IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le
regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare  nei  mesi  di
piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione  nelle
piccole isole di veicoli appartenenti a  persone  non  facenti  parte
della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della giunta del  Comune  di  Capri  in  data  17
novembre 2020, n. 152,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione nell'isola di Capri, degli  autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della
popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri; 
  Vista la delibera della giunta del Comune di  Anacapri  in  data  9
dicembre 2020, n. 206,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione nell'isola di Capri, dei veicoli appartenenti a  persone
non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei  Comuni
di Capri e Anacapri; 
  Vista la nota della prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Napoli n. 71496 del 5 marzo 2021; 
  Vista la nota n. 7042 del 1° ottobre 2020 e la nota di sollecito n.
1415 del 18 febbraio 2021, con le quali si  richiedeva  alla  Regione
Campania, l'emissione del parere di competenza; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere
della Regione Campania; 
  Preso atto della situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  che  ha
determinato l'adozione  di  misure  urgenti,  atte  a  contenerne  la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche; 
  Visti gli atti  emanati  dal  Governo  recanti  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e in particolare, il decreto-legge 14 gennaio 2021,  n.  2,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento  e
prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di
svolgimento delle elezioni per  l'anno  2021»,  il  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamento sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, da ultimo, il  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,  recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante "Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante
"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021,  n.  15,  recante
"Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti   sul
territorio   nazionale    per    il    contenimento    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19"»; 
  Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle  persone  fisiche,  disposti   a   seguito   della   situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere  modificati  in  relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 1° aprile 2021 al 3 novembre 2021 e dal 20 dicembre 2021  al
6 gennaio 2022, sono vietati l'afflusso e la circolazione  sull'isola
di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei
Comuni di Capri e Anacapri. 
  2. E' altresi' vietato, nei periodi di cui al comma 1, l'imbarco  e
l'afflusso dei  veicoli  a  noleggio  breve  intestati  a  ditte  non
operanti sul territorio dell'isola di Capri.