IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  290/2021  del'11  marzo   2021   di
rinegoziazione del medicinale per uso umano «Buprenorfina e  Naloxone
Mylan Pharma», ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 70 del 22 marzo 2021; 
  Considerato  che  occorre  rettificare  il  suddetto  provvedimento
inserendo il corretto regime di fornitura del medicinale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
      Rettifica della determina n. 290/2021 dell'11 marzo 2021 
 
  E' rettificata, nei termini  che  seguono,  la  determina  AIFA  n.
290/2021 dell'11 marzo 2021 di rinegoziazione del medicinale per  uso
umano BUPRENORFINA e NALOXONE MYLAN PHARMA,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 10, della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 70
del 22 marzo 2021. 
  All'art. 2 (classificazione ai fini della fornitura), la locuzione:
«La  classificazione  ai  fini   della   fornitura   del   medicinale
«Buprenorfina e Naloxone Mylan Pharma» (buprenorfina e  naloxone)  e'
la seguente: 
    medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta  per
volta (RNR)»; 
  e' sostituita dalla seguente dicitura: «La classificazione ai  fini
della fornitura del medicinale «Buprenorfina e Naloxone Mylan Pharma»
(buprenorfina e naloxone) e' la seguente: 
    medicinale soggetto a prescrizione medica  speciale,  limitativa,
da effettuarsi su modello ministeriale da parte di personale operante
in strutture sanitarie autorizzate alla  diagnosi  e  al  trattamento
degli stati di tossicodipendenza da oppiacei (RMR)»; 
  all'art. 3 (condizioni e modalita' di impiego) la locuzione: 
    «Prescrizione  del  medicinale   soggetta   a   quanto   previsto
dall'Allegato 2 e successive modifiche alla  determina  AIFA  del  29
ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162»; 
  e' sostituita dalla seguente dicitura: «Prescrizione del medicinale
soggetta  a  diagnosi-piano   terapeutico   e   a   quanto   previsto
dall'Allegato 2 e successive modifiche alla  determina  AIFA  del  29
ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162».