IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 13567 del 15 maggio 2014, n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 4967 del 31 marzo 2016 e n. 13789 del 30 luglio 2019; Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Venezia (VE): prot. n. 2014/20084 del 26 novembre 2014, prot. n. 2014/18495 del 4 novembre 2014 e prot. n. 2014/14858 del 2 sttembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Caorle, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex Alveo Rio interno noto come Canale dell'Orologio porz. Canale dell'Orologio», «Fabbricato e Terreno Annesso in Via Strada Nuova - Ponte Saetta» e «Terreno seminativo zona rurale in Comune di Caorle fra Argine Can Lemene e Argine Can Mar»; prot. n. 2014/10885 del 25 giugno 2014, prot. n. 2014/10887 del 25 giugno 2014, prot. n. 2014/10957 del 26 giugno 2014, prot. n. 2014/11116 del 27 giugno 2014, prot. n. 2014/16430 del 1° ottobre 2014 e prot. n. 2014/19100 dell'11 novembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Jesolo, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex Fascio di Cortellazzo (ex casa marinaio) Caserma Giulio De Simone», «Area commerciale ex alveo canaletta Capiotto», «Terreno in Loc. Rurale, pianeggiante a ridosso dell'argine sinistro del fiume Sile, Jesolo», «Ex Casello e Magazzino Idraulico», «Terreno sito in Jesolo - Loc. Cortellazzo» e «Ex Canale Cavamento»; prot. n. 2014/20525 del 3 dicembre 2014 e prot. n. 2014/20077 del 26 novembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di San Stino di Livenza, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Quota di ½ esecuzione immobiliare a carico di Camerotto Sergio» e «Terreni in Santo Stino di Livenza Borgo Chiesetta»; prot. n. 2014/12769 del 29 luglio 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Vigonovo, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno ex Casa del Fascio di Vigonovo»; Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai Comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 1761 del 2 febbraio 2021; Decreta: Art. 1 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Caorle 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Caorle (VE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Ex Alveo Rio interno noto come Canale dell'Orologio porz. Canale dell'Orologio», «Fabbricato e Terreno Annesso in Via Strada Nuova - Ponte Saetta» e «Terreno seminativo zona rurale in Comune di Caorle fra Argine Can Lemene e Argine Can Mar», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2014/20084 del 26 novembre 2014, prot. n. 2014/18495 del 4 novembre 2014 e prot. n. 2014/14858 del 2 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 21.421,27 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Caorle. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 153.378,13, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'Interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 21.421,27.