IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito  pubblico»,  (di  seguito  «testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di massima»),  e  successive  modifiche,  con  il  quale  sono  state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  le  modalita'
di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare
tramite asta; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020,
emanato in attuazione dell'art. 3  del  «testo  unico»,  (di  seguito
«decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre  2009,  ed  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli
di Stato italiani»; 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto  dirigenziale  specialisti),  concernente  la  selezione   e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2021; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  20
gennaio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 25.809 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti propri decreti in data 26 luglio, 29 agosto, 26 settembre, 29
ottobre, 28 novembre e 21 dicembre 2018, 29 gennaio 2019 e 17  giugno
2020, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime  quindici
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1° agosto
2018 e scadenza 1° dicembre 2028; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta vengono disposte le emissioni della quindicesima tranche dei
buoni del Tesoro poliennali 1,25% con  godimento  1°  agosto  2016  e
scadenza 1° dicembre 2026, e della diciassettesima tranche dei  buoni
del Tesoro  poliennali  1,35%  con  godimento  1°  settembre  2019  e
scadenza 1° aprile 2030; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e'  disposta  l'emissione  di  una  sedicesima
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% avente con godimento 1°
agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028. 
  I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai  BTP  1,25%  con
godimento 1° agosto 2016 e scadenza 1° dicembre 2026, e ai BTP  1,35%
con godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1°  aprile  2030,  per  un
ammontare nominale complessivo di 1.500 milioni di euro, da regolarsi
secondo quanto previsto dall'art. 5. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,80% pagabile in  due
semestralita' posticipate, il 1° giugno ed il  1°  dicembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime cinque cedole dei buoni emessi con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato «decreto di massima». 
  Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7
dicembre 2012, n. 96718,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping».