che di trasporto,  nonche'  fino  alle  ore
          22,00  la  ristorazione  con  asporto,   con   divieto   di
          consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano  comunque
          aperti gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
          bevande  siti  nelle  aree  di  servizio   e   rifornimento
          carburante  situate  lungo  le  autostrade,  gli  itinerari
          europei E45 e E55, negli  ospedali,  negli  aeroporti,  nei
          porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni
          caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
          metro; 
                  d) tutte le attivita' previste dall'art.  1,  comma
          10, lettere f) e  g),  anche  svolte  nei  centri  sportivi
          all'aperto, sono sospese; sono altresi' sospesi  tutti  gli
          eventi  e  le  competizioni  organizzati  dagli   enti   di
          promozione sportiva; 
                  e) e' consentito svolgere individualmente attivita'
          motoria in prossimita'  della  propria  abitazione  purche'
          comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro  da
          ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi
          di  protezione  delle   vie   respiratorie;   e'   altresi'
          consentito   lo   svolgimento   di    attivita'    sportiva
          esclusivamente all'aperto e in forma individuale; 
                  f) fermo restando lo svolgimento in presenza  della
          scuola dell'infanzia, della scuola  primaria,  dei  servizi
          educativi per l'infanzia di  cui  all'art.  2  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n.  65  e  del  primo  anno  di
          frequenza  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  le
          attivita'   scolastiche   e    didattiche    si    svolgono
          esclusivamente con modalita' a  distanza.  Resta  salva  la
          possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora  sia
          necessario l'uso di laboratori o in  ragione  di  mantenere
          una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
          scolastica degli  alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni
          educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del
          Ministro dell'istruzione  n.  89,  del  7  agosto  2020,  e
          dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n.  134  del  9
          ottobre 2020, garantendo comunque il  collegamento  on-line
          con gli alunni della classe che sono in didattica  digitale
          integrata; 
                  g)  e'  sospesa  la   frequenza   delle   attivita'
          formative  e  curriculari   delle   universita'   e   delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica, fermo in ogni  caso  il  proseguimento  di  tali
          attivita' a distanza. I corsi per i  medici  in  formazione
          specialistica, i corsi di formazione specifica in  medicina
          generale,  nonche'  le  attivita'  dei  tirocinanti   delle
          professioni sanitarie e le altre  attivita',  didattiche  o
          curriculari, eventualmente individuate  dalle  universita',
          sentito il Comitato universitario regionale di riferimento,
          possono proseguire, laddove necessario, anche in  modalita'
          in presenza. Resta in ogni caso  fermo  il  rispetto  delle
          linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca,
          di cui all'allegato 18, nonche' sulla base  del  protocollo
          per la gestione di casi confermati e sospetti di  COVID-19,
          di  cui  all'allegato  22;  le  disposizioni  di  cui  alla
          presente lettera  si  applicano,  per  quanto  compatibili,
          anche  alle  istituzioni  di  alta   formazione   artistica
          musicale e coreutica; 
                  h) sono sospese le attivita' inerenti servizi  alla
          persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24; 
                  i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza
          del  personale  nei  luoghi  di   lavoro   per   assicurare
          esclusivamente le attivita' che ritengono  indifferibili  e
          che richiedono  necessariamente  tale  presenza,  anche  in
          ragione della gestione dell'emergenza; il personale non  in
          presenza  presta  la  propria   attivita'   lavorativa   in
          modalita' agile; 
                  l)  sono  temporaneamente  sospese  le   prove   di
          verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti,  di  cui
          all'art. 121 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
          285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96
          e BE, con conseguente proroga dei  termini  previsti  dagli
          articoli 121 e 122 del citato decreto  legislativo  n.  285
          del 1992, in favore dei  candidati  che  non  hanno  potuto
          sostenere dette prove, per un  periodo  pari  a  quello  di
          efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1. 
                5.  Le  misure  previste  dagli  altri  articoli  del
          presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al
          presente  articolo,  ove  per  tali  territori  non   siano
          previste analoghe misure piu' rigorose.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma  2,  e  2
          del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35  (Misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  25  marzo
          2020, n. 79: 
                «Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del  contagio
          sull'intero territorio nazionale). - (Omissis). 
                2. E' fatto obbligo  di  mantenere  una  distanza  di
          sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le
          eccezioni   gia'   previste   e   validate   dal   Comitato
          tecnico-scientifico di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza  3
          febbraio 2020, n. 630,  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile. 
                (Omissis).» 
                «Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento).  -
          1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020. 
                2.  Nelle  more   dell'adozione   dei   decreti   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1  e
          con efficacia limitata fino a  tale  momento,  in  casi  di
          estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
          misure di cui all'articolo 1 possono  essere  adottate  dal
          Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
          23 dicembre 1978, n. 833. 
                3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e  gli  atti
          adottati sulla base dei decreti e delle  ordinanze  emanati
          ai  sensi  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
          originariamente previsti le  misure  gia'  adottate  con  i
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  adottati
          in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020  e  22
          marzo  2020,  pubblicati  rispettivamente  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo  2020,
          n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22  marzo  2020,  come
          ancora vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Le altre misure ancora vigenti  alla  stessa  data
          continuano ad applicarsi  nel  limite  di  ulteriori  dieci
          giorni. 
                4. Per  gli  atti  adottati  ai  sensi  del  presente
          decreto i termini per il controllo preventivo  della  Corte
          dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge  24
          novembre 2000, n. 340,  sono  dimezzati.  In  ogni  caso  i
          provvedimenti adottati in attuazione del presente  decreto,
          durante lo svolgimento della fase del controllo  preventivo
          della Corte  dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
          esecutori ed esecutivi,  a  norma  degli  articoli  21-bis,
          21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
          articolo sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana  e  comunicati  alle  Camere  entro  il
          giorno successivo alla loro  pubblicazione.  Il  Presidente
          del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui  delegato
          riferisce ogni quindici giorni  alle  Camere  sulle  misure
          adottate ai sensi del presente decreto.». 
              - Il decreto-legge 2 dicembre  2020,  n.  158,  recante
          disposizioni urgenti per  fronteggiare  i  rischi  sanitari
          connessi alla diffusione del virus COVID-19, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 2020. 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  2  del
          decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Ulteriori  disposizioni
          urgenti   in   materia   di   contenimento    e    gestione
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19),   pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2021, n. 3: 
                «Art.  1  (Ulteriori  disposizioni  urgenti  per   il
          contenimento della diffusione del COVID-19). - 1. Dal 7  al
          15 gennaio 2021  e'  vietato,  nell'ambito  del  territorio
          nazionale, ogni spostamento in entrata e in  uscita  tra  i
          territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli
          spostamenti motivati da comprovate  esigenze  lavorative  o
          situazioni di necessita' ovvero per motivi  di  salute.  E'
          comunque consentito  il  rientro  alla  propria  residenza,
          domicilio o abitazione, con  esclusione  degli  spostamenti
          verso le seconde case ubicate in altra regione o  provincia
          autonoma. 
                2.  Nei  giorni  9  e  10  gennaio  2021  sull'intero
          territorio nazionale, ad eccezione  delle  Regioni  cui  si
          applicano le misure di cui all'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre  2020,  si
          applicano le misure di cui all'articolo 2 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre  2020,  ma
          sono consentiti gli spostamenti dai comuni con  popolazione
          non superiore a 5.000  abitanti  e  per  una  distanza  non
          superiore  a  30  chilometri  dai  relativi  confini,   con
          esclusione  in  ogni  caso  degli   spostamenti   verso   i
          capoluoghi di provincia. 
                3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni  in  cui  si
          applicano le misure di cui all'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 3  dicembre  2020  e'
          altresi' consentito lo  spostamento,  in  ambito  comunale,
          verso una sola abitazione privata una volta al  giorno,  in
          un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00,
          e nei limiti di due persone, ulteriori  rispetto  a  quelle
          ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14  sui  quali
          tali persone esercitino  la  potesta'  genitoriale  e  alle
          persone disabili o non autosufficienti  conviventi.  Per  i
          comuni con popolazione non superiore a  5.000  abitanti  lo
          spostamento di cui al presente comma  e'  consentito  anche
          per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi
          confini, con esclusione  in  ogni  caso  degli  spostamenti
          verso i capoluoghi di provincia. 
                4. Nell'intero periodo di  cui  al  comma  1  restano
          ferme, per quanto non previsto  nel  presente  decreto,  le
          misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo  2,
          commi 1 e 2,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35.» 
                «Art.  2  (Modificazioni  urgenti  alla  legislazione
          emergenziale). - 1. All'articolo  1  del  decreto-legge  16
          maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio 2020, n.  74,  dopo  il  comma  16-ter,  e'
          aggiunto il seguente: "16-quater. Il Ministro della  salute
          con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi
          16-bis e 16-ter,  applica  alle  regioni  che,  secondo  le
          previsioni del comma 16-bis, si collocano in  uno  scenario
          almeno di tipo  2  e  con  un  livello  di  rischio  almeno
          moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con  un
          livello  di  rischio  almeno  moderato,  ove  nel  relativo
          territorio  si  manifesti  un'incidenza   settimanale   dei
          contagi superiore a 50 casi ogni 100.000  abitanti,  misure
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri tra quelle di cui all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2020,   n.   35,
          aggiuntive e  progressive  rispetto  a  quelle  applicabili
          sull'intero territorio nazionale.". 
                2. In sede di prima applicazione del comma 1  e  fino
          al 15 gennaio 2021, il Ministro della  salute  con  propria
          ordinanza, secondo le procedure di cui ai  commi  16-bis  e
          16-ter, applica a una o piu' regioni nel cui territorio  si
          manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni
          100.000 abitanti: 
                  a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre  2020,  se
          lo scenario e' almeno di tipo 2 e il livello di rischio  e'
          almeno moderato; 
                  b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre  2020,  se
          lo scenario e' almeno di tipo 3 e il livello di rischio  e'
          almeno moderato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  22  maggio  2020,  n.   35   (Misure   urgenti   per
          fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2020, n. 132: 
                «Art. 4 (Sanzioni e controlli). -  1.  Salvo  che  il
          fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
          e  applicate  con  i  provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero  dell'articolo  3,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 400 a  euro  1.000  e  non  si  applicano  le
          sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo  650  del
          codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
          attributiva di  poteri  per  ragioni  di  sanita',  di  cui
          all'articolo 3, comma  3.  Se  il  mancato  rispetto  delle
          predette misure avviene mediante l'utilizzo di  un  veicolo
          la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino  a
          un terzo. 
                2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma  2,  lettere
          i), m), p), u), v),  z)  e  aa),  si  applica  altresi'  la
          sanzione   amministrativa   accessoria    della    chiusura
          dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 
                3.  Si  applicano,  per  quanto  non  stabilito   dal
          presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
          capo I della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
          compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si  applica
          l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.  Le
          sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
          2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
          le violazioni delle  misure  di  cui  all'articolo  3  sono
          irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
          procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. 
                4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
          al comma 2, ove necessario per impedire la  prosecuzione  o
          la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
          disporre   la   chiusura   provvisoria   dell'attivita'   o
          dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.  Il
          periodo  di  chiusura  provvisoria  e'   scomputato   dalla
          corrispondente    sanzione    accessoria    definitivamente
          irrogata, in sede di sua esecuzione. 
                5. In caso di reiterata violazione della disposizione
          di  cui  al  comma  1,  la   sanzione   amministrativa   e'
          raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella  misura
          massima. 
                6.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   violazione
          dell'articolo 452 del codice penale o comunque  piu'  grave
          reato, la violazione della misura di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettera e), e' punita ai sensi  dell'articolo  260
          del regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  Testo  unico
          delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 
                7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto
          27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
          le parole "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
          lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti:
          «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da  euro
          500 ad euro 5.000". 
                8.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   che
          sostituiscono sanzioni penali con  sanzioni  amministrative
          si applicano anche alle violazioni  commesse  anteriormente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma  in
          tali casi le sanzioni amministrative sono  applicate  nella
          misura minima ridotta alla meta'. Si  applicano  in  quanto
          compatibili le disposizioni degli articoli 101  e  102  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
                9.  Il  Prefetto,   informando   preventivamente   il
          Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione  delle  misure
          avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
          di polizia municipale munito della qualifica di  agente  di
          pubblica sicurezza e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,
          sentiti i competenti  comandi  territoriali.  Al  personale
          delle Forze  armate  impiegato,  previo  provvedimento  del
          Prefetto  competente,  per  assicurare  l'esecuzione  delle
          misure di contenimento di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
          prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
          nei  luoghi  di  lavoro  avvalendosi  anche  del  personale
          ispettivo  dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio  e   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro
          limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
          sicurezza nei luoghi di lavoro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35  (Misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  23  maggio
          2020, n. 132: 
                «Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
          COVID-19). -  1.  Per  contenere  e  contrastare  i  rischi
          sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,  su
          specifiche   parti   del   territorio   nazionale   ovvero,
          occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,   possono   essere
          adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
          o piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
          predeterminati,  ciascuno  di  durata   non   superiore   a
          cinquanta giorni, reiterabili  e  modificabili  anche  piu'
          volte fino al  30  aprile  2021,  termine  dello  stato  di
          emergenza, e con possibilita' di  modularne  l'applicazione
          in  aumento  ovvero  in  diminuzione  secondo   l'andamento
          epidemiologico del predetto virus. 
                (Omissis).».