LA CORTE DEI CONTI Sezione delle autonomie Nell'adunanza del 31 marzo 2021; Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis del TUEL, cosi' come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, commi 166 e seguenti; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 106, comma 1, come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha rinviato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; Vista la delibera n. 18 del 7 ottobre 2020 della Sezione delle autonomie contenente le «Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19»; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; Visto il decreto 13 gennaio 2021, con il quale il Ministro dell'interno ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto «sostegni»), recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», con il quale il Governo ha ulteriormente rinviato, al 30 aprile, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali; Considerato che la situazione determinata dall'emergenza sanitaria comporta effetti sulla programmazione degli enti locali che vanno oltre il disposto rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e, allo stato, e' ancora in corso di definizione il complesso degli interventi e delle misure che possono avere incidenza al riguardo; Vista l'esigenza di fornire agli enti locali utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2021-2023; Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 11448 del 16 marzo 2021 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna; Udito il relatore, consigliere Rinieri Ferone; Premesso: 1. Gli effetti indotti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 hanno interessato la finanza degli enti locali per l'esercizio 2020 a causa dei riflessi diretti ed indiretti sulle entrate, sulle spese, sullo sviluppo delle attivita' finalizzate agli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Un'analisi compiuta della situazione potra' essere effettuata in sede di rendicontazione, tenendo conto dell'intervento statale diretto a conservarne la tenuta. Un sostegno agli enti per limitare gli effetti della perdita di gettito, conseguente a specifiche misure, adottate in sede di decretazione d'urgenza, e' stato assicurato dallo Stato attraverso disposizioni normative tese ad evitare pregiudizi agli equilibri di bilancio degli enti territoriali. Una prima valutazione complessiva, in termini di congruenza, degli obiettivi della politica di sostegno finanziario emergenziale con i suddetti effetti della pandemia, potra' avvenire alla luce dei dati relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica che sara' rilevata, entro il 31 maggio 2021, con le modalita' stabilite dall'art. 39, comma 2, decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall'art. 1, comma 830, lettera a), legge n. 178/2020. Per offrire indirizzi agli enti nell'affrontare le criticita' di tale situazione emergenziale sotto il profilo finanziario e gestionale, questa Sezione con la delibera n. 18 del 2020 ha richiamato tempestivamente l'attenzione degli organi che compongono il sistema di controllo interno, al fine di rafforzare al massimo i processi di controllo. Gli effetti delle misure statali di sostegno di cui si e' detto, interesseranno, in larga parte, anche l'esercizio 2021, anche per effetto del trascinamento di componenti finanziarie positive, «non ordinarie», che pur in presenza di puntuali disposizioni che vincolano l'utilizzo delle stesse, possono creare, soprattutto nella contabilizzazione dei resti di amministrazione, un effetto di dissimulazione delle criticita' strutturali; da qui l'esigenza di attente valutazioni circa l'impatto in prospettiva. 2. Per l'esercizio 2021, si registra una battuta d'arresto nel progressivo e graduale avvicinamento ai tempi fisiologici per l'approvazione del bilancio di previsione, che l'art. 151, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL, fissa al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. In tal senso, per l'approvazione del bilancio pluriennale 2021-2023 il decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021 aveva limitato la proroga al 31 marzo 2021, differita, poi, con il decreto «sostegni» al 30 aprile. Il percorso di normalizzazione, come noto, e' stato interrotto dalla legislazione emergenziale che, per il 2020, aveva prorogato fino al 31 ottobre l'approvazione del precedente bilancio triennale (2020-2022). La proroga al 30 giugno (decreto-legge n. 41/2021) del termine per il nuovo regime delle tariffe «TARI» e «TARI corrispettiva» e per l'approvazione del Piano economico finanziario (PEF), sospende, per il 2021, l'allineamento tra i termini di approvazione del bilancio e quelli della determinazione delle relative aliquote e tariffe. Tuttavia, al di la' dell'eccezionalita' del momento, resta fondamentale riportare il sistema di programmazione in tempi piu' prossimi all'inizio della gestione. In tal senso volgevano le previsioni dell'art. 138, decreto-legge n. 34/2020. Il differimento dei termini, infatti, non risulta coerente con le linee poste dalla riforma dei sistemi contabili che tratteggiano un organico ciclo di bilancio, che connette la fase della programmazione a quella della gestione e della rendicontazione. Inoltre, una tardiva programmazione rende piu' difficoltoso l'esercizio delle funzioni di controllo sulle gestioni in quanto, per la fase di previsione dei bilanci, i riscontri sull'attivita' amministrativa non vengono strutturati su dati stabili e significativi nella prospettiva della programmazione annuale e triennale. La persistenza di margini d'incertezza del quadro di riferimento normativo e' alla base della prassi del differimento del termine di deliberazione dei bilanci, soprattutto per la stima delle risorse finanziarie disponibili e del loro impiego. A tale incertezza ha fatto da moltiplicatore l'emergenza sanitaria iniziata nel 2020, che ha dato luogo, da un lato, a misure per attenuare l'impatto sull'azione fiscale, dall'altro, all'emersione di fabbisogni di spesa corrente «necessitata», anche se di natura non permanente. Si tratta di eventi che hanno inciso decisamente sulla programmazione finanziaria e sulla relativa provvista delle risorse, cui si e' provveduto, non solo con specifici ristori per le minori entrate e per le maggiori spese, oltre che con lo stanziamento di fondi a destinazione generale, ma anche attraverso misure derogatorie delle ordinarie regole di destinazione delle risorse secondo le caratteristiche tecniche e giuridiche peculiari di ogni entrata. 3. Sul piano della disciplina legislativa emergenziale va detto che oltre ai c.d. decreti «ristori», quattro consistenti interventi normativi, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 («Cura Italia»), decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («decreto rilancio»), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 («decreto agosto»), decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, hanno riguardato molteplici aspetti relativi alla gestione amministrativa e finanziaria degli enti locali. Sul versante delle entrate, hanno influito i provvedimenti di sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 dell'attivita' degli uffici degli enti impositori (art. 67, decreto-legge 18/2020, come modificato dall'art. 151, comma 1, decreto-legge n. 34/2020) - non inciso dall'ulteriore differimento dei termini di notifica di cui all'art. 22-bis del decreto «milleproroghe» (decreto-legge n. 183/2020) che riguarda le sospensioni dell'art. 157, decreto-legge n. 34/2020 che non sono riferite agli enti territoriali - e la sospensione, dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68, comma 2, decreto-legge n. 18/2020 e sue successive modifiche). Inoltre, le esenzioni IMU per i settori del turismo e dello spettacolo, la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonche' del contributo di soggiorno, la mancata riscossione della TOSAP e dell'alternativo canone di concessione, hanno contratto il gettito tributario. Tali minori entrate, anche se compensate dai corrispondenti specifici ristori, potranno verosimilmente lasciare conseguenze sulla congruenza tra perdite stimate ed effettive e relative compensazioni. Si e' trattato di effetti registrati, in modo diversificato, su specifiche basi imponibili, piu' evidenti su quella componente della capacita' fiscale ascrivibile al gettito residuo, e cioe' a quello delle entrate extratributarie, ma anche al gettito impositivo minore, che vanno monitorate nella prevedibile ripresa del funzionamento dei rapporti tributari sottostanti. Le richiamate leggi hanno introdotto misure di flessibilita' sulla gestione del bilancio, destinando a spesa corrente emergenziale - qualificata come spesa a «carattere non permanente» - risorse non di parte corrente, da poter coprire, in parziale deroga ai criteri di cui all'art. 187, comma 2, TUEL, con l'utilizzo dell'avanzo libero, nonche' con i proventi da concessioni edilizie o da sanzioni in materia edilizia. Gli interventi concernenti la gestione del debito hanno accordato ampie facolta' di rinegoziazione e sospensione del pagamento della quota capitale, sia dei cosiddetti «mutui Mef», gestiti da Cassa depositi e prestiti (Cdp), (decreto «Cura Italia» art. 112, decreto-legge n. 18/2020), sia dei mutui bancari in scadenza nel 2020, (decreto «rilancio» art. 113, decreto-legge n. 34/2020), con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 204, comma 2, TUEL, e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge n. 448/2001. Tali misure si aggiungono a quelle di ristrutturazione del debito, di cui all'art. 39, decreto-legge n. 16/2019, intervenendo sui vecchi mutui con il meccanismo dell'accollo da parte dello Stato e del rimborso degli enti a condizioni molto meno onerose. In proposito, va ricordata l'importante novita' introdotta dall'art. 1, comma 796, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) che restringe l'ambito degli atti che possono dare luogo ad indebitamento ai sensi dell'art. 119 Cost., escludendo le operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione del debito che determinano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali. Le anticipazioni di liquidita', alimentate per gli enti locali da uno stanziamento di 8 mld, (art. 116, decreto-legge n. 34/2020), hanno immesso ingenti risorse per favorire il pagamento dei debiti commerciali, utilizzabili anche per l'estinzione delle anticipazioni «brevi» previste dalla legge di bilancio 2020. L'esigenza di accelerazione del pagamento dei debiti era stata gia' considerata dalla legge n. 160/2019, che all'art. 1, comma 555, ha previsto, per gli anni 2020-2022, l'incremento del limite massimo di anticipazioni di tesoreria a 5 dodicesimi delle entrate correnti. Le misure di cui al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 («decreto liquidita'») hanno inteso garantire la continuita' delle imprese, in un sistema segnato da una gravissima forma di crisi che ha investito il tessuto economico globale e che ha fatto avvertire la necessita' di differire al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del «Codice della crisi d'impresa». Alcune misure interessano anche le societa' a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175/2016 per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del TUSP. In tale settore, verosimilmente, potranno emergere aspetti problematici connessi ai cogenti vincoli imposti agli enti locali in presenza di perdite delle aziende partecipate. In tema, vale segnalare che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), al comma 266, prevede la sospensione della disciplina codicistica concernente gli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento delle societa' per riduzione o perdita del capitale. In sostanza, con decisione dell'assemblea dei soci, e' possibile sterilizzare per cinque anni le perdite dell'esercizio 2020, rinviando alla chiusura del bilancio 2025 le misure di ricostituzione del capitale. In tale contesto non potra' mancare un attento monitoraggio degli indicatori di rischio di crisi aziendale che dovranno sempre tenere conto del peso delle perdite sospese e sterilizzate sulla complessiva gestione economica dell'azienda. Considerato: 4. La manovra di bilancio 2021 ha continuato ad alimentare la politica di sostegno ai bilanci degli enti, ma, allo stesso tempo, ha affievolito le misure derogatorie introdotte nella prima fase emergenziale, che sono state sopra ricordate. Su un piano di osservazione piu' generale, la medesima legge, oltre agli interventi strutturali sulla consistenza delle risorse finanziarie correnti, come il potenziamento delle quote perequative del Fondo di solidarieta' comunale (FSC) e l'incremento delle risorse destinate al rilancio del welfare, disciplina il graduale recupero alle spettanze comunali, sottoposte a tagli da parte del decreto-legge n. 66/2014, in materia di revisione della spesa, cosi' come per le province e le citta' metropolitane, con l'istituzione di due fondi distinti rispetto al previgente Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR). Tra i predetti interventi normativi, si ravvisano disposizioni che comportano un assestamento delle misure adottate in fase emergenziale, incrementando le risorse destinate a garantire l'esercizio delle funzioni degli enti territoriali ed estendendo il perimetro di utilizzo delle risorse alle perdite di gettito 2021 (commi 822-831). In tema di flessibilita' della gestione finanziaria hanno trovato conferma solo talune delle deroghe, come la possibilita' di svincolare specifiche quote di avanzo vincolato, oppure di utilizzare risorse da concessioni edilizie o sanzioni per violazioni in materia edilizia. Non sono state, invece, confermate altre misure quali l'utilizzo dell'avanzo libero per spesa corrente emergenziale, mentre restano fermi i limiti di legge all'utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo complessivo (art. 1, comma 898, legge n. 145/2018), salva l'eccezione di cui al comma 823 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021, per le risorse ex comma 822 stessa legge non utilizzate nell'esercizio di competenza e confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Resta anche confermata la disciplina previgente in materia di costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilita' (FCDE), nonche' quello concernente l'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC), laddove ne ricorrano i presupposti di legge. Si tratta di importanti presidi agli equilibri di bilancio in un momento di «scuotimento degli andamenti ordinari». Ritenuto: 5. Per arginare gli effetti della situazione emergenziale sulle gestioni finanziarie, oltre agli interventi di «soccorso» sono state adottate altre misure accomunate dalla finalita' di garantire liquidita' per assicurare il regolare andamento dell'amministrazione anche attraverso la liberazione di risorse rispetto ai loro ordinari ambiti di impiego. In tal senso sono state rese disponibili risorse cospicue per anticipazioni di liquidita', per la sospensione del pagamento delle quote capitali dei ratei di mutuo e anche adottate misure come quelle di flessibilita' nell'applicazione di talune regole contabili sulla destinazione senza vincoli delle risorse rivenienti da rinegoziazioni e ristrutturazioni dei mutui. Questi interventi, unitamente a quelli di flessibilizzazione gia' ricordati, hanno contribuito a creare spazi finanziari disponibili per far fronte alle necessita' della spesa di competenza. E' necessario considerare che si tratta di misure di copertura non a carattere strutturale che vanno a rimuovere alcune cautele poste a presidio dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione. Si tratta di conseguenze che possono assumere complessita' negli esercizi futuri. Parimenti va preservata la sostenibilita' finanziaria dell'impegno al rimborso della liquidita' anticipata che, pur non essendo indebitamento in senso proprio, deve trovare copertura nelle risorse correnti. Le stesse considerazioni valgono per la riprogrammazione finanziaria necessaria per tenere conto, da un lato, dello spostamento in avanti di impegni gia' assunti nella struttura degli equilibri e, dall'altro, dell'esigenza di ricalibrare le stime di gettito per le modifiche che hanno interessato le basi imponibili e per la sospensione dell'attivita' fiscale degli enti, rinviata, a legislazione vigente, agli inizi di questo esercizio. 6. La chiusura in sicurezza dei bilanci 2020 rappresenta un solido punto di partenza per l'aggiornamento della programmazione finanziaria 2021-2023; inoltre sono da tenere in considerazione gli ulteriori, previsti, interventi di sostegno all'economia che si rifletteranno in una certa misura sul gettito fiscale degli enti locali al fine di salvaguardare la trama degli equilibri e l'ordinata gestione, tra questi anche la previsione dell'annullamento dei carichi tributari nei limiti previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 2021 che potrebbe provocare nuovi disavanzi o incrementi di disavanzi. Anche al fine di garantire la maggiore speditezza nelle operazioni di certificazione e delle conseguenti regolazioni finanziarie e' necessaria un'attenta ricognizione della effettiva consistenza del fabbisogno correlato alle perdite di gettito gia' compensate, e cio' anche a supporto dell'attendibilita' delle previsioni di entrata. Meritano anche attenzione i riflessi sulla consistenza dello stanziamento in bilancio del FCDE, tenendo conto del trascinamento negli esercizi successivi degli effetti delle attivita' di accertamento sospese e rinviate. Inoltre, deve essere presidiato il rispetto delle regole che riguardano la richiesta e l'uso della liquidita' anticipata, da calibrare anche in correlazione con l'esigenza di assicurare la tempestivita' dei pagamenti e la corretta contabilizzazione e procedimentalizzazione soprattutto nell'ipotesi di pagamento di debiti fuori bilancio. 7. Sul versante della spesa in conto capitale i consistenti flussi di risorse, sotto forma di contributi e di fondi per specifiche finalita', pongono la necessita' di una gestione proficua nell'impiego delle stesse, e cio' sia per valorizzare le politiche pubbliche di sviluppo sia per l'auspicata spinta all'economia. Le misure per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali (ai quali e' affidata in parte rilevante la ripresa del nostro sistema economico) possono contribuire a contrastare il depauperamento della dotazione di capitale fisso cui si e' assistito nell'ultimo decennio, oltre che a colmare il divario infrastrutturale tra le diverse aree del Paese. In tale direzione muovono gli interventi di sostegno economico declinati anche con riferimento alla fase iniziale del processo - cioe' quella della progettazione - delle spese per investimenti, per le quali sono destinate specifiche e consistenti risorse su fondi appositamente costituiti. Un sostegno che si manifesta anche nelle modifiche apportate al sistema di contabilita' per una piu' snella operativita' nella gestione della spesa per investimenti, consentendo la costituzione del FPV, per l'intero quadro economico, a partire dalle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, sia pure a precise condizioni rispetto alla possibilita' di realizzazione dell'investimento. La corretta gestione della spesa per gli investimenti costituisce ora una priorita' assoluta nelle politiche pubbliche nazionali, regionali e locali, nella prospettiva di risanamento dell'economia che punta a risultati ed obiettivi che non possono essere mancati. Atteso che: Nell'aggiornamento della programmazione triennale, il bilancio di previsione 2021-2023, deve privilegiare le seguenti «Linee di indirizzo»: a) formulare la previsione delle entrate correnti tenendo conto delle rinnovate esenzioni, di imposte e di altri obblighi tributari, determinate dalla emergenza sanitaria e, allo stesso tempo, degli effetti della ripresa dell'attivita' degli uffici tributari. Vanno considerate, comunque, le misure di favore per il contribuente nell'assolvimento delle obbligazioni tributarie, quali le rateazioni ed altre agevolazioni; b) assolvere correttamente gli obblighi di certificazione della perdita di gettito, al cui adempimento sono correlati effetti sostanziali e al cui inadempimento conseguono misure sanzionatorie; c) costruire gli equilibri di bilancio considerando l'ordinaria composizione delle entrate correnti, al netto degli effetti dei ristori che, pur incidendo sul risultato di competenza, hanno natura di entrata straordinaria. Nel determinare lo stanziamento in bilancio del FCDE, oltre che le specifiche variazioni sulla composizione delle entrate, vanno prese in particolare considerazione le variazioni intervenute nella capacita' di realizzazione dovute alle misure emergenziali sulla sospensione dei termini di accertamento e riscossione; d) porre attenzione, ai fini degli equilibri di cassa, alla corretta stima delle previsioni di incasso, valutando con prudenza, i gettiti di competenza attesi, curando altresi' l'adempimento degli obblighi di monitoraggio della cassa vincolata, sia per la parte corrente che per il conto capitale; e) sostenere l'azione di efficientamento dei pagamenti, rivolgendo uno specifico indirizzo delle linee di politica gestionale alla eliminazione del debito pregresso, anche avvalendosi delle misure di incremento della liquidita'. Estendere l'azione ai debiti fuori bilancio, procedendo tempestivamente al riconoscimento. Stanziare in bilancio, nel lato spesa, apposito accantonamento a Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), laddove ne sussistano i presupposti, tenendo conto degli indicatori della Piattaforma di certificazione dei crediti (PCC); f) programmare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi, anche tenendo conto delle misure di semplificazione nella selezione delle offerte e nella scelta del contraente. Impiegare correttamente il FPV che, pur liberato dai limiti del vincolo di utilizzo, deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego. Lo sviluppo degli investimenti deve essere sostenuto da un'adeguata organizzazione e puo' anche avvalersi dell'utilizzo di moduli partenariali; g) tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria sulle societa' a controllo pubblico, attraverso le quali avviene l'esternalizzazione dei servizi. E' necessario monitorare le situazioni di criticita', che si riflettono sul capitale e sui bilanci di esercizio e valutare i possibili interventi nel contesto dei criteri fondamentali tracciati dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 14 del TUSP. Rilevano al riguardo le norme di flessibilita' introdotte dalla legge di bilancio (comma 266) ed il regime temporaneo degli aiuti di Stato di cui al comma 627 e all'art. 54 del decreto-legge n. 34/2020, cosi' come modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 41/2021. La Corte, in questa sede, pur considerando le difficolta' del periodo emergenziale, ribadisce l'esigenza che si proceda nel percorso di miglioramento della qualita' delle informazioni contenute nei bilanci degli enti che costituiscono una componente primaria del conto della pubblica amministrazione. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono chiamati ad effettuare le verifiche sugli evidenziati aspetti della gestione e a trasmettere la relazione al bilancio di previsione e l'annessa documentazione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Delibera: 1. di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante le «Linee di indirizzo», cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023; 2. di non procedere all'adozione del questionario annesso alle Linee guida enti locali sul bilancio di previsione 2021-2023. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 31 marzo 2021. Il Presidente: Carlino Il relatore: Ferone Depositata in segreteria il 12 aprile 2021 Il dirigente: Galli