IL DIRETTORE GENERALE 
                            della ricerca 
 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (GURI n. 61 del 9 marzo
2020), istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  165   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19  febbraio  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante  «Individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494),  con  cui
si e' provveduto  all'assegnazione  ai  responsabili  della  gestione
delle risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca per l'anno 2021, il  quale  all'art.
11, comma 1, dispone che «fino alla definizione  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo
ufficio di livello dirigenziale generale si avvale  dei  preesistenti
uffici  dirigenziali  non  generali,  in  relazione  alle  rispettive
competenze»; 
  Visto  l'art.  6  del  suddetto  decreto  ministeriale,  il   quale
attribuisce al direttore generale della ex Direzione generale per  il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e  dei
suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di  cui  alla
tabella D, relative alle missioni e ai  programmi  di  spesa  a  piu'
centri  di  responsabilita'  amministrativa   secondo   gli   attuali
incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data  di  entrata
in  vigore  del   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  -  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n.  164/2020  -  ,  che  continuano  ad  avere
efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle  more  del
completamento del processo di riorganizzazione dello stesso; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (Legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art.  30  del  decreto-legge  n.  5  del  9  febbraio  2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti
selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non  e'
prevista la valutazione tecnico scientifica  ex-ante  ne'  il  parere
sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art.
7, comma 2,  del  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge  n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(Regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per
la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la  ricerca
scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017  con  cui
sono state approvate le Linee guida al decreto  ministeriale  del  26
luglio 2016 n. 593 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n.
196 del 23  agosto  2016,  «Disposizioni  per  la  concessione  delle
agevolazioni  finanziarie»,  adottato  dal  Ministero  in  attuazione
dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del  26
luglio 2016, cosi' come aggiornato con d.d. n. 2705  del  17  ottobre
2018; 
  Visto il decreto  del  Ministro  23  novembre  2020  prot.  n.  861
(registrato alla Corte dei conti  il  10  dicembre  2020  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre  2020)  di
«Proroga delle previsioni di cui al decreto  ministeriale  26  luglio
2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del  regime  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni  normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni  di  cui  al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre  2018  con  cui  sono  state  emanate  le
«Procedure   operative»   per   il   finanziamento    dei    progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Considerata la  peculiarita'  delle  procedure  di  partecipazione,
valutazione e selezione  dei  suddetti  progetti  internazionali  che
prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento  ovvero  anche  il  totale
finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse  a  valere
sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilita' speciale n.
5944; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio  2014  relativo  all'apertura  di  contabilita'  speciali   di
tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per  la
gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione  europea  e  degli
interventi complementari alla programmazione comunitaria, di  cui  al
conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE,  in  particolare  il
Conto di contabilita' speciale n.  5944,  che  costituisce  fonte  di
finanziamento, in quota parte, per i progetti di  cui  all'iniziativa
di cui trattasi; 
  Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale per i rapporti  finanziari  con  l'Unione  europea  (IGRUE),
Prot. n. 44533 del 26/05/2015, con la quale  si  comunica  l'avvenuta
creazione   della   contabilita'   speciale   n.   5944    denominata
MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per  la  gestione  dei  finanziamenti
della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari
(ERANET, CSA, Art. 185, etc.); 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del  programma  d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto ministeriale  n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Visto l'art.  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593.»; 
  Dato   atto   che   tutte   le   prescritte   istruttorie   saranno
contestualmente  attivate,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n.
593/2016  (avviamento  delle  procedure  per  la  nomina  ETS  e  per
l'incarico  delle  valutazioni  economico-finanziarie   al   soggetto
convenzionato); 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette   istruttorie,   ai   sensi   dell'art   238,    comma    7,
del decreto-legge  n. 34/2020,   all'ammissione   al   finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate, altresi', le misure e  le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario. 
  Vista  la  legge  del  30  dicembre  2020,  n.  240  e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in  particolare  l'art.  21  che  ha
istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca; 
  Visto il decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  registrato  dalla
Corte dei conti in data 29 novembre 2019,  registrazione  n.  1-3275,
che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)  per
l'anno 2019; 
  Visto l'impegno a valere  sulle  risorse  FIRST  2019,  cap.  7245,
finalizzato   al   finanziamento   dei   progetti   di   cooperazione
internazionale, adottato con il decreto direttoriale n.  466  del  28
dicembre 2020 reg. UCB n. 92 del 13 gennaio 2021; 
  Visto il contratto (Grant Agreement) n. 825575 tra  la  Commissione
europea e gli enti finanziatori partecipanti all'EJP Rare Disease che
ha pubblicato il bando EJP RD  JTC  2020  «Pre-clinical  Research  to
Develop Effective Therapies for Rare Diseases» fra  tutti  i  partner
partecipanti al bando, che disciplinano i diritti e  i  doveri  delle
parti; 
  Vista la nota prot. n. 21912 del 10 dicembre 2019, con la quale  il
MIUR si e' impegnato a finanziare il bando EJP RD  JTC  2020  con  un
budget di euro 600.000,00  nella  forma  di  contributo  alla  spesa,
incrementato di ulteriori euro  200.000,00  con  mail  del  direttore
generale della ricerca in data 2 ottobre 2020  e  di  ulteriori  euro
5.000,30 con mail del direttore generale  della  ricerca  in  data  7
dicembre 2020; 
  Visto  il  bando  internazionale  EJP  RD  JTC  2020  «Pre-clinical
Research  to  Develop  Effective  Therapies   for   Rare   Diseases»,
comprensivo delle National/Regional  requirements,  pubblicato  dalla
EJP Rare Disease il 18 dicembre 2019 e  che  descrive  i  criteri  ed
ulteriori  regole  che  disciplinano   l'accesso   al   finanziamento
nazionale dei progetti  cui  partecipano  proponenti  italiani  e  il
relativo Annex nazionale; 
  Considerato che per il EJP RD JTC 2020  «Pre-clinical  Research  to
Develop Effective Therapies for Rare Diseases», di cui  trattasi  non
e' stato emanato l'avviso integrativo; 
  Vista la decisione finale del Call Steering Committee, con la quale
e' stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e,  in
particolare, la  valutazione  positiva  espressa  nei  confronti  del
progetto dal titolo «TreatKCNQ» avente  come  obiettivo:  «sviluppare
nuovi trattamenti farmacologici mirati per  la  cura  delle  KCNQ2-E.
Questo obiettivo sara' raggiunto sia attraverso l'identificazione  di
nuove piccole molecole di sintesi in grado  di  agire  selettivamente
sui canali KCNQ che mediante lo sviluppo di innovative  tecniche  che
prevedono l'uso di oligonucleotidi antisenso (ASO)»; 
  Preso atto  della  graduatoria  delle  proposte  presentate  e,  in
particolare, della valutazione positiva espressa  nei  confronti  dei
progetti a partecipazione  italiana,  tra  i  quali  e'  presente  il
progetto dal titolo «TreatKCNQ»; 
  Vista la nota MUR prot. n. 19406  dell'11  dicembre  2020,  con  la
quale l'Ufficio VIII ha  comunicato  ufficialmente  gli  esiti  della
valutazione  internazionale  delle  proposte  presentate  nell'ambito
della Call, indicando i  progetti  meritevoli  di  finanziamento,  le
fonti e gli importi del finanziamento nazionale a  valere  sul  FIRST
2019, cap. 7245; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale «TreatKCNQ», di durata trentasei mesi salvo  proroghe,
il cui costo ammonta a euro 214.000,00 figura il seguente  proponente
italiano: 
      Universita' di Napoli Federico II - Divisione di  farmacologia,
Dipartimento    di    neuroscienze,    scienze    riproduttive     ed
odontostomatologiche; 
  Acquisita in data 24 febbraio 2021, prot. n. 2924, la DSAN  con  la
quale,  l'Universita'  di  Napoli  Federico   II   -   Divisione   di
farmacologia, Dipartimento di neuroscienze, scienze  riproduttive  ed
odontostomatologiche, ha comunicato la data di  inizio  del  progetto
internazionale «TreatKCNQ» fissata al 1° aprile 2021, si prende  atto
che il Consortium Agreement e' in corso di definizione; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il  12  agosto
2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la
registrazione dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche
tramite  cui   estrarre   le   informazioni   relative   agli   aiuti
precedentemente erogati al soggetto  richiedente  per  accertare  che
nulla osti alla concessione degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  codice
concessione RNA - COR ID n. 5101641 del 1° aprile 2021; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive  modifiche  e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio  2017),  e'
stata acquisita la visura Deggendorf n. 10465752 del 29 gennaio 2021; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia  di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190,  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  progetto  di   cooperazione   internazionale   dal   titolo
«TreatKCNQ» presentato  dall'Universita'  di  Napoli  Federico  II  -
Divisione di  farmacologia,  dipartimento  di  neuroscienze,  scienze
riproduttive ed odontostomatologiche, codice fiscale 00876220633,  e'
ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate  nella
scheda allegata al presente decreto (allegato 1); 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al 1° aprile 2021 e la sua durata e' di trentasei
mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato tecnico (allegato 3)  ovvero  secondo  le  modalita'  e  i
termini previsti nel capitolato  tecnico  che  sara'  successivamente
approvato in via definitiva dall'esperto tecnico scientifico, ambedue
i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.