IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il  quale  sono  individuate,  ai  sensi  del
richiamato art. 23, comma 3, del decreto-legge n.  83  del  2012,  le
priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in  particolare,
l'art. 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove
e' previsto  che  il  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  sostiene
interventi diretti «al rafforzamento della struttura  produttiva  del
Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di  aree
che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  4  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 3 gennaio 2015, n. 2, recante l'istituzione di un nuovo regime di
aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo  di  societa'
cooperative di piccola e media dimensione; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2015, con il
quale sono stati individuati i termini  per  la  presentazione  delle
richieste di finanziamento da  parte  delle  societa'  cooperative  e
stabiliti  il  modello  di  domanda,  lo  schema  di   contratto   di
finanziamento agevolato, i format per la  relazione  annuale  nonche'
fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all'attuazione
degli interventi previsti dal predetto decreto 4 dicembre 2014; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  4
gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 44 del  22  febbraio  2021  con  il  quale,  al  fine  di
rafforzare  il  sostegno   alla   nascita,   allo   sviluppo   e   al
consolidamento, su tutto  il  territorio  nazionale,  delle  societa'
cooperative  e'  stato  istituito  un  nuovo  regime  di   aiuti   in
sostituzione di quello disciplinato dal citato decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014; 
  Considerato che l'art. 15 del suddetto decreto prevede, al comma 1,
che con provvedimento del direttore generale per gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo  economico,  siano  forniti  gli
schemi, i criteri, le modalita' e  i  termini  per  la  presentazione
delle richieste  di  finanziamento  agevolato,  per  la  stipula  del
contratto  di  finanziamento  agevolato,   per   l'erogazione   delle
agevolazioni,  nonche'  le  procedure  relative  alla  revoca   delle
agevolazioni e  forniti  chiarimenti  e  dettagli  per  una  migliore
attuazione dell'intervento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «legge n.  241/1990»:  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modifiche e integrazioni recante «Nuove norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    c) «decreto»: decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4
gennaio 2021 che, ai sensi dell'art. 1, comma  845,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296  e  successive  modifiche  e   integrazioni,
istituisce un nuovo regime di aiuti volto a  rafforzare  il  sostegno
alla nascita,  allo  sviluppo  e  al  consolidamento  delle  societa'
cooperative, con lo scopo di favorire  lo  sviluppo  economico  e  la
crescita dei livelli di occupazione del Paese; 
    d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto  legislativo  31
marzo 1998,  n.  123  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione  degli  interventi  di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    e) «societa' finanziarie»: le  societa'  finanziarie  partecipate
dal Ministero ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  17,  comma  2,
della legge 27 febbraio 1985, n. 49  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    f) «societa' cooperative»: le societa' cooperative, di piccola  e
media  dimensione  secondo  quanto  previsto   nell'allegato   1   al
Regolamento di esenzione, nelle quali  la  societa'  finanziaria  che
concede il  finanziamento  agevolato  acquisisca  ovvero  abbia  gia'
acquisito  una  partecipazione  temporanea  di  minoranza,  ai  sensi
dell'art. 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49; 
    g) «Regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del  17  giugno  2014  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    h) «Regolamento di esenzione agricoltura»: il regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive  modifiche
ed integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 193 del 1° luglio 2014, che  dichiara  compatibili  con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti «nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali  e  che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 
    i) «Regolamenti  de  minimis»:  il  regolamento  de  minimis,  il
regolamento de minimis agricoltura e il regolamento de minimis pesca; 
    l) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione del 18 dicembre  2013  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis»; 
    m) «Regolamento de minimis agricoltura»: il regolamento  (UE)  n.
1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre  2013  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea  L  352   del   24   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo,  come  modificato  dal  regolamento  (UE)  2019/316   della
Commissione del 21 febbraio 2019; 
    n)  «Regolamento  de  minimis  pesca»:  il  regolamento  (UE)  n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche
ed integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 190 del 28 giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
    o) «produzione agricola primaria»: l'attivita' definita dal punto
9 dell'art. 2 del regolamento di esenzione, ovvero la  produzione  di
prodotti del suolo e dell'allevamento,  di  cui  all'allegato  I  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  senza  ulteriori
interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; 
    p) «trasformazione di prodotti agricoli»:  qualsiasi  trattamento
di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur  sempre
un  prodotto  agricolo,  eccezion  fatta  per  le  attivita'   svolte
nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale  o
vegetale alla prima vendita; 
    q) «commercializzazione di prodotti agricoli»:  la  detenzione  o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,  mettere
in vendita, consegnare o immettere sul  mercato  in  qualsiasi  altro
modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di  un
produttore primario a rivenditori o a imprese  di  trasformazione,  e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale  prima  vendita;
la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e'
considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in
locali separati, adibiti a tale scopo; 
    r)  «Regolamento  registro  nazionale  aiuti»:  il  decreto   del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente
il  regolamento  recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    s) «Registri SIAN  e  SIPA»:  le  sezioni  applicative  del  SIAN
(Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi  dell'art.
15 della legge 4 giugno 1984,  n.  194,  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali)  e  del  SIPA  (Sistema
italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito  del
SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli  aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone  rurali  e
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.