IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007, concernente la determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art.  2,  comma  16
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di  gestione
commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice  civile
nei  confronti  della  societa'  cooperativa  «G.L.  Lindo   societa'
cooperativa sociale»; 
  Considerato che nelle suddette risultanze ispettive si evidenzia il
mancato  perseguimento  dello  scopo  mutualistico  da  parte   della
cooperativa,  in  quanto  la  sua  compagine  sociale  non  comprende
lavoratori svantaggiati nella misura prevista dalla normativa per  le
cooperative sociali di tipo b); 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, dai quali risulta  il  mancato  deposito  dei
bilanci per piu' di due anni  consecutivi,  e  che  essendo  l'ultimo
bilancio depositato risalente all'esercizio 2016 non si  ravvisano  i
presupposti per la continuita' aziendale, tipici dell'istituto di cui
all'art. 2545-sexiesdecies; 
  Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento e che il legale rappresentante ha presentato le  proprie
controdeduzioni; 
  Considerato che questo Ministero ha risposto alle controdeduzioni e
che, non ritenendo esaustive  le  motivazioni  in  esse  esposte,  ha
concluso l'interlocutoria richiedendo l'invio da parte  dell'ente  di
eventuali ulteriori elementi chiarificatori entro il termine di venti
giorni e che la cooperativa  non  ha  dato  alcun  riscontro  a  tale
richiesta; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e'  stato  individuato  tramite
processo  di  estrazione  informatico,  tra  coloro   che   risultano
regolarmente iscritti nella banca  dati  del  Ministero,  tramite  il
portale di gestione dei  commissari  liquidatori,  nel  rispetto  del
criterio  territoriale  e  di  rotazione,  conformemente   a   quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile  2018,
recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione
di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice
civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «G.L. Lindo societa'  cooperativa  sociale»
con sede in Bari, codice fiscale 07707590720,  e'  sciolta  per  atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.