IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98,  che  reca  la
disciplina delle casse conguaglio prezzi; 
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 941
del 29 agosto 1961, con il quale e'  stato  istituito  il  «Fondo  di
compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche»; 
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n.  34
del 6 luglio 1974, con il quale la denominazione del  Fondo  suddetto
e' stata modificata in «Cassa conguaglio per il settore elettrico»; 
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  che
ha trasferito all'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas  (ora
Autorita' di regolazione per energia reti  e  ambiente  -  ARERA)  le
«funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite  dall'art.
5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica
20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), dell'allegato A alla  delibera
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas  del  21  dicembre
2009, n. 64 che affida alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
le  attivita'  di  esazione,  erogazione  e  controllo  previste  per
l'amministrazione dei conti presso la stessa istituiti; 
  Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
(legge di bilancio 2016), con il quale la  Cassa  conguaglio  per  il
settore  elettrico  e'  trasformata  in  ente   pubblico   economico,
denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA) ed e'
fissata la dotazione organica dell'ente; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
giugno 2016 di approvazione dello statuto della CSEA; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
febbraio 2017 di approvazione del  regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento della CSEA; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  (bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020) e, in particolare, l'art. 1: 
    a) comma 516, il  quale  prevede  che  per  la  programmazione  e
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni
connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento
e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, [...]  e'  adottato  il
Piano nazionale di interventi nel settore idrico [...]; 
    b) comma 520, il quale  dispone  che  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, avvalendosi anche della  Cassa
per  i  servizi  energetici  e   ambientali,   monitora   l'andamento
dell'attuazione degli interventi  e  sostiene  gli  enti  di  governo
dell'ambito e gli altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione
degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali  criticita'
nella programmazione e nella realizzazione degli interventi  [...]  e
che, conseguentemente,  la  dotazione  organica  della  Cassa  per  i
servizi energetici e  ambientali  puo'  essere  adeguata  ai  compiti
previsti dal presente comma con decreto adottato ai  sensi  dell'art.
1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti  delle
disponibilita' del bilancio della Cassa medesima; 
    c) comma 528, il quale dispone che  la  denominazione  «Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»  e'  sostituita,
ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente» (ARERA); 
  Vista la nota prot. 20928 del 18 novembre 2020 con la quale CSEA ha
formulato istanza motivata perche' sia data  attuazione  al  disposto
dell'art. 1, comma 520 della richiamata legge  205/2017,  richiedendo
l'adeguamento della propria dotazione organica; 
  Vista la nota della Ragioneria generale dello Stato n. 8783 del  12
gennaio 2021; 
  Vista la nota del 29 gennaio 2021 acquisita al protocollo n. 21757,
con  la  quale  l'ARERA  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine
all'istanza formulata  da  CSEA  e  alle  proposte  di  modifica  del
regolamento di organizzazione e funzionamento; 
  Vista la nota prot. 2675 dell'1° febbraio 2021 con la  quale  CSEA,
facendo seguito alle predette note della  Ragioneria  generale  dello
Stato e dell'ARERA, ha  rinnovato  l'esigenza  di  adeguamento  della
propria dotazione organica ai sensi del predetto art.  1,  comma  520
della legge 205/2017; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  L'art.  3,  comma  1,   del   regolamento   di   organizzazione   e
funzionamento della Cassa  per  i  servizi  energetici  e  ambientali
(CSEA) viene modificato come segue «la dotazione organica della  CSEA
e' individuata in novanta unita', di cui cinque appartenenti al ruolo
dirigenziale, oltre al direttore generale». 
  L'art. 3 del regolamento di organizzazione  e  funzionamento  della
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)  cosi'  modificato
e' allegato al presente decreto e ne forma parte integrante. 
  La  modifica  al  decreto  viene  autorizzata  nei   limiti   delle
disponibilita' di bilancio della Cassa per  i  servizi  energetici  e
ambientali. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
per la registrazione e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 febbraio 2021 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2021 
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finanze, reg. n. 144